CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28057/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliat i ex lege in ROMA, via dei Portoghesi 12, rappresentat i e difes i dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 11600/2022depositato i l 12/09/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 12/09/2022 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cheaben, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1995, dal Questore di Bologna il 9-9-2022, contestualmente al decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Bologna ex art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, per essere il cittadino straniero entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera”. Il provvedimento del Giudice di Pace era così motivato: “[OSCURATO:PERSONA], rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che: a scioglimento della riserva il trattenuto è privo di documentazione per l’identificazione che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 ed è pervenuto in data odierna comunicato del MINISTERO DELL’INTERNO che assegna il trattenuto al CPR di Torino per ragioni di disponibilità e pertanto ne consegue la competenza territoriale del GDP ove il trattenuto risulta collocato e non risulta identificabile; P.Q.M. Convalida il provvedimento del Questore di Bologna, emesso il 9.9.2022 nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 111, Cost. – violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio – mancata sottoposizione alla difesa di un documento ritenuto decisivo prodotto dalla Questura di Torino successivamente alla riserva del Giudice di Pace; II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 –illegittimità del trattenimento presso il CP.R. di Torino in virtù di un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo; III. violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. –motivazione apparente e/o inesistente, al di sotto del cd. minimo costituzionale, del provvedimento di convalida del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive» . Il ricorrente denuncia, con i motivi primo e secondo, la manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sia per la mancata sottoposizione alla difesa di un documento ritenuto decisivo, ciò che impediva l’esposizione dei manifesti profili di illegittimità del trattenimento, sia per la violazione dell’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, essendo decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti al Giudice di Pace competente (vale a dire quello di Gorizia) per la convalida giudiziaria della misura. In particolare il documento che il Giudice di Pace aveva posto a fondamento della decisione sulla propria competenza non era stato sottoposto alla difesa e da ciò era conseguito un vulnus, poiché la mancata possibilità di contraddire aveva impedito alla difesa di esporre le ragioni per cui la comunicazione ministeriale depositata dalla Questura di Torino non poteva sanare la violazione dell’art. 14, c. 3, D. Lg. 286/98. Tale norma stabilisce che “Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento”. Secondo il Giudice di Pace di Torino l’autorità giudiziaria competente alla convalida del trattenimento era il proprio Ufficio, in virtù del “comunicato del Ministero dell’Interno che assegna il trattenuto al CPR di Torino per ragioni di disponibilità”. Invece si trattava di una comunicazione ministeriale, ossia di un atto privo di rilievo giuridico esterno, estraneo alle fonti del diritto e meramente diretta a indirizzare l’attività degli organi amministrativi, sicché detta comunicazione era del tutto inidonea a modificare la competenza dell’autorità giudiziaria per la convalida del trattenimento amministrativo, né poteva costituire valido titolo giuridico di privazione della libertà personale. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente rileva che nella comunicazione menzionata, datata 8 settembre 2022, il Ministero dell’interno informava la Questura di Bologna che “sulla base delle disponibilità indicate in data odierna dalle Questure ove sono ubicati i Centri di Permanenza per i Rimpatri, si ASSEGNA a [OSCURATO:PERSONA] il richiesto posto presso il C.P.R. di BRUNELLESCHI per trattenere il cittadino extracomunitario in posizione irregolare sul territorio […] nel Decreto di Trattenimento deve essere specificato che il C.P.R. di BRUNELLESCHI è quello più vicino con disponibilità di posti”. Invece, in palese contrasto con detta indicazione ministeriale, il giorno seguente, 9 settembre 2022, la Questura di Bologna emetteva il decreto di trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO). Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, in quanto la dicitura utilizzata dal Giudice di Pace di Torino – che disponeva la convalida del trattenimento del ricorrente in quanto “il trattenuto è privo di documentazione per l’identificazione” –non recava alcuna concreta motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 13, 14, 19, D. Lgs. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa, in merito alla manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità della fattispecie contestata. In particolare la difesa si era opposta al trattenimento deducendo che la fattispecie giustificativa dell’espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso in Italia (Cass. 9499/22, 3694/2013 19868/2018 e 20668/2005), mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto-segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione dell’ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass.4777/22). 2. I motivi primo e secondo sono fondati. Occorre ribadire che il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell'uguaglianza affermato dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, secondo comma, Cost. "inviolabile in ogni stato e grado del giudizio", involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo; detto principio, quindi, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. 3632/1998; Cass. 26040/2005). Non può revocarsi in dubbio, poi, che il rispetto del contraddittorio ‒ proprio perché inerisce a tutte le fasi del processo ‒ debba essere assicurato anche con riferimento alle questioni pregiudiziali che il giudice deve risolvere prima della decisione nel merito, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., ivi comprese le questioni di competenza(Cass. 20553/2019; Cass. 7055/2020). Nel caso di specie, va rilevato che ‒ come si desume dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 ‒ il Giudice di Pace competente per territorio è quello dove si trova il C.P.R. più vicino, tra quelli indicat i in sede ministeriale (art. 14, commi 1 e 2), nel quale lo straniero è trattenuto. Orbene, nella specie, l’ordine di trattenimento disponeva che lo straniero dovesse essere trattenuto a Gorizia, e tuttavia il medesimo era stato condotto a Torino, con conseguente spostamento della competenza territoriale ‒ contestata dal ricorrente ‒ a favore del Giudice di [OSCURATO:PERSONA]. Le ragioni giustificative di tale spostamento di competenza, in dipendenza del diverso centro nel quale il trattenuto è stato condotto, erano contenute nella nota del Ministero, pacificamente non sottoposta alla difesa dello straniero, che non ha potuto difendersi appieno sulla questione pregiudiziale di competenza che poteva determinare l’illegittimità dell’ordine di trattenimento, poiché convalidato da un giudice incompetente. Ne deriva la dedotta violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. A ciò va aggiunto chesi è ‒ di recente ‒ affermato che la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, che emerge anche dalla giurisprudenza unionale, fa sì che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, perfino non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C-704/20 e 3921; Cass. 504/2023). 3. Dall’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento del terzo. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassatosenza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalidadoveva essere disposta. 3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino . P.Q.M. La Corte accoglie i motiv i primo e secondo di ricorso ; dichiara asso