CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 37696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vittoria avverso la sentenza del 3/02/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Ragusa ha tratto a giudizio i fratelli Davide e [OSCURATO:PERSONA], in quanto imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 73, primo e quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309, per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 61 grammi, suddivisa in dosi, nonché un bilancino elettronico e una confezione di lame di taglierino sovrapposte, intrise di sostanza stupefacente; fatto commesso in Vittoria il 13 marzo 2015, con la recidiva infraquinquennale per entrambi. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza emessa in data 7 dicembre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, ha affermato la responsabilità penale di Davide e [OSCURATO:PERSONA] e li ha condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688,88 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la sospensione della pena solo per [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: a) la violazione degli artt. 422, commi 2, 3 e 4, 441, commi 5 e 6, 603 cod. proc. pen. in relazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto la Corte di appello, con ordinanza dell'il. novembre 2021, aveva acquisito, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ritenendole assolutamente necessario ai fini del decidere, le indagini tossicologiche, ancorché fossero state eseguite, in data 4 ottobre 2016, successivamente all'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato. Rileva il ricorrente che anche il giudice di appello nel rito abbreviato può legittimamente esercitare il potere di rinnovazione istruttoria per acquisire le prove che risultino indispensabili a verificare il merito dell'imputazione, ma non può acquisire atti di indagine unilateralmente compiuti dalla polizia giudiziaria. Il rispetto del diritto al contraddittorio della difesa, infatti, non potrebbe esaurirsi nel consentirle esclusivamente di interloquire in ordine all'assunzione della prova, ma deve espletarsi anche nella fase della sua formazione, mediante l'esperimento di una perizia;b) la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza dell'Il novembre 2021 sia della sentenza impugnata, in quanto l'indicazione specifica dei motivi che sorreggono la decisione di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello non può esaurirsi nel mero richiamo alla formula contenuta nel terzo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. c) l'erronea applicazione dell'art. 73 n. 309 del 1990, in quanto la sostanza detenuta dall'imputato aveva livelli di principio attivo (399 mg., a fronte di un valore limite pari a 500 mg.), tali da non avere in concreto effetti stupefacenti e, dunque, difetterebbe la necessaria offensività della condotta contestata; d) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla presunta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a una mera elencazione di elementi indiziari (l'esito delle analisi tossicologiche, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di una lama utilizzata per il taglio), senza, tuttavia, svolgere un'effettiva analisi degli stessi al fine di valutarne la consistenza, la non equivocità e la concordanza. Il possesso del bilancino e delle lame, del resto, non sarebbero univocamente dimostrativi di una destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta allo spaccio, in quanto sarebbero compatibili anche con l'uso esclusivamente personale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria depositata in data 19 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 422, commi 2, 3 e 4, 441, commi 5 e 6, 603 cod. proc. pen. in relazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto la Corte di appello avrebbe acquisito un atto di indagine non presente nel fascicolo del pubblico ministero all'atto dell'ammissione del rito abbreviato.3. Il motivo è fondato. La Corte d'appello, con ordinanza dell'Il novembre 2021, ha acquisito, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esito delle analisi tossicologiche eseguite sulla sostanza stupefacente, in quanto assolutamente necessario ai fine del decidere, ancorché le stesse fossero state disposte, in data 1 ottobre 2016, ed eseguite, in data 4 ottobre 2016, e, dunque,, successivamente all'ammissione del rito abbreviato (avvenuta in data 20 luglio 2016). La mera acquisizione del verbale di analisi delle sostanze sequestrate è, dunque, illegittima. Nel giudizio abbreviato d'appello, celebrato anche in sede di rinvio, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. peri., che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice d'appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis: Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015 (dep. 21/03/2016), Rallo, Rv. :266158 - 01; Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181 - 01; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, va annullata con rinvio la sentenza d'appello che utilizzi, con parziale rinnovazione istruttoria a seguito di un giudizio di primo grado svolto nelle forme del rito abbreviato, il verbale relativo alle operazioni e ai risultati di accertamenti tecnici di polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 44983 del (15/11/2010, Nehdi, Rv. 249091, con riferimento ad una fattispecie nella quale il giudice d'appello, pur ritenendo necessario accertare con esattezza la quantità e qualità dello stupefacente in sequestro, anziché disporre perizia, aveva preferito acquisire il verbale delle analisi tossicologiche eseguite dalla polizia giudiziaria sulla sostanza sequestrata, le cui risultanze erano ignote al reo al momento della richiesta di abbreviato in quanto attività di indagine svolta dopo il termine di chiusura delle indagini preliminari; conf. Sez. 6, n. 57241 del 15/11/2017, Concloluci, Rv. 271712, in motivazione, la Corte ha precisato che la difesa, nel valutare l'opportunità della definizione del processo con il rito abbreviato, era edotta dell'imminente deposito della relazione e, quindi, dell'ampliamento del quadro probatorio, risultando dal fascicolo processuale la richiesta del pubblico ministero tempestivamerne avanzata). Tale verbale è, infatti, inutilizzabile, in quanto non costituisce la rappresentazione documentale dell'esito di un'attività di accertamento della polizia giudiziaria svolta durante le indagini preliminari (e contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari), sulla conoscenza della quale l'imputato ha fondato la propria scelta di rito, ma rappresenta la documentazione di un'attività di indagine della polizia giudiziaria svolta oltre la chiusura delle indagini preliminari e l'ammissione del rito abbreviato. La scelta dell'imputato di essere giudicato nelle forme dei rito abbreviato, al fine di conseguire, in caso di eventuale condanna, la riduzione premiale di un terzo della pena, comporta, infatti, la rinuncia al diritto di difendersi provando e l'attribuzione agli atti di indagini posti in essere unilateralmente dal pubblico ministero di quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento. Il disposto dell'art. 441, comma 6, cod. proc. pen., che prevede che alle integrazioni probatorie cui eventualmente l'imputato abbia condizionato la richiesta del rito o disposte dal giudice, si procede nelle forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4, cioè in udienza e nel contraddittorio delle parti, tuttavia, chiarisce che la scelta dell'imputato di rinunciare al contraddittorio e di essere giudicato allo stato degli atti opera solo per tutto quanto è già presente nel fascicolo del pubblico ministero all'atto della richiesta del rito abbreviato. Gli elementi probatori che il giudice, ai fini dell'accertamento della verità, ritiene di dover acquisire, e che potrebbero modificare in maniera significativa il quadro probatorio generale, devono, invece, essere acquisiti nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 16793 del 25/03/2015„ Sautto, Rv. 263357 - 01). 4. Nel caso di specie, dunque, le risultanze delle analisi tossicologiche svolte sulla sostanza stupefacente, dunque, non risultando depositate nel fascicolo delle indagini preliminari, perché neppure disposte nel momento in cui l'imputato ebbe a esercitare l'opzione per il giudizio abbreviato, sono inutilizzabili e non possono essere acquisite nel secondo grado di giudizio. La Corte di appello, nell'esercitare legittimamente la propria valutazione in ordine alla necessità di svolgere una rinnovazione dell'istruttoria, avrebbe, dunque, dovuto disporre l'espletamento di una perizia tossicologica sulla sostanza in sequestro nel contraddittorio delle parti e non già limitarsi ad acquisire l'esito delle analisi tossicologiche disposte dalla polizia giudiziaria. 5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina, dunque, l'assorbimento delle ulteriori censure proposte, in quanto l'accertamento della quantità e della qualità della sostanza in sequestro risulta obiettivamente necessario al fine di accertare la natura della stessa (indicata, in modo perplesso, a pag. 3 della sentenza come hashish e, di seguito, a pag. 4 corna marijuana), della sua eventuale efficacia drogante e della sua eventuale destinazione alla cessione a terzi. P.Q.M. Annul