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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 16926/2024

Testo disponibile della fonte

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ha ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23222/2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con sentenza del giorno 27.5.2019 n. 532, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] – dipendente a tempo determinato della [OSCURATO:PERSONA] spa sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], altresì iscritto all’Albo degli Architetti –al versamento dei contributi richiestigli, in quanto iscritto d’ufficio alla gestione separata, per l’anno 2007, con avviso di addebito del 9.3.2015, pari a € 7.739,48, in relazione all’attività libero- professionale, da questi espletata nell’anno 2007.

Il tribunale riteneva insussistente l’obbligo del versamento dei contributi in quanto il lavoratore dipendente era già iscritto ad altre forme di previdenza.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto pur riconoscendo il diritto a pretendere i contributi, rilevava la prescrizione del credito contributivo, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione per il 2007, era il 16.6.2008, mentre la richiesta dell’Inps, inviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata ricevuta dal contribuente il successivo 22.6.2013, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa previdenziale.

Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] ha riserva to ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 19 97, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241del 1997 (come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 422del 1998) e dall’art. 17 commi 1 e 2 del DPR n. 435 del 2001, così come modificato dall’art. 2 del DL n. 63del 2002 convertito con modificazioni nella legge n. 112del 2002, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la prescrizione del termine quinquennale mentre la presentazione della dichiarazione dei redditi, il 24.9.2008, doveva considerarsi atto interruttivo della prescrizione, costituendo da parte del lavoratore autonomo riconoscimento del debito.

Il motivo è inammissibile.

Con l’ordinanza n. 33261 del 2021, pronunciata a definizione del giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima annualità contributiva (il 2007) è stata confermata la sentenza di appello che aveva accertato l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi da parte dell’ente previdenziale.

Si tratta di giudicato esterno che è rilevabile d’ufficio anche se intervenuto in corso di giudizio in quanto può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto.

Ne consegue cheil suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem" (cfr. Cass. n. 16847 del 2018).

Per l’effetto il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Attesa la causa sopravvenuta d’inammissibilità, il contributo unificato non è dovuto (cfr. Cass. n. 13636del 2015 e n. 3470 del 2020 ).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23222/2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del giorno 27.5.2019 n. 532, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] – dipendente a tempo determinato della [OSCURATO:PERSONA] spa sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], altresì iscritto all’Albo degli Architetti –al versamento dei contributi richiestigli, in quanto iscritto d’ufficio alla gestione separata, per l’anno 2007, con avviso di addebito del 9.3.2015, pari a € 7.739,48, in relazione all’attività libero- professionale, da questi espletata nell’anno 2007. Il tribunale riteneva insussistente l’obbligo del versamento dei contributi in quanto il lavoratore dipendente era già iscritto ad altre forme di previdenza. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto pur riconoscendo il diritto a pretendere i contributi, rilevava la prescrizione del credito contributivo, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione per il 2007, era il 16.6.2008, mentre la richiesta dell’Inps, inviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata ricevuta dal contribuente il successivo 22.6.2013, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa previdenziale. Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] ha riserva to ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 19 97, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241del 1997 (come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 422del 1998) e dall’art. 17 commi 1 e 2 del DPR n. 435 del 2001, così come modificato dall’art. 2 del DL n. 63del 2002 convertito con modificazioni nella legge n. 112del 2002, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la prescrizione del termine quinquennale mentre la presentazione della dichiarazione dei redditi, il 24.9.2008, doveva considerarsi atto interruttivo della prescrizione, costituendo da parte del lavoratore autonomo riconoscimento del debito. Il motivo è inammissibile. Con l’ordinanza n. 33261 del 2021, pronunciata a definizione del giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima annualità contributiva (il 2007) è stata confermata la sentenza di appello che aveva accertato l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi da parte dell’ente previdenziale. Si tratta di giudicato esterno che è rilevabile d’ufficio anche se intervenuto in corso di giudizio in quanto può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Ne consegue cheil suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem" (cfr. Cass. n. 16847 del 2018). Per l’effetto il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Attesa la causa sopravvenuta d’inammissibilità, il contributo unificato non è dovuto (cfr. Cass. n. 13636del 2015 e n. 3470 del 2020 ). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per
Sentenza Cassazione n. 16926/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris