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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10441/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18011/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del socio e legale rappresentante pro temporeScafili Vito; –intimata – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3475/13/20, depositata il 29 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3 475 / 13 / 20 del 29 / 06 /20 20 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CT R ) , rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 7610/07/14 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi -IVA -Diniego di sgravio -Sisma del 1990 in Sicilia.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l’atto di diniego n. 2009/058685, con cui l’Amministrazione finanziaria comunicava che non avrebbe provveduto allo sgravio integraledelle cartelle di pagamento concernenti l’IVA relativa agli anni 1991 e 1992 in ragione dei carenti versamenti eseguiti dal contribuente a seguito della sospensione generalizzata dei pagamenti conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Provincia di Catania il 13/12/1990.

1.1. La CTRmotivava il rigetto dell’appello di AE evidenziando che: a) il ricorso della società contribuente era tempestivo e l’eccezione di inammissibilità dello stesso, proposta solo in grado di appello, era generica e meramente esplorativa; b) la sentenza impugnata non era affatto carente di motivazione in quanto la CTP aveva ritenuto che, a fronte dei pagamenti comunque eseguiti dalla contribuente e del precedente provvedimento di sgravio integrale, non si giustificava uno sgravio solo parziale del debito IVA.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego dello sgraviointegrale delle cartelle di pagamento relative all’IVA dovuta per gli anni d’imposta 1990-1992.

1.1. Il motivo – che, in quanto attinente alla proponibilità del ricorso, integra una eccezione rilevabile d’ufficio ed è, quindi, stato ammissibilmente proposto solo in appello –è infondato.

1.2. Da quanto si evince agli atti di causa, la società contribuente, destinataria di cartelle di pagamento concernenti IVA e relative all’imposta il cui pagamento è stato sospeso a seguito degli eventi Cons. est.

G.M.

Nonno sismici del 13/12/1990, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio ha rifiutato lo sgravio totale delle suddette cartelle in ragione del mancato integrale pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata(con tutta probabilità quella automatica prevista dall’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede due simmetriche possibilità: pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non haancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato).

1.2.1. Pertanto, sul presupposto del mancato pagamento del dieci per cento di quanto dovuto, l’Ufficio avrebbe parzialmente sgravato le cartelle in ragione dei pagamenti effettuati anziché procedere allo sgravio integrale delle cartelle, il cui pagamento è stato oggetto di sospensione generalizzata.

1.3. Orbene, non è dubbio che tale provvedimento, in quanto lesivo dell’interesse del contribuente di vedere definita la sua posizione debitoria in ragione della definizione automatica conseguente a i pagamenti effettuati, rientra sicuramente nel novero dei provvedimenti impugnabili previsti dall’art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 2144 del 30/01/2020).

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 107 TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere il pagamento dell’IVA soggetto a definizione agevolata.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al Cons. est.

G.M.

Nonno rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C- 82/14» (così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf.

Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018; si veda anche Cass. n. 30927 del 27/11/2019).

2.3. Ne consegue che, non essendo l’imposta oggetto del provvedimento di diniego di sgravio integrale definibile, la società contribuente non può in alcun modo dolersene.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

3.1. La società contribuente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato indeterminabile.

3.2. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese relative alle fasi di merito del presente giudizio, avuto conto della peculiarità delle questioni di diritto affrontate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18011/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del socio e legale rappresentante pro temporeScafili Vito; –intimata – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3475/13/20, depositata il 29 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3 475 / 13 / 20 del 29 / 06 /20 20 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CT R ) , rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 7610/07/14 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi -IVA -Diniego di sgravio -Sisma del 1990 in Sicilia.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l’atto di diniego n. 2009/058685, con cui l’Amministrazione finanziaria comunicava che non avrebbe provveduto allo sgravio integraledelle cartelle di pagamento concernenti l’IVA relativa agli anni 1991 e 1992 in ragione dei carenti versamenti eseguiti dal contribuente a seguito della sospensione generalizzata dei pagamenti conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Provincia di Catania il 13/12/1990. 1.1. La CTRmotivava il rigetto dell’appello di AE evidenziando che: a) il ricorso della società contribuente era tempestivo e l’eccezione di inammissibilità dello stesso, proposta solo in grado di appello, era generica e meramente esplorativa; b) la sentenza impugnata non era affatto carente di motivazione in quanto la CTP aveva ritenuto che, a fronte dei pagamenti comunque eseguiti dalla contribuente e del precedente provvedimento di sgravio integrale, non si giustificava uno sgravio solo parziale del debito IVA. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego dello sgraviointegrale delle cartelle di pagamento relative all’IVA dovuta per gli anni d’imposta 1990-1992. 1.1. Il motivo – che, in quanto attinente alla proponibilità del ricorso, integra una eccezione rilevabile d’ufficio ed è, quindi, stato ammissibilmente proposto solo in appello –è infondato. 1.2. Da quanto si evince agli atti di causa, la società contribuente, destinataria di cartelle di pagamento concernenti IVA e relative all’imposta il cui pagamento è stato sospeso a seguito degli eventi Cons. est. G.M. Nonno sismici del 13/12/1990, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio ha rifiutato lo sgravio totale delle suddette cartelle in ragione del mancato integrale pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata(con tutta probabilità quella automatica prevista dall’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede due simmetriche possibilità: pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non haancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato). 1.2.1. Pertanto, sul presupposto del mancato pagamento del dieci per cento di quanto dovuto, l’Ufficio avrebbe parzialmente sgravato le cartelle in ragione dei pagamenti effettuati anziché procedere allo sgravio integrale delle cartelle, il cui pagamento è stato oggetto di sospensione generalizzata. 1.3. Orbene, non è dubbio che tale provvedimento, in quanto lesivo dell’interesse del contribuente di vedere definita la sua posizione debitoria in ragione della definizione automatica conseguente a i pagamenti effettuati, rientra sicuramente nel novero dei provvedimenti impugnabili previsti dall’art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 2144 del 30/01/2020). 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 107 TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere il pagamento dell’IVA soggetto a definizione agevolata. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al Cons. est. G.M. Nonno rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C- 82/14» (così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018; si veda anche Cass. n. 30927 del 27/11/2019). 2.3. Ne consegue che, non essendo l’imposta oggetto del provvedimento di diniego di sgravio integrale definibile, la società contribuente non può in alcun modo dolersene. 3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. 3.1. La società contribuente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato indeterminabile. 3.2. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese relative alle fasi di merito del presente giudizio, avuto conto della peculiarità delle questioni di diritto affrontate. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
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