CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 06352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5334/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a socio unico , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA], 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' BARBARA; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 2194/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1889/2011, emesso dal Tribunale di Rovigo, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stata condannata al pagamento di Euro 8.995, a titolo di saldo del prezzo di un impianto anti-intrusione, installato presso il magazzino dell’opponente, sito nel Comune di Ferrara. A fondamento dell’opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver subito, a causa del non corretto funzionamento dell’impianto installato, un furto presso il suddetto magazzino, cui erano conseguitiingenti danni dei quali chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’opposizione, sul presupposto che la società opponente avrebbe dovuto segnalare le irregolarità dell’impianto scoperte prima del furto. Inoltre l’opposta chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa la UTC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in qualità di fornitrice della apparecchiature elettroniche installate, e la compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Compagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA].ni e [OSCURATO:SOCIETA].), al fine di essere garantita e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dalla controversia. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 327/2018, revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che la società opposta non aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure rigettava la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti, condannando in aggiunta la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese sostenute dalle due chiamate in causa. 2.La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza 25 agosto 2021, n. 2194, ha dichiarato l’appello inammissibile, per la violazione dell’art. 342 c.p.c., in considerazione della carenza di specificità dei motivi di appello. 3. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo di ricorso. Resistono con controricorsi autonomi la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato l’appello inammissibile, per la violazione del principio di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., sulla base di mere formule di stile, astratte e non attinenti al contenuto dell’atto di appello. 5.Il motivo è fondato. L’articolo 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199); Inoltre, qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24464). Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, n. 23781). Infine, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 27199 del 2017 , che ha richiamato l'ordinanza n. 10916 del 2017, le norme processualidevono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito. Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura del vizio di error in procedendodella censura, risulta che le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA],nell'atto di appello , avverso la sentenza di primo grado erano puntuali e specifiche e consentivano di comprendere quali parti della pronuncia di prime cure erano state censurata mediante l’impugnazione. 6.Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte di Appello di Venezia , in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione personale , anche per le spese delgiudizio di cassazione. Co