CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19646/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10837/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 3 -intimato- Avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.5968/2023 depositata i l 24/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc: CGT), con la sentenza n. 5958/2023 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha rigettato l’appello della società Roma GDO di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3371/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente contro due avvisi di accertamento aventi per oggetto riprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti e la maggior IRPEF dovuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’attività illecita della società di cui sarebbe stato il dominus. Proprio con riferimento alle riprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere della prova riguardo al maggior reddito imputato, limitatamente all'incasso di fatture per euro 13.083,81 ed all'incasso di assegni per euro 16.480,26, riconoscendo anche a favore della società costi per carburante per euro 20.000. 2. La CTR ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle riprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che gli incassi imputati a quest’ultimo fossero dimostrati dalle verifiche bancarie, con la conseguenza che era onere del contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile. Circa la detrazione del costo della benzina, una volta dimostrato il carattere di mera cartiera della società GDO, i costi in questione non potevano considerarsi inerenti ad una attività imprenditoriale di fatto non svolta. 2. Diversamente, la CGT2 ha ritenuto infondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che dovesse essere, quindi, corretto l’accertamento del giudice di prime cure circa l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture attive e passive, la natura di mera cartiera della società e le finalità illecite cui il meccanismo fraudolento era finalizzato. In particolare, il primo giudice aveva correttamente messo in luce come, sulla scorta delle indagini del giudice penale, la società appellante e molte di quelle coinvolte nel meccanismo illecito fossero di fatto controllate da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nessuna rilevanza sul piano fiscale può avere la sentenza assolutoria dell’amministratrice della società caseificio Andriese né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato la misura cautelare all’amministratore della società Albafood distribuzione, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambito penale della vicenda. Neppure le sentenze emesse dal giudice tributario di Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamenti emessi nei confronti della società Miletto, potevano considerarsi vincolanti, riguardando, peraltro, altri esercizi finanziari. 3. Contro la sentenza della CGT hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese in data 09/02/2024. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], che dalla visura camerale prodotta dalla società ricorrente sub doc. 1 risulta essere stata la socia accomandataria della società. 2. Deve essere, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia accomandataria. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; fissa alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimen