CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 30958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto in data 24/2/2024 del GIP del Tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 24/2/2024 ti GIP del Tribunale di Gela dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto penale di condanna in data 25/1/2024 rilevando che la procura speciale allegata all'atto abilitava il difensore a richiedere il giudizio abbreviato e non anche a proporre l'opposizione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ratto, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 585 cod. proc. pen. e 178 lett. c) cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto che: il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna; la procura speciale allegata all'opposizione, conferendo al difensore la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, aveva quale necessario presupposto il rilascio del mandato a proporre opposizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. prevede che l'imputato, 'personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato", può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna. Sull'interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna "trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod. proc. pen., in forza della quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà e i diritti spettanti all'imputato" (Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, Arango ed altri, Rv. 264964; Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978 che ha anche escluso che trovino applicazione all'opposizione al decreto penale di condanna le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato, infine, dà atto che l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore di fiducia dell'imputato già prima dell'emissione del decreto penale di condanna e che l'opposizione era stata formulata dal predetto. Ricorre, pertanto, la violazione di legge denunciata non sussistendo il difetto di legittimazione posto a fondamento del provvedimento impugnato. Va, quindi, disposto l' annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estenso