CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03870/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. brio Michele ha proposto ricorso avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 12/11/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, riguardanti la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e la concessione delle attenuanti generiche, sono formulati genericamente e non si confrontano con la motivazione, tanto che nel secondo motivo si fa erroneamente riferimento alla recidiva, in realtà non contestata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estens