CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08091/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 27679/2022 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. [OSCURATO:PERSONA] n. 4532/2022depositata il 13/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Sost. P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.Numero registro generale 27679/2022Numero sezionale 9068/2025Numero di raccolta generale 8091/2026Data pubblicazione 01/04/2026Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Udito il difensore della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.La CTP di Roma, con sentenza n. 3027/25/2019, depositata il 5 marzo2019, accoglieva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], riconoscendola spettanza di un credito Iva di euro 1.567.747,62, per il 2006. La CTRdel Lazio rigettava l’appello erariale, confermando la spettanza del credito,sicché la società contribuente avanzava ricorso in ottemperanza, avutoriguardo alla sentenza della CTP. Il rimborso veniva eseguito per quotacapitale, mentre con riferimento agli interessi l’erogazione si attestava adun ammontare inferiore rispetto a quello preteso: euro 72.674,77 in luogodi euro 410.706,92. Con sentenza n. 4532/25/2022, depositata il 13 aprile2022, il ricorso della contribuente è stato accolto dalla CTP di Roma, conriconoscimento parziale degli interessi richiesti, ossia con l’esclusione degliinteressi maturati nel corso del periodo intercorso fra la richiesta didocumentazione giustificativa e la consegna di essa, ma colriconoscimento degli interessi concernenti il restante periodo, in ragionedell’affermata irrilevanza dei carichi pendenti, che riguardavano la cedenteAutoroma, essendo decorsi i termini per l’accertamento.Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato ora ad unsolo motivo. Resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. P.G., dott.[OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso con nota scritta.[OSCURATO:SOCIETA], nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha insistitoper il rigetto del ricorso dell’Agenzia e contestato anche la richiesta ditrattazione congiunta con il procedimento R.G. 29336/2020. Conordinanza n. 4366/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024, questa Corte harinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 27679/2022Numero sezionale 9068/2025Numero di raccolta generale 8091/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70,co. 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dalmomento che la CTP ha illegittimamente provveduto in ambito diottemperanza di una sentenza non ancora passata in giudicato,compiendo, inoltre, valutazioni di merito, anziché limitarsi a dareesecuzione al dispositivo della sentenza.L’odierno ricorso presenta profili di connessione particolarmente intensicon il procedimento iscritto al n. 8750/2025 R.G., nel quale viene indiscussione – nuovamente e in modo centrale – la medesima vicendafattuale sottesa all’istanza di rimborso del credito IVA 2006originariamente spettante alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamenteceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] portante di entrambi i giudizi ruota attornoai medesimi atti amministrativi: il provvedimento di sospensione del 30maggio 2008 e il provvedimento di diniego parziale del 2 agosto 2010, attiche costituiscono il presupposto comune per le rispettive doglianze.All’interno del presente giudizio (27679/2022) la questione si innerva nellaverifica dei limiti del giudizio di ottemperanza e, in particolare, nellapossibilità di attribuire rilievo, ai fini dell’esecuzione, a controcreditidell’Amministrazione finanziaria che non risultino già cristallizzati in untitolo giudiziale o comunque previamente accertati nel giudizio dicognizione. Nel procedimento iscritto al n. 8750/2025, viceversa, il temasi presenta nella sua declinazione propria del giudizio di rinvio, a seguitodella precedente pronuncia di cassazione con rinvio, con riguardo allalegittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Tributaria in sederescissoria e ai limiti dell’istruttoria ammissibile dopo la fase rescindente.L’oggetto delle due controversie è dunque strettamente convergente. Inentrambi i giudizi è baricentrica la questione dell’opponibilità allacessionaria di controcrediti vantati nei confronti della cedente e,Numero registro generale 27679/2022Numero sezionale 9068/2025Numero di raccolta generale 8091/2026Data pubblicazione 01/04/2026soprattutto, del momento genetico di tali controcrediti ai sensi dell’art.1248, comma 2, c.c.Peraltro, nel giudizio R.G. 8750/2025 la parte contribuente ha denunciato– anche mediante ricorso incidentale – la tardiva e inammissibileproduzione documentale dell’Agenzia delle Entrate in sede di rinvio,assumendo che proprio tale produzione abbia costituito la base esclusivadella decisione del giudice territoriale. Tale prospettazione è suscettibile diinterferire, almeno in via potenziale, col presupposto – fattuale e giuridico– della compensazione affermata dal giudice del rinvio. Proprio la possibileintersecazione tra le due valutazioni suggerisce di procedere ad un vagliounitario. In questa prospettiva, la trattazione congiunta dei dueprocedimenti appare la soluzione più appropriata per assicurare un esamecomplessivo e ordinato delle questioni comuni.Alla luce di ciò, si ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per latrattazione congiunta con il procedimento iscritto al n. 8750/2025 R.G. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della trattazione congiuntadell’odierno procedimento e di quello recante il n. 8750/2025 R.G.Così deciso in Roma, il 15/10/2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]