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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 12695/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32186-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 738/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 119/2020; [OSCURATO:PERSONA] cassa geometri contribuzione minima R.G.N.32186/2021 Cron.

Rep.

Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal geometra [OSCURATO:PERSONA] una cartella esattoriale emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) avente ad oggetto il pagamento della contribuzione minima dovuta in relazione all’attività di geometra svolta nell’anno 2013.

Riteneva la Corte che nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto attività di geometra, essendosi limitato in modo gratuito a depositare telematicamente alcune pratiche curate da altri geometri.

Non era perciò dovuta la contribuzione minima.

Aggiungeva la Corte che era illegittima la disposizione dell’art.5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] approvato con d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella sua previsione di iscrizione obbligatoria alla [OSCURATO:PERSONA] per gli iscritti all’albo professionale.

Ai sensi dell’art.22 della leggen. 773 del 19 82, in vece, l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] era facoltativa per Cuzzani, già dipendente presso aziende private e titolare di posizione assicurativa presso l’Inps.

Avverso la pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 della legge n.37del 1963, 10 e 22 della legge n.773 del 19 82, 1 co.32 e 33 della leggen.537 del 19 93 , 1 ss. d.lgs. n.509 del 1994, 2 co.26 della legge n.335del 1995, 1 e 2 d.lgs. n.103del 1996, 2 d.lgs. n.30 del 19 96, nonché dell’art.5 Statuto della [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale.

Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.32 e 33 della leggen.537 del 19 93, 1 ss. d.lgs. n.509 del 19 94, 3 co.12 della leggen.335 del 19 95, 2 co.26 d.lgs. n.103 del 1996, nonché dell’art.5 Statuto della [OSCURATO:PERSONA] per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione.

Essi sono fondati nei limiti che seguono.

A partire da Cass.n. 4568 del 20 21 (in seguito v. tra le altre Cass.n. 28188 del 20 22, Cass. n. 25363 del 20 23, Cass.n.17823 del 20 23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della [OSCURATO:PERSONA], laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito.

Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell’art.5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA]: "Sono obbligatoriamente iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano,anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".

L’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] non è automatica per ogni iscritto all’albo professionale, come del resto prevede l’art.10, ult. co. della legge n. 773 del 19 82 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’albo ma non iscritti alla [OSCURATO:PERSONA].

L’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito.

In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte.

Nel caso di specie, tuttavia, è risultato accertato in doppio grado di giudizio con valutazione di fatto incensurata dai due motivi di ricorso, che nel 2013 Cuzzani non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra.

Si è infatti limitato a depositare in via telematica alcune pratiche elaborate da altri professionisti geometri.

Ancora, il motivo non censura l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui Cuzzani non era titolare di partita iva dal 2006.

La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell’art.5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] esclude l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l’attività di geometra sia stata svolta.

Dalla mancata iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non discende l’esclusione dell’obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art.10 della l egge n.773 del 19 82 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell’iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] ma solo all’albo, in base all’ultimo comma.

La sentenza, che invece ha escluso in modo integrale la contribuzione di solidarietà per il non iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] di categoria, così violando l’art.10, co.6 della legge n.773del 1982, va cassata con rinvio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32186-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 738/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 119/2020; [OSCURATO:PERSONA] cassa geometri contribuzione minima R.G.N.32186/2021 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal geometra [OSCURATO:PERSONA] una cartella esattoriale emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) avente ad oggetto il pagamento della contribuzione minima dovuta in relazione all’attività di geometra svolta nell’anno 2013. Riteneva la Corte che nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto attività di geometra, essendosi limitato in modo gratuito a depositare telematicamente alcune pratiche curate da altri geometri. Non era perciò dovuta la contribuzione minima. Aggiungeva la Corte che era illegittima la disposizione dell’art.5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] approvato con d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella sua previsione di iscrizione obbligatoria alla [OSCURATO:PERSONA] per gli iscritti all’albo professionale. Ai sensi dell’art.22 della leggen. 773 del 19 82, in vece, l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] era facoltativa per Cuzzani, già dipendente presso aziende private e titolare di posizione assicurativa presso l’Inps. Avverso la pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 della legge n.37del 1963, 10 e 22 della legge n.773 del 19 82, 1 co.32 e 33 della leggen.537 del 19 93 , 1 ss. d.lgs. n.509 del 1994, 2 co.26 della legge n.335del 1995, 1 e 2 d.lgs. n.103del 1996, 2 d.lgs. n.30 del 19 96, nonché dell’art.5 Statuto della [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.32 e 33 della leggen.537 del 19 93, 1 ss. d.lgs. n.509 del 19 94, 3 co.12 della leggen.335 del 19 95, 2 co.26 d.lgs. n.103 del 1996, nonché dell’art.5 Statuto della [OSCURATO:PERSONA] per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono fondati nei limiti che seguono. A partire da Cass.n. 4568 del 20 21 (in seguito v. tra le altre Cass.n. 28188 del 20 22, Cass. n. 25363 del 20 23, Cass.n.17823 del 20 23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della [OSCURATO:PERSONA], laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito. Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell’art.5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA]: "Sono obbligatoriamente iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano,anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione". L’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] non è automatica per ogni iscritto all’albo professionale, come del resto prevede l’art.10, ult. co. della legge n. 773 del 19 82 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’albo ma non iscritti alla [OSCURATO:PERSONA]. L’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte. Nel caso di specie, tuttavia, è risultato accertato in doppio grado di giudizio con valutazione di fatto incensurata dai due motivi di ricorso, che nel 2013 Cuzzani non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra. Si è infatti limitato a depositare in via telematica alcune pratiche elaborate da altri professionisti geometri. Ancora, il motivo non censura l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui Cuzzani non era titolare di partita iva dal 2006. La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell’art.5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] esclude l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l’attività di geometra sia stata svolta. Dalla mancata iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non discende l’esclusione dell’obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell’art.10 della l egge n.773 del 19 82 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell’iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] ma solo all’albo, in base all’ultimo comma. La sentenza, che invece ha escluso in modo integrale la contribuzione di solidarietà per il non iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] di categoria, così violando l’art.10, co.6 della legge n.773del 1982, va cassata con rinvio alla Corte d