CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 19361/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 1 agosto 2024 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 29 novembre 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, riqualificando il reato di cui al capo C nell'ambito dell'art. 697 cod. pen., rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 8 di reclusione C 18.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei come riqualificati; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ben argomentato circa la ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti dando rilievo alla esistenza, seppur risalente, di precedenti gravanti sull'imputato ed alla gravità dei fatti commessi; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensor