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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 2023

Cassazione n. 41254/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in danno della parte civile; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, di omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di eccessivo trattamento sanzionatorio; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché tutti i motivi di ricorso sono inammissibili; Rilevato che la memoria di parte ricorrente, depositata in data 11 agosto 2023, non consente di pervenire a conclusioni differenti sull'esito della valutazione dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in danno della parte civile; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, di omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di eccessivo trattamento sanzionatorio; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché tutti i motivi di ricorso sono inammissibili; Rilevato che la memoria di parte ricorrente, depositata in data 11 agosto 2023, non consente di pervenire a conclusioni differenti sull'esito della valutazione dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 41254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris