Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 514/1988
ECLI:IT:COST:1988:514
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 27 ottobre 1978 (R. Confl. n.
32/1978), la Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzioni
nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 10 agosto 1978, avente per oggetto
"Definizione degli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a
seguito della variante esterna dell'abitato di [OSCURATO:PERSONA]", e del
decreto dello stesso Ministro del 31 dicembre 1977, avente per
oggetto "Classificazione tra le strade statali di una strada
collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n.
557, presso Ravanusa".
Deduce la ricorrente che entrambi i provvedimenti sono lesivi
della competenza costituzionalmente garantita alla Regione Sicilia
dall'art. 14, lett. g), dello Statuto in materia di "lavori pubblici,
eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente
nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante
norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come
modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 1° luglio 1977, n.
683, ai sensi del quale alla classificazione e declassificazione
delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi
statali "d'intesa con la Regione siciliana".
Tale "intesa" non è stata peraltro posta in essere né ai fini
dell'adozione del decreto ministeriale del 10 agosto 1978, che
disponeva la declassificazione di un tratto di strada statale, né ai
fini dell'emanazione del decreto ministeriale del 31 dicembre 1977,
con il quale si procedeva alla classificazione di una strada tra
quelle statali.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza dei
ricorsi.
Quanto al decreto del 31 dicembre 1977, osserva il resistente che
la Regione è stata tempestivamente consultata ed ha espresso parere
favorevole alla classificazione della strada tra quelle statali,
sicché può ritenersi raggiunta l'intesa.
Circa il decreto del 10 agosto 1978, rileva, per converso, che
l'intesa deve ritenersi non necessaria, poiché esso non concerne la
classificazione di una strada come statale.
1. - [OSCURATO:PERSONA] ha promosso conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato avverso i seguenti provvedimenti del Ministro
dei lavori pubblici:
a) decreto 31 dicembre 1977, avente per oggetto "Classificazione
tra le strade statali di una strada collegante il centro di
Campobello di Licata con la strada statale n. 557, presso Ravanusa";
b) decreto 10 agosto 1978, avente per oggetto "Definizione degli
itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a seguito della
variante esterna dell'abitato di [OSCURATO:PERSONA]";
Ad avviso della ricorrente entrambi i provvedimenti ledono la
competenza costituzionalmente ad essa garantita dall'art. 14, lett.
g), dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con
r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, in materia di "lavori pubblici,
eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente
nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante
norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come
modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo luglio 1977,
n. 683, in forza del quale alla classificazione e declassificazione
delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi
statali "d'intesa con la Regione Siciliana".
Ed infatti, ambedue gli atti suindicati sarebbero stati adottati,
secondo l'assunto della ricorrente, senza il previo raggiungimento
della "intesa".
2. - Per quanto concerne il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 31 dicembre 1977 il ricorso non è fondato.
Con detto decreto è stata infatti classificata tra le strade
statali una strada collegante il centro di Campobello di Licata con
la strada statale n. 557.
Dal relativo procedimento di classificazione risulta che
l'A.N.A.S., con lettera 14 febbraio 1975, ha richiesto alla Regione
Sicilia di esprimere il proprio parere al riguardo, e che la predetta
Regione, con nota dell'assessore competente, in data 27 giugno 1975,
ha espresso, sentito il proprio organo tecnico, parere favorevole
alla classificazione della strada in oggetto tra quelle statali.
Ora, l'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, nel prevedere l'"intesa" tra
lo Stato e la Regione, non indica quale sia il procedimento da
seguire per realizzarla, sicché la relativa prescrizione può
ritenersi osservata qualora si sia comunque realizzata la concordanza
delle volontà delle parti interessate.
E non può dubitarsi che tale incontro di volontà concordi sia
stato raggiunto nella specie, mediante la risposta favorevole della
Regione alla richiesta di parere sulla classificazione della strada
tra quelle statali e le conseguenti conformi determinazioni del
Ministro dei lavori pubblici.
3. - È invece fondato il ricorso avverso il decreto del Ministro
dei lavori pubblici in data 10 agosto 1978.
In relazione ad esso, infatti, è pacifico che non sono
intervenuti, tra lo Stato e la Regione, "intese" o atti equipollenti.
La difesa dell'Avvocatura dello Stato si incentra, in proposito,
sulla portata dell'atto, che non riguarderebbe la classificazione o
declassificazione di strade statali.
L'assunto difensivo è tuttavia smentito dallo stesso tenore del
provvedimento, che concerne: 1) la "classificazione" come strada
statale della variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi,
incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189 (art. 1); 2)
la "declassificazione" di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e
n. 189 (art. 2); 3) la modifica dell'itinerario delle suddette strade
statali (art. 3).
Né appare rilevante - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato
- la modesta consistenza dei tratti di strada classificati o
declassificati, poiché in tal modo si introduce un criterio ignorato
dall'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, che ha riguardo esclusivamente al
contenuto del provvedimento (classificazione e declassificazione
delle strade), senza attribuire rilievo alle dimensioni quantitative
del suo oggetto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara che non spetta allo Stato classificare o declassificare
strade statali in Sicilia, senza intesa con la Regione siciliana, ed
in conseguenza annulla il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10
agosto 1978 di cui in epigrafe;
Dichiara che spetta allo Stato classificare o declassificare
strade statali in Sicilia su intesa con la Regione siciliana
raggiunta mediante parere espresso dalla Regione, cui si sia adeguato
lo Stato nel provvedere, e conseguentemente rigetta il ricorso della
Regione Sicilia contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31
dicembre 1977 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI