Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37181/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pi i, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 30 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 14 agosto 2020, aveva sospeso ai sensi dell'art. 51 ter Ord. pen. la misura alternativa alla detenzione, perché Paiano era stato denunciato da [OSCURATO:PERSONA] della violenta aggressione- per i reati di cui agli artt. 582, 110, 61 nr. 1 e 11 quater, 585 comma 1 cod. pen..

In sintesi, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la "spedizione punitiva", perpetrata assieme al sodale, nonché cognato, [OSCURATO:PERSONA] -elemento anch'egli di spicco della consorteria criminale "Paiano-Cardilli"-, violando le prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, era da ritenersi sintomatica della rinnovata pericolosità sociale del Paiano e della sua assenza di volontà di reinserimento sociale.

Pertanto, tale comportamento, a prescindere dal giudizio di colpevolezza, risultava incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice.

Il ricorso lamenta la mancata certezza in ordine allo svolgimento dei fatti e alla responsabilità concorsuale del Paiano.

Si ribadisce l'importanza delle dichiarazioni del Cirillo che ha fornito una diversa versione dei fatti -chiarendo di essersi legittimamente difeso dalla aggressione perpetrata dal Surace- e della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], presente a tutte le fasi del diverbio.

La revoca sarebbe stata disposta in mancanza dei presupposti di legge, non tenendo conto delle diverse note informative positive emesse in precedenza.

Si censura, in ultimo, l'incompetenza funzionale del Tribunale per essere stata originariamente disposta la misura da parte di altro Ufficio di Sorveglianza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare diversa ricostruzione dei fatti, a fronte di congrua motivazione addotta.3.1 Ed invero il Tribunale, competente in riferimento al luogo di esecuzione della misura alternativa, ha valutato in modo ampio e senza vizi logici le informazioni acquisite sulla condotta di violazione.

Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione, estranea al perimetro normativo del giudizio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pi i, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 30 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 14 agosto 2020, aveva sospeso ai sensi dell'art. 51 ter Ord. pen. la misura alternativa alla detenzione, perché Paiano era stato denunciato da [OSCURATO:PERSONA] della violenta aggressione- per i reati di cui agli artt. 582, 110, 61 nr. 1 e 11 quater, 585 comma 1 cod. pen.. In sintesi, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la "spedizione punitiva", perpetrata assieme al sodale, nonché cognato, [OSCURATO:PERSONA] -elemento anch'egli di spicco della consorteria criminale "Paiano-Cardilli"-, violando le prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, era da ritenersi sintomatica della rinnovata pericolosità sociale del Paiano e della sua assenza di volontà di reinserimento sociale. Pertanto, tale comportamento, a prescindere dal giudizio di colpevolezza, risultava incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice. Il ricorso lamenta la mancata certezza in ordine allo svolgimento dei fatti e alla responsabilità concorsuale del Paiano. Si ribadisce l'importanza delle dichiarazioni del Cirillo che ha fornito una diversa versione dei fatti -chiarendo di essersi legittimamente difeso dalla aggressione perpetrata dal Surace- e della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], presente a tutte le fasi del diverbio. La revoca sarebbe stata disposta in mancanza dei presupposti di legge, non tenendo conto delle diverse note informative positive emesse in precedenza. Si censura, in ultimo, l'incompetenza funzionale del Tribunale per essere stata originariamente disposta la misura da parte di altro Ufficio di Sorveglianza. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare diversa ricostruzione dei fatti, a fronte di congrua motivazione addotta.3.1 Ed invero il Tribunale, competente in riferimento al luogo di esecuzione della misura alternativa, ha valutato in modo ampio e senza vizi logici le informazioni acquisite sulla condotta di violazione. Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione, estranea al perimetro normativo del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37181/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris