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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12059/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Piergiorgio MOROSINI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Concetto BONACCORSI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 6 dicembre 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), evidenziando che, dai dati dell'osservazione, non emerge l'avvio del percorso di ravvedimento anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall'inizio della collaborazione con la giustizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] BONACCORSI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 30-ter ord. pen., 16- nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, e il vizio della motivazione perché il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente valutato gli esiti dell'osservazione condotta in carcere dalla quale si evince il positivo avvio del percorso di ravvedimento.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. È bene ricordare che, a mente dell'art. 16-nonies di. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, «nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

3.2. Nel caso di specie, la competente Direzione distrettuale antimafia ha reso un parere assolutamente positivo, come pure risulta favorevole la valutazione della Direzione dell'istituto ove si trova ristretto il collaboratore, con specifico riguardo al percorso avviato fin dal 2017, alla capacità critica ed elaborazione del passato criminale e all'utilità, in vista di un graduale reinserimento, di un'esperienza premiale limitata ai contatti con il coniuge.3.3.

Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato, in senso ostativo, la carriera criminale e il percorso carcerario anteriore alla scelta collaborativa e ha sottolineato il "breve lasso temporale trascorso dall'inizio della collaborazione".

Orbene, come fondatamente segnala il ricorso, la valorizzazione della condotta di vita anteriore alla collaborazione è scarsamente significativa, anche tenuto conto che la collaborazione risulta avviata, con esiti particolarmente positivi attestati dagli organi inquirenti, quasi circa cinque anni orsono, cioè nient'affatto recentemente.

3.4. Il Tribunale di sorveglianza ha anche valorizzato in senso negativo l'assenza di indicazioni circa le ragioni profonde del percorso di collaborazione avviato.

Anche in questo caso si tratta di un elemento, che attiene più alla sfera intima e personale, che non si pone in contrasto con il positivo avvio del percorso di ravvedimento che, viceversa, emerge da numerosi atti dell'amministrazione che il Tribunale ha omesso di considerare.

3.5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, attenendosi ai richiamati principi di diritto, colmerà le lacune motivazionali sopra evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Piergiorgio MOROSINI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Concetto BONACCORSI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 6 dicembre 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), evidenziando che, dai dati dell'osservazione, non emerge l'avvio del percorso di ravvedimento anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall'inizio della collaborazione con la giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] BONACCORSI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 30-ter ord. pen., 16- nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, e il vizio della motivazione perché il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente valutato gli esiti dell'osservazione condotta in carcere dalla quale si evince il positivo avvio del percorso di ravvedimento. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È bene ricordare che, a mente dell'art. 16-nonies di. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, «nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». 3.2. Nel caso di specie, la competente Direzione distrettuale antimafia ha reso un parere assolutamente positivo, come pure risulta favorevole la valutazione della Direzione dell'istituto ove si trova ristretto il collaboratore, con specifico riguardo al percorso avviato fin dal 2017, alla capacità critica ed elaborazione del passato criminale e all'utilità, in vista di un graduale reinserimento, di un'esperienza premiale limitata ai contatti con il coniuge.3.3. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato, in senso ostativo, la carriera criminale e il percorso carcerario anteriore alla scelta collaborativa e ha sottolineato il "breve lasso temporale trascorso dall'inizio della collaborazione". Orbene, come fondatamente segnala il ricorso, la valorizzazione della condotta di vita anteriore alla collaborazione è scarsamente significativa, anche tenuto conto che la collaborazione risulta avviata, con esiti particolarmente positivi attestati dagli organi inquirenti, quasi circa cinque anni orsono, cioè nient'affatto recentemente. 3.4. Il Tribunale di sorveglianza ha anche valorizzato in senso negativo l'assenza di indicazioni circa le ragioni profonde del percorso di collaborazione avviato. Anche in questo caso si tratta di un elemento, che attiene più alla sfera intima e personale, che non si pone in contrasto con il positivo avvio del percorso di ravvedimento che, viceversa, emerge da numerosi atti dell'amministrazione che il Tribunale ha omesso di considerare. 3.5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, attenendosi ai richiamati principi di diritto, colmerà le lacune motivazionali sopra evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di R
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