CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4052 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine dell’atto di costituzione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 28; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2071/24/2014, depositata in data 19 giugno 2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 2071/24/2014, depositata in data 19 giugno 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, avver so la sentenza n. 188/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, titolare di agenzia funebre, avverso l’avviso di accertamento n. TY301B700739/2010 con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2006; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) era infondato il motivo di gravame con il quale l’Ufficio aveva dedotto l’erroneo annullamento dell’avviso in questione da parte del giudice di primo grado per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/00, in quanto anche nel caso di specie, non già di accesso, ispezione o verifica ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 600/73 ma di richiesta di dati, notizie e di trasmissione di documenti ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto, l’Amministrazione finanziaria era tenuta a garantire il contraddittorio procedimentale con il contribuente secondo i principi di “collaborazione” e “buona fede”, pena la nullità del provvedimento impositivo emesso prima della decorrenza del termine dilatorio (fatto salvo il caso della particolare e motivata urgenza); ciò a prescindere dalla pur dirimente considerazione che, nel caso in oggetto, la richiesta di documentazione rivolta al contribuente aveva fatto seguito a una specifica contestazione formulata dall’Amministrazione alla presenza di quest’ultimo il 6 settembre 2010, data in cui era stato redatto un verbale “del tutto assimilabile al processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo” richiamato dall’art. 12, comma 7 dello Statuto; 2) ogni altra questione di merito era assorbita; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, il contribuente; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria di costituzione ex art. 302 c.p.c.; -i controricorrenti hanno depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata secondo il piano prestabilito; -all’udienza del 9 luglio 2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per informazioni sull’esito della procedura di definizione agevolata; Considerato che -con il primo motivo, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/00, per avere la CTR confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento in questione, ritenendo erroneamente applicabile, nella specie, l’art. 12, comma 7 cit ., ancorché l’Ufficio avesse effettuato una mera richiesta di documentazione ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73, con apposito invito del 3 aprile 2010, cui era seguito un contraddittorio con il contribuente il 6 settembre 2010, con redazione di un verbale –non già di constatazione “a chiusura delle operazioni” - ma di “contraddittorio” contenente richiesta di integrazione documenti e formale impegno di quest’ultimo di provvedere “nel più breve tempo possibile”; da qui l’erronea applicazione da parte del giudice di appello delle garanzie di cui all’art. 12, comma 7, cit. operanti, secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 8399/2013; n. 16354/2012; n. 14026/2012), esclusivamente nel caso, non ricorrente nella specie, di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio delle attività commerciali; - con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento mal governando i principi in tema di valutazione della prova; - in pros simità dell’udie nza camerale del 9 luglio 2021 , i contribuenti hanno depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata secondo il piano prestabilito;-all’udienza del 9 luglio 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per informazioni sull’esito della procedura di definizione agevolata; - l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 23.3.2023, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo comunicato che il contribuente aveva presentatodomanda di definizione della controversia ai sensi 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; - l a Corte, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - n ulla deve disporsi in ordine a lle spese processuali, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018; Sez.5, Ordinanza n. 8505 del 2023 ) ; Per questi motivi la Corte: dichiara l’estinzio