CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., per come riqualificato in grado di appello, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.) (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01; in senso conforme anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 01; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Dongarrà, Rv. 275639 - 01; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669 - 01); che, nel caso di specie, la recidiva infraquinquennale contestata all’imputato, ancorché ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, impone di ritenere che il termine massimo di prescrizione sia pari a 9 anni, i quali, essendo il reato stato commesso in data 31 luglio 2017, non risultano ancora decorsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]