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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12075/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte civile [OSCURATO:PERSONA] prospetta vizio della motivazione (per la riconducibilità al predetto vizio della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

V. Sez.

Un. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04) sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto non deducibili, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di impugnazione della parte civile (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058); Considerato che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 2043 cod. civ., restano assorbiti nel precedente rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte civile [OSCURATO:PERSONA] prospetta vizio della motivazione (per la riconducibilità al predetto vizio della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. V. Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04) sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto non deducibili, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di impugnazione della parte civile (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058); Considerato che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 2043 cod. civ., restano assorbiti nel precedente rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris