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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22485/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2671 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 02/08/2022 R.G.N. 50/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2173/2023Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 22485/2026Data pubblicazione 30/06/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.CONSIDERATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado la Corted’appello di Ancona rigettava l’opposizione propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps relativamente ai contributi per l’anno2011 dovuti alla Gestione separata cui la professionistaera stata iscritta d’ufficio dall’ente in relazione alla suaLa Corte d’appello rigettava l’eccezione di prescrizione,ritenendo che il dies a quo decorresse dallapresentazione della dichiarazione dei redditi, e affermaval’obbligo contributivo nonostante l’odierna ricorrenteversasse il contributo integrativo alla Cassa diappartenenza ma non il contributo soggettivo.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattromotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.È rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione deiCrediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scrittachiedendo l’accoglimento del ricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 55 R.D.L.n.182/35, dell’art.17 d.P.R. n.435/01, per avere la Corted’appello fatto decorrere la prescrizione dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi.Il motivo è fondato.Numero registro generale 2173/2023Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 22485/2026Data pubblicazione 30/06/2026Questa Corte ha più volte affermato (v. ad es.Cass.28565/22, Cass.33885/22) che la prescrizione delcredito contributivo decorre dal momento in cui scadonoi termini per il relativo pagamento e non già dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa (così, tra le tante,Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20).

Inparticolare, nella determinazione del giorno di scadenzadel pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanatiin attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97(Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25)Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, l’art.1, co.1d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissava il termine per il pagamento al9.7.2012, sicché l’interruzione della prescrizione, in data23.8.2017, non fu tempestiva.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omessoesame di un fatto decisivo: la comunicazione del23.8.2017 era tornata al mittente per compiutagiacenza, e quindi non era perfezionato l’atto interruttivodella prescrizione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.2941 n.8 c.c., dell’art. 2697 c.c. edell’art. 116, co.8 l. n.388/00, per avere la Corteapplicato il regime dell’evasione e non quellodell’omissione.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2, co.25 e 26 l. n. 335/95,18, co.12, d.l. 98/11 conv. in l. 111/11, per avere laCorte d’appello ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio allaGestione separata.Gli ultimi tre motivi sono assorbiti.Numero registro generale 2173/2023Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 22485/2026Data pubblicazione 30/06/2026In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimentodel primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corted’appello di Ancona per i conseguenti accertamenti e perla statuizione sulle spese di lite del presente giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Ancona, in diversa composizione, anche perle spese di lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2671 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 02/08/2022 R.G.N. 50/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2173/2023Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 22485/2026Data pubblicazione 30/06/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.CONSIDERATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado la Corted’appello di Ancona rigettava l’opposizione propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps relativamente ai contributi per l’anno2011 dovuti alla Gestione separata cui la professionistaera stata iscritta d’ufficio dall’ente in relazione alla suaLa Corte d’appello rigettava l’eccezione di prescrizione,ritenendo che il dies a quo decorresse dallapresentazione della dichiarazione dei redditi, e affermaval’obbligo contributivo nonostante l’odierna ricorrenteversasse il contributo integrativo alla Cassa diappartenenza ma non il contributo soggettivo.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattromotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.È rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione deiCrediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scrittachiedendo l’accoglimento del ricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 55 R.D.L.n.182/35, dell’art.17 d.P.R. n.435/01, per avere la Corted’appello fatto decorrere la prescrizione dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi.Il motivo è fondato.Numero registro generale 2173/2023Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 22485/2026Data pubblicazione 30/06/2026Questa Corte ha più volte affermato (v. ad es.Cass.28565/22, Cass.33885/22) che la prescrizione delcredito contributivo decorre dal momento in cui scadonoi termini per il relativo pagamento e non già dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa (così, tra le tante,Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20). Inparticolare, nella determinazione del giorno di scadenzadel pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanatiin attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97(Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25)Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, l’art.1, co.1d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissava il termine per il pagamento al9.7.2012, sicché l’interruzione della prescrizione, in data23.8.2017, non fu tempestiva.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omessoesame di un fatto decisivo: la comunicazione del23.8.2017 era tornata al mittente per compiutagiacenza, e quindi non era perfezionato l’atto interruttivodella prescrizione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.2941 n.8 c.c., dell’art. 2697 c.c. edell’art. 116, co.8 l. n.388/00, per avere la Corteapplicato il regime dell’evasione e non quellodell’omissione.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2, co.25 e 26 l. n. 335/95,18, co.12, d.l. 98/11 conv. in l. 111/11, per avere laCorte d’appello ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio allaGestione separata.Gli ultimi tre motivi sono assorbiti.Numero registro generale 2173/2023Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 22485/2026Data pubblicazione 30/06/2026In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimentodel primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corted’appello di Ancona per i conseguenti accertamenti e perla statuizione sulle spese di lite del presente giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Ancona, in diversa composizione, anche perle spese di lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.26La PresidenteLucia Esposito
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