CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata dalla Corte di appello di Torino che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2) cod. pen., perché in concorso fra loro, al fine di trarne profitto, introdottisi nella proprietà recintata della persona offesa, si impossessavano di 24 metri di grondaia di rame. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo con il quale si duole della mancata assoluzione per non avere commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, con argomentazioni illogiche abbia ritenuto provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al furto, sulla base del mero riconoscimento del medesimo dal filmato delle riprese della videosorvegiianza, visionato dallo stesso giudice, che pure ha potuto constatare la scarsa definizione delle immagini, fidandosi, tuttavia, della capacità di individuare l'imputato da parte del Comandante della stazione dei [OSCURATO:PERSONA] MUra, solo perché questi aveva osservato, in precedenza [OSCURATO:PERSONA] con Giannone, il cui riconoscimento è risultato certo. Invero, il fatto che i due si frequentassero è elemento di disturbo della validità del riconoscimento dell'imputato, in quanto ne condiziona l'esito. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto del tutto generico e privo di pertinenza censoria. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. Il motivo non solo è formulato negli stessi termini del gravame proposto in appello -ed è per ciò solo inammissibile- ma integra doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove -segnatamente la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]- il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il /10/2021 [OSCURATO:PERSONA]