CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06783/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3INA VIGNA; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in rubrica denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche, sono anche manifestamente infondate. Il motivo di ricorso involge, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. La sentenza di appello, ha confermato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza cli elementi positivi di valutazione. Va ricordato che le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. Nella fattispecie in esame la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dato rilievo al comportamento processuale dell'imputato e all'assenza di segni di resipiscienza. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr te al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere e tenso