CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 26219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui al capo 1) commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con rideterrninazione della pena e con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni scritte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona in data 30 settembre 2020, appellata dall'imputato e dal Pubblico ministero, riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. ascritto al capo 1), in riferimento alla rivelazione di informazioni sul nominativo di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, con riferimento ai reati di cui agli artt. 326 (capi 1 e 2) e 378 (capo 3). In sostanza, ai capi 1 e 2, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di brigadiere dei carabinieri in servizio presso l'aliquota radiomobile di Albenga, e come tale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alla funzione e abusando della sua qualità, dopo avere effettuato controlli ed interrogazioni sui nominativi delle persone sottoindicate: -di avere rivelato a [OSCURATO:PERSONA] notizie su [OSCURATO:PERSONA] per renderne possibile il rintraccio a [OSCURATO:PERSONA], che voleva ottenere dallo stesso la restituzione di somme di denaro di provenienza illecita (capo 1); -di avere rivelato a [OSCURATO:PERSONA], notizie su [OSCURATO:PERSONA], per rendere possibile il rintraccio della stessa (capo 1); - di avere rivelato a tale Laura, notizie su [OSCURATO:PERSONA], che aveva debiti verso la predetta (capo 2). Al capo 3), si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere aiutato Dall'[OSCURATO:PERSONA] a eludere le investigazioni della autorità e a sottrarsi alle ricerche, in relazione alle indagini per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il pubblico ufficiale raccomandava a [OSCURATO:PERSONA] di riferire al titolare del locale e ai dipendenti di non dare indicazioni sulla identità e sulla attività svolta da Dell'Orto e a quest'ultimo di allontanarsi e rendersi irreperibile. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3 e 3-bis cod. proc. pen.; violazione dell'art. 6 CEDU. In sede di appello, nel caso di impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, articolata sulla base dei motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la Corte deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni rilevanti processo, in quanto suscettibili di incidere sulla valutazione della prova stessa. Il Procuratore della Repubblica appellante ha, invece, richiesto la riforma della sentenza di assoluzione senza indicare nello specifico le prove necessarie per la nuova valutazione della responsabilità dell'imputato relativamente all'art. 326 cod. pen. contestato al capo 1), prima ipotesi, dell'imputazione. In particolare, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona proponeva gravame avverso la sentenza chiedendo il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di rivelazione di informazioni segrete relative a [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento all'insieme degli elementi probatori erroneamente valutati secondo lo stesso Pubblico ministero dal Tribunale, ma ponendo, in realtà, l'attenzione solo sulle dichiarazioni rese dalla teste assistito [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso imputato nel corso del dibattimento, sulla attendibilità delle dichiarazioni degli stessi e sulla loro conseguente efficacia probatoria sull'esito del processo de quo. La Corte di appello respingeva l'eccezione della difesa ritenendo l'appello del Pubblico ministero incentrato sulla erronea interpretazione da parte del primo giudice del complessivo compendio probatorio a sua disposizione, sebbene le motivazioni rese dalla stessa Corte trovassero fondamento sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] (del quale non è stata motivata l'attendibilità) e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] (non ritenute attendibili, sebbene rese in udienza nel contraddittorio delle parti), ponendo rilevanza anche a quelle predibattimentali. La eccezione veniva formulata nel verbale di udienza del 21 aprile 2022 e la Corte nulla diceva sul punto, mentre avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria in forza dei poteri ufficiosi di cui al comma 3- bis dell'art. 603 cod. proc. pen., prescindendo dalla iniziativa della parte pubblica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 326 cod. pen. Il suindicato articolo configura un reato di pericolo concreto e l'obbligo che incombe sul pubblico ufficiale di mantenere il segreto non riguarda tutte le notizie d'ufficio, ma solo quelle che devono rimanere segrete. La rivelazione del segreto è punibile quindi, non già in sé per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocu mento. 2.2.1. In relazione alle rivelazioni su [OSCURATO:PERSONA], l'oggetto della rivelazione non è stato provato né motivato nel corso del processo con conseguente carenza sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Nessun riscontro probatorio è emerso in merito all'oggetto delle rivelazioni rese a [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato, che ha negato, tra l'altro, nel corso dell'esame dibattimentale di avere riferito qualcosa al primo. La Corte d'appello, confermando la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, quale corpo del reato, ha condannato l'imputato sulla base delle sole dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutare quelle rese in dibattimento dall'imputato in quanto ritenute inattendibil4. La motivazione è illogica e carente e si basa sui rapporti di conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella di Caropreso circostanza irrilevante ai fini della decisione. Nella sentenza di primo grado, si sottolinea la non attendibilità e credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen., posto che "i ricordi r(-( del predetto risultano chiaramente inesistenti, avendo lo stesso ribadito di non ricordare nulla, di soffrire di vuoti di memoria e di assumere tre psicofarmaci al giorno". La Corte di appello ribaltando le valutazioni del Tribunale incorre in violazione di legge, fondando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla sola dichiarazione del testimone assistito e omettendo di vagliare la attendibilità dello stesso. La Corte d'appello, inoltre, ha ritenuto inattendibile [OSCURATO:PERSONA], senza fornire una logica motivazione. Risulta in sentenza l'utilizzo delle dichiarazioni dell'imputato nella fase delle indagini preliminari in violazione dell'art. 503 cod. proc. pen., che sancisce il divieto di lettura e, pertanto, la impossibilità di utilizzazione delle stesse come fatto storico. Quanto alle dichiarazioni dell'imputato rese alla presenza del difensore e verbalizzate, va rimarcato che esse potevano essere utilizzate ma solo per le contestazioni e al fine di valutare la credibilità del dichiarante. Ciò ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. e non, invece, al fine di fondare la responsabilità del medesimo imputato. La Corte di appello al di là di quanto sopra evidenziato, incorre in violazione di legge ed omette in particolar modo di indicare l'effettivo contenuto delle notizie d'ufficio, che dovevano rimanere segrete. Ne deriva l'insussistenza del reato per la mancata conoscenza del contenuto della notizia e se la stessa potesse rilevare penalmente poiché segreta. Nulla, infine, ha riferito la Corte di appello relativamente al nocumento che avrebbe comportato la asserita notizia rivelata dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2.In relazione al reato di cui all'art. 326 cod. proc. pen. contestato al capo 1) terza ipotesi (rivelazioni su Rodriguez). La Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato relativamente alle informazioni circa il luogo di residenza della Rodriguez, ritenendo utilizzabili le conversazioni telefoniche intercettate nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e poste a fondamento della pronuncia di condanna del [OSCURATO:PERSONA], sulla base, come si legge, della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. pen. tra i due procedimenti e, comunque, ritenendo la intercettazione corpo del reato. Non si può parlare, nel caso in esame, di corpo del reato essendo la conversazione telefonica, semmai, un frammento della condotta criminosa e operando, in ogni caso, i limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 270 cod. proc. pen. Manca, inoltre, il presupposto fondamentale della segretezza delle notizie rivelate, perché tali notizie possono essere richieste e apprese da chiunque nei confronti di chiunque, anche ori line, sussistendo il registro dell'anagrafe nazionale della popolazione ed essendo, pertanto, gli stest pubblickdifetta, in conclusione, l'elemento oggettivo del reato. La Corte di appello, inoltre, nulla ha motivato in merito alla sussistenza del dolo in capo all'imputato, certamente inesistente poiché il pubblico ufficiale non riteneva che il suo comportamento violasse alcun dovere d'ufficio nè implicasse un abuso d'ufficio. Vi è stato travisamento della prova circa l'assenza di rilevanza assunta dalla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Savona il 1 ottobre 2018 con la formula "perché il fatto non sussiste" per il reato di accesso abusivo al sistema SDI. Nel caso in esame, gli stessi fatti storici, posti in essere nel medesimo periodo temporale, già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo con formula assolutoria piena, sono stati nuovamente oggetto di iniziativa penale. 2.2.3.In relazione al reato di cui all'art.326 cod. pen. contestato al capo 2) (rivelazioni su [OSCURATO:PERSONA]). Si richiamano le argomentazioni di cui sopra in merito alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Salvaggio, all'utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, nonché alla rilevanza della sentenza passata in giudicato a favore del [OSCURATO:PERSONA], quale presupposto mancante per la configurabilità del reato in questione. Nel caso in cui la Corte ritenesse utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, occorre evidenziare che la Corte di appello ha omesso di motivare puntualmente sulle doglianze della difesa. A voler ritenere le conversazioni intercettate quale corpo del reato, si comprende che un collega dell'imputato comunicava a [OSCURATO:PERSONA] la presenza di due persone con il nominativo [OSCURATO:PERSONA], entrambi pregiudicati. Nessun dato utile veniva riferito dal [OSCURATO:PERSONA] alla truffata testimone, che, come si legge, è leiLstessat-comunicare la data di nascita e il luogo di origine del Bertero. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non rivelava alla Passino, quanto effettivamente appreso sui precedenti del Bertero dal collega, risultando, tra l'altro, nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, come [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato lo stato di incensuratezza, circostanza diversa rispetto a quanto effettivamente appreso dal collega, e ciò esclusivamente per tranquillizzare la persona offesa. La conversazione tra l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non può costituire un fatto rilevante per la configurazione del reato, in considerazione del fatto che: 1) è stato provato non trattarsi di atti coperti dal segreto d'ufficio; 2) la Passino aveva comunque un interesse legittimo in quanto persona offesa dal reato; 3) non è stata dimostrata l'esistenza di un pericolo concreto per il bene giuridico tutelato dalla norma. In ogni caso, deve rilevarsi l'assenza del dolo, atteso che l'imputato si è attivato nell'interesse della donna ritenendo di non violare alcun dovere d'ufficio così come emerso nell'istruttoria. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 378 cod. pen. contestato al capo 3), ipotesi 1). La Corte d'appello ha ritenuto erroneamente la conversazione intercettata utilizzabile in quanto corpo del reato e, pertanto, prova della commissione dello stesso. Inoltre, la Corte territoriale non ha esaminato la doglianza della difesa relativa al mancato effettivo accertamento probatorio, al di là di ogni ragionevole dubbio, del reato presupposto del favoreggiamento personale, nel caso di specie le lesioni che avrebbe potenzialmente cagionato Dell'Orzo alla Pasceri. Nell'atto d'appello, in particolare, si evidenziava come i predetti non fossero stati escussi e come non vi fosse prova di alcuna certificazione medica, né di eventuale querela. La Corte di appello si è limitata a ritenere che l'osservazione dell'appellante in merito al mancato accertamento del reato presupposto non assumeva rilievo, a fronte delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dallo stesso imputato. La motivazione è contraddittoria rispetto all'intero iter logico seguito dal Collegio di appello nella valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'istruttoria dibattimentale, che qui sole vengono ritenute attendibili e utilizzabili al fine di decidere e riconoscere la responsabilità dell'imputato. E' la stessa Corte di appello, rispetto a tutte le altre ipotesi delittuose contestategli, ad effettuare valutazione di completa inattendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] (in alcune ipotesi uniche a determinare la responsabilità dell'imputato). Infine, la Corte d'appello ha ritenuto che l'idoneità della condotta incriminata a intralciare le indagini non sia scalfitta dalla circostanza che, successivamente alla telefonata, l'imputato avesse comunicato al Comandante della stazione carabinieri di Alassio il coinvolgimento di Dell'Orzo nel fatto criminoso. La Corte ha, infatti, ritenuto trattarsi di una condotta successiva alla commissione del reato. Il giudicante ha, però, omesso la motivazione a fronte di una doglianza specifica della difesa facendo semplicemente riferimento alla circostanza che l'assenza di conoscenza di Dell'Orzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] non potesse escludere l'elemento soggettivo e nulla riferendo in ordine all'effettivo comportamento tenuto dall'imputato, il quale si attivava nell'immediatezza, mettendosi in contatto con la stazione dei carabinieri di Alassio per comunicare il nominativo del soggetto che credeva essere cercato dal comando, dimostrando con ciò l'insussistenza del dolo. 2.4. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. La Corte si è limitata a fare riferimento alla gravità della condotta, alla qualifica ricoperta dall'imputato e agli stretti rapporti da lui mantenuti con [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata difetta la motivazione in ordine alle altre condizioni richieste dalla disposizione normativa. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio - ritenuto eccessivo - e alla omessa motivazione circa gli aumenti per la continuazione. 3.La difesa ha depositato - a mezzo PEC conclusioni scritte, contestando le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e insistendo sui motivi dei ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, limitatamente al capo 1) d'imputazione, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo, però, il reato estinto per prescrizione, la sentenza impugnata, in relazione a tale capo e alla posizione indicata, deve essere annullata senza rinvio con eliminazione della relativa pena. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e la pena rideterminata in anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui censura il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, operato dalla Corte d'appello in relazione alla (sola) violazione dell'art. 326 cod. pen. descritta nella prima alinea del capo 1 («in data 6.12.2014, [OSCURATO:PERSONA], pur trovandosi in licenza, effettuava controlli ed interrogazioni sul nominativo di [OSCURATO:PERSONA] e sul nominativo dei familiari del predetto, al di fuori di ogni necessità di indagine e per riferire notizie a [OSCURATO:PERSONA] (Luca), che ne chiedeva il rintraccio per ottenere la restituzione di somme di denaro di provenienza illecita"). Riconosciuta l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento (in quanto non costituenti corpo di reato, né funzionali alla prova di un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, secondo i principi dettati da Sez. U, n. 51 del 2020), la Corte fonda l'accertamento di colpevolezza sulle dichiarazioni predibattimentali contestate al testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio de quo, applicando al caso in esame il principio secondo il quale «Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 8/05/2018, Cala, Rv.273455; conformi Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266445). Sennonché, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver asserito in dibattimento di non ricordare di aver richiesto al [OSCURATO:PERSONA] informazioni sul debitore Caropreso, ricevuta la contestazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, non ne ha confermato i contenuti, ma si è limitato a confermare di aver reso tali dichiarazioni («Non mi ricordo, però, se c'è scritto sicuramente gliel'ho...se c'è scritto l'ho detto, non è che lo posso negare, però non me lo ricordo sinceramente, le dico la verità»).Tanto risulta dall'estratto di verbale incorporato nell'atto di appello del Pubblico ministero allegato, mentre la Corte territoriale, senza riprodurre testualmente l'affermazione dibattimentale valorizzata, si limita ad asserire che il [OSCURATO:PERSONA] «non escludeva» le circostanze risultanti dalle dichiarazioni contestate. E' evidente la differenza tra quanto avvenuto nel caso in esame e le fattispecie considerate dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel caso trattato da Sez. 2, n.17089 del 2017, per esempio, la laconica conferma dibattimentale aveva il seguente contenuto: «Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è». A questo elemento la Corte territoriale aggiunge l'ammissione pronunciata dallo stesso imputato nel corso delle indagini (interrogatorio al Pubblico ministero in data 1/4/2016) che però, essendo stata ritrattata in dibattimento, dovrebbe essere utilizzata ai limitati fini previsti dall'art. 503, comma 4 cod. proc. pen., e cioè al fine di valutare la credibilità della ritrattazione: il che non basta a riscontrare (tanto meno a sostituire) le dichiarazioni del testimone assistito. Nel contesto descritto (rivalutazione dei contenuti di una prova dichiarativa decisiva) è indubbio che la condanna in appello, a fronte della assoluzione non potesse prescindere dal previo adempimento dell'obbligo, sancito dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.,di riascoltare il testimone, obbligo che non patisce eccezioni relative alla qualità soggettiva della fonte dichiarativa. Ciò imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza. A tale conclusione osta, tuttavia, la constatata prescrizione del reato poiché, diversamente da quanto si verifica in presenza di ricorso inammissibile (S.U., n. 21 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto affetto da genericità e manifesta infondatezza, per quanto attiene alle censure mosse avverso la conferma della condanna riportata dall'imputato in primo grado per le altre imputazioni. 3.1. L'accertamento della responsabilità dell'imputato per i delitti contestati nei capi 1 (rivelazione a [OSCURATO:PERSONA] di notizie estratte dai sistema SDI, utili al rintraccio della debitrice [OSCURATO:PERSONA]), 2) (rivelazione a [OSCURATO:PERSONA] di informazioni estratte dal sistema SDI finalizzate al rintraccio del debitore [OSCURATO:PERSONA]); 3 (aiuto prestato a Dell'[OSCURATO:PERSONA] per eludere le ricerche conseguenti al reato di lesioni commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]) trova decisivo fondamento nelle intercettazioni eseguite nell'ambito di altro procedimento (procedimento per usura a carico di [OSCURATO:PERSONA]).Dette intercettazioni sono utilizzabili, non già in quanto captate nell'ambito di un procedimento "evidentemente" connesso ex art. 12 cod. proc. pen. (come impropriamente affermato dalla Corte d'appello, a pag. 9 della motivazione), ma in quanto corpo di reato, così come ritenuto dal Tribunale. L'utilizzabilità è dunque fondata sul principio secondo il quale «In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa» (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776). Il principio è stato ripreso da Sez. 3, n. 38822 del 2016, in relazione ad un caso di favoreggiamento personale aggravato, assimilabile alla vicenda contestata sub 3), nel quale la Corte ha ritenuto utilizzabili, in quanto corpo del reato, alcune conversazioni nelle quali l'imputato aveva rivelato informazioni relative alla pendenza di un procedimento penale a persona diversa dall'interessato ma ad esso collegata, ritenendo che tale conversazione integrava la consumazione del reato di favoreggiamento personale, in ragione della sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata. Con esiti decisori diversi, la regola è stata, più recentemente, applicata da Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536 che, in una vicenda di corruzione, ha escluso che una conversazione captata avesse natura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., poiché essa documentava soltanto un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assumeva mero carattere descrittivo. Non è dubbio che il principio dell'utilizzabilità delle conversazioni, intercettate in altro procedimento, che costituiscono corpo di reato resiste a Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395, posto che è la stessa sentenza Cavallo ad esprimersi in tal senso (pag. 17 della motivazione). L'utilizzabilità non è allora condizionata dai limiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen., né dalla qualificazione giuridica implicante l'arresto obbligatorio in flagranza. Gli stralci riportati nella sentenza di primo grado comprovano che le conversazioni utilizzate ai fini della condanna del [OSCURATO:PERSONA] incorporano in maniera esaustiva le condotte criminose accertate (v.le pagg.: 4, in relazione alla vicenda Dell'Orzo; 7, in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]; 10, vicenda Rodriguez). Il ricorrente nega che nei casi in esame «si possa parlare di corpo di reato», sostenendo che esse contengano soltanto «frammenti della condotta criminosa», ma nulla di concreto deduce sul punto. Ai contenuti intercettivi si associano: -in relazione al favoreggiamento di Dell'Orzo, /i le ammissioni pronunciate in dibattimento dallo stesso imputato e da [OSCURATO:PERSONA] e l'accertamento degli stretti rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] (che, nella conversazioni riferisce dell'aggressione ai danni della Pasceri e chiede consiglio al [OSCURATO:PERSONA]) e Dell'Orzo, l'autore dell'aggressione, indirettamente favorito dalle indicazioni dell'odierno imputato (sentenza del Tribunale, p. 5). Correttamente viene ritenuta irrilevante la circostanza che successivamente alla commissione del reato, l'imputato racconti delle lesioni al proprio comandante, costituendo il favoreggiamento un reato di pura condotta, di pericolo e a consumazione anticipata; -in relazione alla vicenda Rodriguez, l'ammissione pronunciata in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale, p.11). Attesa la chiarezza dei contenuti intercettivi e l'incontestata attribuzione delle voci coinvolte nei dialoghi, hanno scarso rilievo le osservazioni difensive inerenti l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui confutazione comunque avrebbe richiesto l'allegazione di elementi a sostegno di un intento calunniatorio. 3.2. Per quanto concerne la censura legata all'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza del fatto, dal reato di accesso abusivo a sistemi informatici contestato in relazione ad una serie di condotte, includente gli accessi allo SDI dai quali egli ricavava le informazioni poi rivelate ai suoi interlocutori, occorre evidenziare che, da detta assoluzione, secondo il ricorrente divenuta irrevocabile, si desumerebbe la liceità degli accessi e, di conseguenza, delle successive rivelazioni. Non avendo il ricorrente ritenuto di allegare la sentenza, occorre fare affidamento sulla motivazione della decisione impugnata, secondo la quale l'assoluzione è intervenuta «non avendo le parti formulato alcuna richiesta di prova, e quindi per ragioni meramente processuali». Lo stesso ricorrente non riporta passaggi motivazionali che possano indurre una diversa valutazione. Parimenti generica è l'invocazione del ne bis in idem processuale, che comunque deve escludersi, posto che il reato di rivelazione di segreti d'ufficio integra una condotta diversa e successiva rispetto a quella di accesso abusivo ai sistemi informatici. 3.3.E' manifestamente infondata la censura relativa al mancato accertamento della sussistenza del reato presupposto del favoreggiamento personale di Dell'Orzo, in relazione alle indagini scaturite dalle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nella intercettazione, infatti, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire a [OSCURATO:PERSONA] la vicenda, chiedendogli consiglio per aiutare l'amico Dell'Orzo); inoltre, è intervenuta la confessione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 s. della sentenza di primo grado). Correttamente la Corte d'appello riporta il principio giurisprudenziale per il quale ciò che priva di rilevanza penale la condotta agevolatrice è la provata insussistenza del reato presupposto: «Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale quando risulta accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto»([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 6751 del 19/11/201.4, Perreca, Rv. 258996, in una fattispecie nella quale gli imputati del reato presupposto erano stati assolti "perché il fatto non sussiste"). Tale insussistenza non è stata provata dalla difesa. 3.4.Con riferimento ai motivi di ricorso dedicati alla condanna per violazione dell'art. 326 cod. pen., la Corte d'appello e il Tribunale rispondono adeguatamente ai rilievi concernenti la riconducibilità alla nozione di «notizie d'ufficio le quali debbano rimanere segrete» delle informazioni rivelate dal [OSCURATO:PERSONA], previo accesso abusivo allo SDI, agli interlocutori individuati nel capo 1) dell'imputazione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o Passino, Laura). Sul punto è opportunamente richiamato l'insegnamento giurisprudenziale per il quale in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941 - 01). Per minare il costrutto probatorio a sostegno della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella rivelazione di segreti d'ufficio di cui al capo 2), la difesa ricorrente riporta uno stralcio delle conversazioni avvenute tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], dal quale dovrebbe inferirsi che, in realtà, alcuna informazione fu fornita all'interlocutrice. La censura è generica perché nulla viene allegato dalla difesa. 4. Sono generiche, infine, le censure sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità e delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello, puntualmente, ritenuto ostativi, quanto all'art. 131-bis cod. pen., la qualifica di carabiniere dell'imputato; i rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], indagato per usura; la reiterazione dei fatti. Gli stessi elementi, insieme al comportamento processuale (contrassegnato dalla ritrattazione delle dichiarazioni ammissive rese nel corso delle indagini), sono poste correttamente a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La critica mossa al trattamento sanzionatorio e agii aumenti ex art. 81 secondo comma, cod. pen. non si misura con i puntuali richiami agli indicatori di gravità oggettiva e soggettiva che si leggono nelle due sentenze di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sente