CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14236/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ILANCO di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 188/2019 depositata il10/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e altri soci del [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato le deliberazioni assunte dall'assemblea consortile, deducendo, tra l'altro , la illegittima e arbitraria modifica delle carature dei partecipanti ai fini della individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi e la illegittima costituzione dell'assemblea. Il Tribunale, dopo aver dato atto di una parziale cessazione della materia del contendere perché il Consorzio aveva nuovamente deliberato sul punto a) della delibera impugnata, ritenendo la soccombenza virtuale del Consorzio, ha annullato la delibera sul punto b) all'ordine del giorno, poiché assunta in base a un quorumillegittimo, basato su una modifica delle carature approvata con una delibera del 2007, poi annullata giudizialmente . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, osservando che i consorziati avrebbero dovuto fornire prova in ordine alla circostanza che se i carati fossero stati calcolati sulla base della ripartizione anteriore alla delibera del 2007 annullata, i quorum non si sarebbero raggiunti; ha dedotto inoltre che l'utilizzo di un errato criterio di calcolo del quorum non sarebbe motivo sufficiente a determinare l'invalidità della delibera; ha contestato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale sulla questione riguardante il punto a). Il gravame è stata respinto dalla Corte d'appello di Roma, sul rilievo che i consorziati, lamenta ndo la legittima applicazione delle carature fini del calcolo del quorum dovevano provare soltanto la ragione della dedotta illegittimità, spettando invece al C onsorzio dimostrare la legittimità del proprio operato; questo onere è stato assolto dai consorziati provando che le carature utilizzate erano frutto di una modifica illegittima apportata con una delibera dichiarata invalida con sentenza del Tribunale di Roma. L a Corte ha inoltre osservato che il primo giudice ha ritenuto non contestata la circostanza che per la convocazione della assemblea furono utilizzate le carature modificate con la delibera del 2007 dichiarata invalida, avendo il Consorzio nella propria comparsa in costituzione ammesso che la convocazione era avvenuta in base alle carature così modificate, contestando soltanto che tale circostanza potesse dar luogo a invalidità della delibera oggetto di impugnazione; osserva la Corte che correttamente il T ribunale ha ritenuto non contestato il fatto storico e ne ha tratto delle conseguenze in punto di diritto. In ordine alla soccombenza virtuale, la Corte osserva che trattavasi di una delibera sulla presa in carico dei terreni destinati a verde inedificabile e che non essendovi una specifica disciplina di norme statutarie sul punto, si applicano le regole del condominio , con la conseguente necessità che vi fosse il consenso di tutti ai sensi dell'art. 1108 c.c. avendo ciò comportato l'incremento degli oneri consortili. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidandosi a due motivi. Si sono costituiti con controricorso alcuni de i consorziati , altri restando intimati. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente sulla eccezione, sollevata in memoria, con la quale i controricorrenti deducono la inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che non è stata prodotta in giudizio la delibera assembleare che autorizzava il Presidente del con siglio di amministrazione a ricorrere in cassazione contro la sentenza impugnata e che (a pa gina 32 del ricorso ) la parte aveva fatto riserva di depositare. L’eccezione è infondata , posto che in atti risulta depositatoun documento in formato PDF, den ominato “ doc - c”, consistente nel verbale del consiglio di amministrazione del l’8 marzo 2019, ove si approva l'incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per proporre ricorso in c assazione relativamente alla condanna in appello per la causa riguardante l’ assemblea straordinaria del 25 febbraio 2012. Quanto al resto, deve qui ricordarsi che con le memorie non possono introdursi nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte e n on è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, e tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (Cass. sez. un. n. 11097 del 15/05/2006; Cass . n. 17893 del 27/08/2020) 2. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 23, 1137, 2377 e 2697 c.c. nonché dell’art. 132 il secondo comma c . p . c . e dell’art. 118 disp.att. c . p . c . [OSCURATO:PERSONA] deduce che una corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova nella specifica materia della impugnazione delle deliberazioni del condominio – anche nell’ipotesi che si ritenesse applicabile tale disciplina-richiede la prova che se la costituzione dell'assemblea fosse stata vagliata sulla base dei criteri vigenti anteriormente alle modifiche del 2007 non si sarebbe raggiunto il quorum. La parte deduce che in ogni caso si applica qui il disposto dell'art.2377 c.c. ove è chiaro l'intento del legislatore di circoscrivere le ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assembleari la cui violazione in concreto abbia inciso sulla validità della delibera; da escludere pertanto l’annullamento a causa della partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, dell’invalidità di singoli voti o del loro errato conteggio, quando ciò non sia stato determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea ovvero del raggiungimento della maggioranza richiesta. La sentenza impugnata violerebbepertanto l’art. 2377 c.c. ed anche le norme sulla ripartizione dell’onere della prova, posto che spettava agli impugnanti provare che le modifiche delle carature non avevano alterato il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea. 3.-Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove la Corte di merito ha fatto riferimento al principio della ripartizione dell'onere della prova secondo quanto dispone l'articolo 2697 c.c. , per cui incombe sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa e sul convenuto la prova delle eccezioni. G li attori hanno d edotto che il quorum è stato verificato utilizzando una delibera di ripartizione delle carature successivamente annullata e di ciò hanno dato prova, essendo peraltro il fatto non contestato; il Consorzio ha eccepito che il risultato sarebbe stato identico con le carature vigenti antecedentemente e, trattandosi appunto di eccezione (fatto impeditivo), avrebbe dovuto fornire la relativa prova. 4.- Con il secondo motivo del ricorso il Consorzio lamenta , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 1108, 1362, 13262, 1364, 1366, 1369, c.c. in relazione alla interpretazione dello statuto del Consorzio e della sua natura giuridica. La censura riguarda la ritenuta soccombenza virtuale sul punto a) della delibera, in ordine alla a cquisizione al patrimonio del Consorzio di aree destinate a verde, per l a quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata poi emessa una nuova delibera. [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore della Corte d'appello di Roma che nel ritenere applicabile la disciplina del condominio e non quella dell'associazione non riconosciuta, ne ha tratto la conseguenza della soccombenza virtuale, sul rilievo che la acquisizione al patrimonio del Consorzio di area verde non poteva essere deliberatase non con il consenso di tutti i consorziati Di contro il Consorzio ha dedotto di avere la facoltà di acquistare immobili destinati a formare il patrimonio comune sensi dell'art. 37 del codice civile; ed infatti le disposizioni statutarie confermerebbero che si è in presenza di un'associazione non riconosciuta perché si prevede una durata dell’ente fino al 31 dicembre 2050, incompatibile con il condominio, si affida la gestione a un organo gestorepluripersonale , si prevede la nomina di un collegio sindacale e non vi sono parti comuni perché le strade e gli impianti sono di proprietà comunale e vengono mantenuti dal Consorzio; inoltre, vi sarebbe una clausola nel testo statutario secondo la quale per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute. La parte rileva che t rattandosi di associazione non riconosciuta essa può pacificamente acquistare immobili e lo statuto del Consorzio non prevede alcuna limitazione al potere gestorio degli amministratori in tema di acquisto di immobili. 5.Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il C onsorzio costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato anzitutto dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto; soltanto qualora in tali atti manchi una disciplina specifica sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio (Cass. 28611/2022; Cass. 286/2005; Cass. n. 4125/2003). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che lo statuto del Consorzio nulla prevede circa l’acquisto dei beni, per cui correttamente ha applicatole norme sul condominio. Quanto al resto la censura è inammissibile, posto che si risolve nel proporre una interpretazione dei contenuti dello statuto diversa da quella resa dal giudice di merito. E’ pacifico che l’interpretazione dello statuto, come del contratto, è demandata al giudice di merito, ed il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461/2021; Cass. n. 4178 / 2007 ; Cass. n. 19044/2010). Il ricorrente, nel proporre la censura , non si attiene ai suddetti parametri ma sollecita una inammissibile revisione del giudizio di fatto proponendo a questa Corte di rivisitare , secondo la sua prospettazione, l’interpretazione dello statuto effettuata dal giudice diappello, peraltro in conformità a quella resa dal primo giudice, il quale ‒ con statuizione confermata dalla Corte d’appello ‒ aveva accertato che l’acquisizione al Consorzio delle aree verdi era estranea alla finalità dell’ente, limitata alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche e ambientali della convenzione con il Comune di Roma, alla manutenzione degli impianti esistenti ed alla pulizia e manutenzione delle strade. Quest’ultima ratio decidendi non è stata peraltro oggetto di censura, espressa in termini sufficientemente specifici,da parte de l ricorrente. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri