CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08359/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23863-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll ’ Avvocat o FEDERICO CARLINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l controricorso; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA n. 1078/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere dalle stess e il risarcimento del danno subito in conseguenza del prelievo, operato d alla prima in qualità di dipendente di quest’ultima, della somma di €. 114.000 dal libretto bancario dell’attore, per effettuare, nel mese di maggio del 2008, un investimento in titoli di Stato in realtà mai compiuto. 1.2. La domanda, proseguita dagli eredi dell’attore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata accolta dal tribunale con sentenza del 9/8/2013. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto appello che la corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha integralmente accolto. 1.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la bancanella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado aveva “dichiarato di non trovare nella propria contabilità l’investimento riprodotto dalla fotocopia di cui al doc. 1 prodotto dagli attori” e che tale contestazione è “specifica” e “mira a valorizzare la totale falsità di quell’operazione”, ha ritenuto che: - a fronte del “ disconoscimento della conformità della copia all’originale”, era onere degli attori produrre in giudizio l’originale ( che avrebbero dovuto detenere avendo ricevuto, come si evince dalla dicitura in calce al doc. 1, “e cioè “copia ad uso archivio clientela”, “il documento originale riservato al cliente”) così da consentire alla banca di proporre eventualmente istanza di verificazione o querela di falso nei confronti del documento originale; - la mancata produzione di quel documento impedisce di dare rilevanza alla deduzione che il doc. 1 proverebbe l’investimento di €. 114.000.Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 1.5. D’altra parte, ha aggiunto la corte, anche se si ritenesse che quel documento sia idoneo a provare l’acquisto di quei titoli, resta il fatto che, sul libretto n. 600.100585 , non v ’ è traccia dell’addebito della corrispondente somma, non potendo a tal fine rilevare, a fronte di un’operazione di investimento avvenuta l’8 maggio, l ’ annotazione (non già della “corrispondente operazione di addebito di euro 114.000”, ma) di due distinti prelievi di €. 90.000 e di €. 24.000, annotati , peraltro,con valuta del 20 maggio e non dell ’ 8 maggio: “ mentre potrebbe apparire verosimile che vi possa essere qualche giorno di discrepanza tra le due registrazioni, non ha alcun senso che a fronte di una operazione di investimento dell’8 m a ggio sul libretto bancario la registrazione del 20 maggio riporti anche una valuta del 20 maggio e non una valuta dell’8 maggio”. 1.6. Esclusa, dunque, la prova dell’investimento, la corte ha ritenuto che non poteva, di conseguenza, riconoscersi il danno per la perdita economica, non potendosi comprendere dall’esame del doc. 2 (e in difetto di prove orali introdotte tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado e riproposte in grado d’appello) “quale destinazione abbiano avuto le somme prelevate il 20 maggio”, né che il loro prelievo possa essere così ricondotto ad una condotta inadempiente della banca appellante. 1.7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso spedito per la notifica il 1 2 / 7 /20 18 , ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, che, come da relazione depositata unitamente al ricorso, risulta notificata il 15/5/2018. 1.8. Ha resistito, con controricors o , la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società che ha incorporato la Cassa di [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 del [OSCURATO:SOCIETA]con atto del 10/7/2018, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso perché tardivo. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 1.10. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso non è tardivo, risultando spedito per la notifica già in data 12/7/2018 (e ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, quindi, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza in data 15/5/2018, a nulla, per contro, rilevando che la banca resistente , presso lo studio del difensore domiciliatario, sito a Mestre, via [OSCURATO:PERSONA] 8(cfr. l’intestazione della sentenza impugnata), sia risultata irreperibile. I ricorrenti, infatti, già in data 23/7/2018, hanno provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso presso lo studio dello stesso difensore, in Venezia, via delle Industrie, [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico, n. 19/C, dove è stata ricevuta il 27/7/2018. Ed è noto che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia (com’è accaduto nel caso in esame) senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. SU n.14594 del 2016; Cass. n. 17577 del 2020 ). 3.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 2043, 2049, 2719 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la banca convenuta aveva Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 correttamente disconosciuto la conformità all’originale del doc. 1 e che era, dunque, onere dell ’ attore produrre in giudizio l’originale di tale documento. 3.2. La corte d’appello, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, così opinando, non ha considerato che la banca , sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, si è sempre limitata alla proposizione di un’eccezione di disconoscimento generica e lacunosa, che non fa alcun riferimento alle ragioni della contestazione svolta. 3.3. L’eccezione di disconoscimento, invece, richiede una dichiarazione che, attraverso il riferimento al documento disconosciuto ed ai profili contestati dello stesso, sia contenga gli estremi della inequivoca negazione della genuinità della copia. Il documento disconosciuto, del resto, per la sua apparenza materiale e per i contenuti in esso espressi, risulta per la sua stessa evidenza grafica riconducibile alla banca convenuta, la quale, in effetti, in base alle norme del TUF, è l’unica ad essere tenuta ad adottare formulari standardizzati per ogni singola operazione e, quindi, come nel caso di specie, anche per l’ordine di acquisto di titoli. 3.4. La banca, d’altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, non ha dedotto l’inesistenza del documento prodotto in copia ma solo che, se fosse esistito, ne avrebbe avuto la copia e l’avrebbe prodotto in giudizio, né ha contestato che l’attore, all’epoca dei fatti, possedesse un portafoglio titoli e che l’ordine di acquisto in questione si configura come mero atto di esecuzione di un contratto-quadro al quale l ’ attore aveva precedentemente aderito, con la conseguenza che, a fronte di tale risalente rapporto, il disconoscimento di conformità del documento prodotto all’originale doveva quantomeno fondarsi sull’assunto della sua difformità formale e sostanziale rispetto ai moduli di Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 acquisto dei titoli che l’attore aveva firmato alla banca in passate operazioni. 3.5. La banca, infatti, non ha mai esplicitamente disconosciutoi contenuti, gli elementi grafici e la sottoscrizione dell’ordine di acquistocome elementi non riferibili o riconducibili alla banca stessa e/o alla sua modalità operative o ai moduli genericamente predisposti dalla stessa per quel tipo di operazioni, né, in particolare, ha disconosciuto la riferibilità e la provenienza della sottoscrizione alla Bonatti, sua dipendente, con il conseguente collegamento tra l’operato della stessa e la banca ai fini previsti dall’art. 2049 c.c.. 3.6. Il disconoscimento operato dalla banca, quindi, hanno concluso i ricorrenti, non è in alcun modo idoneo a privare il doc. 1 del suo valore probatorio, tanto più a fronte dell’addebito, quale risulta dal doc. 2, di una somma pari all’esatto ammontare dell’investimentoin questione. 3.7. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che: - a fronte dello specifico disconoscimento da parte della banca della conformità all’originale della copia del doc. 1, era onere degli attori produrre in giudizio l’originale, che avrebbero dovuto detenere avendo ricevuto, come si evince dalla dicitura in calce al doc. 1, e cioè “copia ad uso archivio clientela”, “il documento originale riservato al cliente”; - non v ’ era traccia dell ’ addebito della somma corrispondente all’investimento in questione, non potendo a tal fine rilevare, a fronte di un’operazione di investimento avvenuta l’8 maggio, i distinti prelievi di €. 90.000 e di €. 24.000 annotati con valuta del 20 maggio.Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 3.8. Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello ha illogicamente omesso di considerare, per un verso, che, a voler seguire il ragionamento della corte, la dicitura avrebbe dovuto essere “copia per il cliente” e non “copia ad uso archivio clientela”, e, per altro verso, che l’intermediario, a seguito dell’ordine di acquisto dei titoli, li acquista sul mercato quando sono disponibili per cui il lasso di tempo trascorso rientra nei normali parametri temporali necessari alla banca intermediaria per reperire il titolo. 3.9. La corte d’appello, d’altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, ha valutato lerisultanze probatorie escludendo che le stesse abbiano dimostrato il contratto relativo all’ordine di acquisto senza considerare che la domanda accolta in primo grado era relativa al riconoscimento dell’illecito aquiliano contestato alla Bonatti e, a norma dell’art. 2049 c.c., alla banca della quale la stessa era la dipendente. 3.10. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti causa, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di considerare l’efficacia probatoria del prelievo della provvista sul libretto dell’attore senza, tuttavia, considerare che l’attore aveva proposto, in via subordinata, la domanda di restituzione delle somme addebitate sul suo libretto bancario quali risultano dal prelievo, senza, tuttavia, considerare che l’evidenza dell’addebito sul libretto, mai smentita dalla convenuta, è circostanza sufficiente a determinare l’obbligo di restituzione in capo alla banca, quale custode e proprietaria delle somme contabilizzate sul libretto, salvo l ’ onere della stessa di dimostrare che tali somme erano finite nella disponibilità dell’attore, specie se si considera che l’addebito sul libretto era Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 stato contabilizzato non come prelievo per contanti ma come operazione di “giroconto” senza che la banca abbia dedotto dove le relative somme siano finite. 3.11. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata rispetto all’accoglimento del terzo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art.2043 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che vi fosse traccia dell’addebito della somma corrispondente all’investimento in questione sul rilievo che non poteva a tal fine rilevare, a fronte di un’operazione di investimento avvenuta l’8 maggio, i distinti prelievi di €. 90.000 e di €. 24.000 annotati con valuta del 20 maggio, senza, tuttavia, considerare che, in tal modo, ha finito per travisare completamente la risultanza della prova, la quale, al contrario, se fosse stata valutata secondo i criteri della razionalità logica, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento di un prelievo di somme delle quali la banca è depositaria e, quindi, all’affermazione di un nesso di causalità tra l ’ operazione contestataed il danno subito a norma dell ’ art. 2043 c.c. . 4.1. Il primo ed il terzo motivosono fondati, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo e del quarto. 4.2. La corte d’appello, invero, dopo aver evidenziato che la banca, sin dalla comparsa di risposta, aveva “dichiarato di non trovare nella propria contabilità l’investimento riprodotto dalla fotocopia di cui al doc. 1 prodotto dagli attori” e che tale contestazioneera volta ad evidenziare “la totale falsità di quella operazione”, ha ritenuto che, a fronte dello specifico “disconoscimento della conformità della copia all’originale”, era onere degli attori produrre in giudizio l’originale, che avrebbero dovuto detenere avendo ricevuto, come si evince dalla dicitura Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 in calce al doc. 1 ( “e cioè “ copia ad uno archivio clientela ” ) , “ il documento originale riservato al cliente”, e che la mancata produzione di quel documento impediva di attribuire al doc. 1 il valore di prova dell’investimento in questione. 4.3. L’assunto della corte (che di per sé esclude la sussistenza sul punto di qualsivoglia vincolo di giudicato) costituisce, tuttavia, una palese violazione dell ’ art. 2719 c.c., secondo cui le fotocopie di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale o non è “ espressamente disconosciuta ”. Questa Corte, invero,ha, sul punto, affermato che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021; Cass. n. 40750del 2021). 4.4. Come ripetutamente affermato da questa Corte, invero, ed il principio va ancora una vo lta ribadito , “ la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 29993 del2017).Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 4.5. Nel caso in esame, al contrario, il disconoscimento operato dalla banca, senza fare alcun riferi mento alla non conformità della copia prodotta dagli investitori all’originale, con l’indicazione specifica dei tratti differenziali, si riduce, per come è stata incontestatamente riprodotta in ricorso, alla seguente dichiarazione: “la banca disconosce la conformità della copia all’originale, riservandosi di esaminare quanto verrà prodotto, atteso che nessuna copia dell’asserito modello avente data apparente 8.5.2000 è stata rinvenuta”. 4.6. La banca, quindi,ad onta di quanto affermato sul punto dalla sentenza impugnata, non ha, in realtà, provveduto al rituale disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della copia prodotta rispetto all’originale,essendosi, per contro, limitata ad affermare di non aver rinvenuto “ nessuna copia dell’asserito modello avente data apparente 8.5.2000” da confrontare con quella prodotta dall’attore e d i attende re la produzione dell’originale da parte di quest’ultimo “riservandosi di esaminare quanto verrà prodotto”. 4.7. Labanca convenuta , peraltro, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, non ha espressamente disconosciuto la sottoscrizione ex art. 214 c.p.c.per cui l ’ efficacia probatoria del documento, ai fini della dimostrazionedell’ordine di acquisto ricevuto dalla banca, resta, evidentemente, intangibile : la mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all’originale, infatti, non com porta l ’ incontestabilità della provenienza della scrittura giacché, mentre il disconoscimento di cui all’art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l’autore apparente, con il disconoscimento di cui all’art.2719 c.c., invece, non si pone in discussione l ’ autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della Ric. 2018n.23 863 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 riproduzione fotografica al suo originale (Cass. n. 6176 del 2020). 4.8. La corte d’appello, infine, non ha in alcun modo esaminato l’incontestata risultanza costituita dall ’ addebito (significativamente annotato a distanza di poco più di dieci giorni, e cioè il 20 maggio , rispetto all ’ operazione di investimentodell’8 maggio emergente dal doc. 1 ) della somma (altrettanto significativamente eguale, pur se frazionata in due operazioni, a quella complessivamente) investi ta come operazione di “ giroconto ” , rimanendo, pertanto, del tutto inspiegabile, a fronte della necessità di verificare sul piano istruttorio la relativa destinazione (o, in mancata prova sul punto, di assumere le determinazioni conseguenti al riparto del relativo onere a norma dell’art. 2697 c.c.), il rilievo della sentenza secondo cui, dall’esame del doc. 2, non si poteva comprendere “quale destinazione abbiano avuto le somme prelevate il 20 maggio”. 5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, assorbiti il secondo ed il quarto; cassa la senten