CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa 1'11 maggio 2021 dal tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento ceti rinvio. ('[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palermo con l'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di riesame presentata ex art. 309 cod. proc.pen. avverso l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 29 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'articolo 302 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione difensiva con cui si avanzava la richiesta di dichiarare inefficace la misura cautelare per violazione del disposto dell'art. 302 cod. proc.pen. ,sul rilievo che il GIP di Palermo per emettere una nuova ordinanza per gli stessi fatti, doveva provvedere preliminarmente ad interrogare il Farinella e procedeva a tale incombenza, senza che lo stesso fosse stato effettivamente posto in stato di libertà, a seguito della dichiarazione di inefficacia della precedente misura cautelare. Farinella in quel momento si trovava ristretto in carcere, senza soluzione di continuità per lo stesso titolo cautelare originario, ossia l'ordinanza emessa il 17 luglio 2020 dal GIP del Tribunale di Palermo, solo parzialmente annullata in ordine al capo 1 per mancato assolvimento dell'onere dell'interrogatorio previsto dall'articolo 294 codice procedura penale. Il tribunale respingeva la detta eccezione preliminare osservando che l'indagato si trovava in stato di custodia cautelare in carcere, ma tale sua condizione non inficiava la validità di un interrogatorio correttamente espletato. La motivazione deve tuttavia ritenersi illegittima, perché ha omesso di motivare sulla questione dedotta dalla difesa rispondendo in modo generico. Considerato in diritto 1.Preliminarmente va osservato che il processo è stato trattato su richiesta della difesa con discussione orale e, una volta accolta la detta richiesta da parte del Presidente del collegio, non assume rilievo la sopravvenuta dichiarazione del difensore di rinunziare alla trattazione orale, sicchè l'udienza è stata celebrata oralmente nonostante l'assenza del difensore. 2reccezione processuale sollevata dalla difesa è manifestamente infondata poiché la circostanza che l'indagato si trovasse ancora in stato di custodia cautelare in carcere non è idonea ad inficiare la validità di un interrogatorio correttamente espletato. Secondo consolidato orientamento è illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. - rilevato che l'interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini previsti dal codice di rito - revochi la misura cautelare e adotti una nuova ordinanza custodiale provvedendo all'interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione, in quanto alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l'immediata liberazione dell'indagato e l'interrogatorio di quest'ultimo deve, pertanto, avvenire in stato di effettiva libertà. (Sez. 5, Sentenza n. 50992 del 06/10/2014 Cc. (dep. 04/12/2014 ) Rv. 263214 - 01) E tuttavia in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata. (Sez. 6, Sentenza n. 2057 del 20/12/2017 Cc. (dep. 18/01/2018 ) Rv. 272136 - 01 In applicazione di questi principi è stato chiarito che, ai fini della rinnovazione della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia. (Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 13/03/2013 Cc. (dep. 08/05/2013 ) Rv. 257011 - 01 Sicchè è legittimo l'interrogatorio eseguito nei confronti di un soggetto che si trovi ancora in stato di detenzione, poiché la misura cautelare è stata solo in parte dichiarata inefficacid-in relazione ad alcuni reati. Ne consegue che in presenza dei presupposti previsti dall'art. 384 cod. proc. pen., è legittimo il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona appena rimessa formalmente in libertà in relazione ad un titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per omesso interrogatorio di garanzia; in tal caso, il giudice, cui unitamente alla convalida del fermo sia stata chiesta anche l'emissione di nuova misura cautelare, procede all'interrogatorio di garanzia dell'indagato in stato di detenzione, non trovando in tale ipotesi applicazione l'obbligo di svolgere l'interrogatorio in stato di libertà, previsto dall'art. 302 cod. proc. pen., che attiene a diversa sequenza procedimentale. (Sez. 5, Sentenza n. 1840 del 23/11/2016 Cc. (dep. 16/01/2017 ) Rv. 268913 - 01 La difesa deduce che l'imputato si trovava in carcere in forza di un provvedimento che era stato dichiarato inefficace per il mancato espletamento dell'interrogatorio e pertanto avrebbe dovuto essere, prima irimesso in libertà e poi sottoposto ad interrogatorio. Ma nel caso in esame la misura era stata annullata soltanto relativamente al capo 1 della imputazione, sicché l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare in relazione ad altri reati, seppure contestati con la medesima ordinanza. Il ricorrente lamenta anche la mancanza di specificità della motivazione resa al riguardo dal tribunale, ma deve osservarsi che quando si pone a questa Corte una questione di diritto processuale , come nel caso in esame, assume rilievo la soluzione adottata, più o meno corretta, e non l'iter argomentativo, che può essere modificato. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Così deciso il 17/2/2021 [OSCURATO:PERSONA]