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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28545/2021

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[OSCURATO:PERSONA] 693/2021 Roma, 1 6 OTT 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 1407/2020 pubblicata in data 29.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Il rdinatore Pres.

L • ombardo DEPOGITATO !N C,MC:.-7.1.U.:2,!A "91. la OTT. 20,2,( 1,1 Funzioaari o Ciu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 693/2021 Roma, 1 6 OTT 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 1407/2020 pubblicata in data 29.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il rdinatore Pres. L • ombardo DEPOGITATO !N C,MC:.-7.1.U.:2,!A "91. la OTT. 20,2,( 1,1 Funzioaari o Ciu
Decreto Cassazione n. 28545/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris