Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 12992/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21746/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]'EDILIZIA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ S.G.A SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI BARIn.938/2024 depositata il 02/07/2024 Numero registro generale 21746/2024 Numero sezionale 349/2025 Numero di raccolta generale 12992/2025 Data pubblicazione 15/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 07/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21746/2024 Numero sezionale 349/2025 Numero di raccolta generale 12992/2025 Data pubblicazione 15/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21746/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]'EDILIZIA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ S.G.A SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI BARIn.938/2024 depositata il 02/07/2024 Numero registro generale 21746/2024 Numero sezionale 349/2025 Numero di raccolta generale 12992/2025 Data pubblicazione 15/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21746/2024 Numero sezionale 349/2025 Numero di raccolta generale 12992/2025 Data pubblicazione 15/05/2025