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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16709/2026

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tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Squadroni-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 569/2024depositata il 10/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO12 La società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società Le [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., affinché venisse accertata e dichiaratal’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., delle disposizioni patrimoniali contenute nell’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rep.35098/15681, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Macerata il22.05.2015, trascritto a Macerata il 25.05.2015 con formalità 4005,con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva conferito un ramo d'azienda allaLe 5 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s. ( d’ora in poi le 5vele Yachting) , con i relativi cespiti immobiliari ivi indicati.

Leconvenute si costituivano in giudizio con un unico atto chiedendo ilrigetto delle domande attoree.

Nelle more, il Tribunale di Macerata,con sentenza n. 51/2018, emessa in un separato procedimento,dichiarava il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, pertanto,la [OSCURATO:PERSONA] della predetta società interveniva nelpresente giudizio chiedendo che venisse accertata l’inopponibilitàdegli atti di disposizione nei confronti del fallimento a beneficio dellamassa dei creditori, previa dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art.2901 c.c.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Macerata, consentenza n. 567/2021, dichiarava improcedibile la domanda propostadall’attrice per l’intervenuto fallimento della società debitrice Lecinque vele s.r.l. e rigettava nel merito la domanda proposta dallaCuratela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dellaacquirente dei suddetti cespiti.13 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello.

LaCorte di Appello di Ancona, costituitasi la società Le 5 [OSCURATO:PERSONA] enella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] e per essa della [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello e dichiaraval’inefficacia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delledisposizioni patrimoniali contenute nell’atto impugnato, condannandola società Le 5 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondereal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di entrambi i gradi digiudizio.14 Con ricorso notificato il 10/06/2024, affidato a quattro motivi, Le [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato percassazione la sentenza n. 569/2024 della Corte d’Appello di Anconapubblicata il 10/04/2024.

La parte intimata [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha depositato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memorienell’imminenza dell’adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE15 Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laparte ricorrente lamenta la “mancanza di qualità di creditore ai finidell’azione revocatoria e/o per non avere il giudice di appelloconsiderato la mancanza di legittimazione ad agire del creditore LinkAsi Ltd rispetto al creditore originario Banca delle Marche”, in quanto,nella comparsa conclusionale depositata il 14.10.2021 nel giudizio diprimo grado, era stata eccepita la carenza di legittimazione ad agiredella [OSCURATO:PERSONA], per non avere la stessa dato prova certa dellaregolarità della cessione del credito.15.1 Il motivo è inammissibile anzitutto per difetto di specificità ai sensidell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto parte ricorrente non trascrive ilcontenuto della pretesa eccezione svolta nella conclusionale di primogrado e nemmeno localizza detto atto.

Inoltre, anche reputandoirrilevante tale carenza e ipotizzando – sulla base di quanto affermatoda Cass., Sez.

Un., n. 2951 del 2016 – che non fosse necessarioNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026riproporre detta eccezione in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e cheparte ricorrente, che non ha allegato di averla riproposta in appello,potesse reintrodurla in questa sede, si deve rilevare che a pagina 15del ricorso si indicano come atti probanti i documenti 8, 9 e 10 dell’attodi citazione e si dichiara di produrli, ma senza anche in tal casoriprodurne il contenuto rilevante né direttamente né indirettamente,con indicazione – in questo secondo caso - della parte oggetto diindiretta riproduzione.15.2 In ogni caso, secondo Cass., Sez.

Un., n. 2951 del 2016, la titolaritàdella posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è unelemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione,sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o losvolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte delconvenuto. .

Ebbene, parte ricorrente omette di precisare di nonavere tenuto simili atteggiamenti difensivi, sicché non dimostra diavere svolto la contestazione che indica di avere compiuto nellaconclusionale e qui ribadisce in una situazione difensiva compatibile conla sua formulazione.15.3 Si rileva, anzi, che parte resistente ha allegato che nella comparsa dicostituzione di primo grado la cessione era stata riconosciuta ed hariprodotto la parte dell’atto che conterrebbe tale riconoscimento elocalizzato come prodotta detta comparsa.

In effetti tale produzione siriscontra effettuata e la lettura della comparsa di risposta evidenziapienamente l’assoluta non contestazione ed anzi il riconoscimentotacito della cessione e ciò anche al di là di quanto riprodotto da parteresistente.

Si legge, infatti, nella comparsa, alle pagg. 3-4, quantosegue: In tale contesto i crediti di tali banche sono stati ceduti afondi italiani o stranieri nella percentuale dal 15 al 20% circa.

Nel casoche ci riguarda il credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti dellasocietà le 5 [OSCURATO:SOCIETA] è stato ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] spv [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026quel momento sono stati allacciati contatti per tentare di ricercare unasoluzione ed una definizione.

La società le 5 [OSCURATO:SOCIETA] è stata convocatapresso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Ancona ove l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) incaricato da [OSCURATO:PERSONA] si è incontrato con ilsottoscritto ed ha prospettato la possibile definizione dell’interaproblematica ipotizzando: 1) 24 mesi per la cessione della proprietà; 2)La sospensione dell’esecuzione; 3) Un apporto collaborativo per laricerca di acquirenti (lady Moon è società facente parte del FondoCerberus , uno dei maggiori fondi speculativi mondiali ed avrebbemesso a disposizione la rete vendita internazionale di tale fondo); 4)All’esito la suddivisione tra le parti del ricavato della vendita. .Appare così, dalla lettura di quanto appena riprodotto, di tutta evidenzache la cessione era stata riconosciuta e dunque anche la legittimazionedella [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo, se pure si reputasse ammissibile edesaminabile nella sua prospettazione, sarebbe, dunque, privo difondamento.16 Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laparte ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione di normadi diritto in merito all’art. 2901 c.c. per aver ritenuto sussistenti irequisiti oggettivi richiesti dalla norma a fondamento della domandarevocatoria”.

La ricorrente censura gli accertamenti compiuti dallaCorte di merito secondo cui il conferimento impugnato harappresentato un danno o (anche solamente) un pericolo di danno,sul rilievo che la srl conferente, in quanto socia accomandataria,sarebbe rimasta proprietaria di quelli gravati da ipoteca e che a srlben conosceva l'attività nautica, avendola svolta per anni, mentre lacreazione della società di scopo (sas) aveva l'obiettivo diincrementare il fatturato.

Pertanto, le variazioni di valore sarebberostate sicuramente migliori rispetto a quelle fino a quel momentoottenute.

Deduce altresì che errato è l'assunto della Corte di AppelloNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026di Ancona secondo cui non risulta che la società, poi fallita, avessealtri beni immobili a garanzia dei creditori.16.1 Il motivo è inammissibile.16.2 Secondo un costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione efalsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3,cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4,cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedottomediante la specifica indicazione delle affermazioni in dirittocontenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenticonsentito a questa Corte di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione(Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il puntod'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio dicui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazionegiuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito ilgiudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispeciee nell'interpretarle.16.3 Il motivo, di contro, non contiene altro che una critica intesa a farvalere la non rispondenza della ricostruzione e valutazione dei fattioperata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivodella parte, non riferendosi neanche alle argomentazioni spese dallaCorte di merito nell’ assumere integrati i presupposti oggettividell’azione pauliana intrapresa dal creditore originario e coltivata, exart. 66 l.f., dal curatore del fallimento.

Sul punto, è sufficientesottolineare che la Corte di merito, dopo avere richiamatosedimentata giurisprudenza sull’eventus damni ai fini dell’eserciziodella revocatoria ordinaria, ha ritenuto, con valutazioneNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026insindacabile, che detto conferimento ha comportato una rilevanteriduzione della garanzia patrimoniale, avendo determinato unavariazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della societàconferente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia perché i beni conferiticostituiscono il patrimonio sociale della società conferitaria (Le [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s.), distinto da quellodei singoli conferenti che non possono disporre di tali beni dei qualiè esclusiva titolare la società conferitaria, sia perché la quota socialeacquisita dalla società poi fallita è più facilmente trasferibile ed èsoggetta a variazioni di valore connesse all’andamento economicodella società.

La sostituzione, nel patrimonio del debitore, dinumerosi beni immobili di rilevante valore (quali sono, nella specie, ibeni conferiti), con una partecipazione societaria (per sua natura dipiù incerta realizzabilità) ha certamente comportato unamodificazione peggiorativa della consistenza patrimoniale, conconseguente effettivo indebolimento delle garanzie del debitore,idonea a giustificare l'esperimento della revocatoria.

Il patrimonioimmobiliare residuo (già ipotecato e poi pignorato), inoltre, è statoritenuto insufficiente a garantire la realizzazione del creditodell’istituto bancario.16.4 Il motivo, pertanto, per come formulato, non è idoneo a dimostrarela violazione di legge dedotta, mettendo inammissibilmente indiscussione l’esito della ricostruzione dei fatti e atti rilevantiosservati dal giudice del merito in maniera del tutto congrua elineare, e per tale ragione insindacabile in tale sede di giudizio dilegittimità.17 Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laparte ricorrente invoca la “violazione e falsa applicazione di norma didiritto, in particolare dell’art. 2901 c.c. per aver ritenuto sussistenti irequisiti soggettivi richiesti dalla norma a fondamento della domandaNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026revocatoria”, in quanto non vi sarebbe stata alcuna vendita a terzi,né un terzo soggetto consapevole del pregiudizio, atteso che lasocietà conferente e la società beneficiaria erano di proprietà dellostesso soggetto.17.1 Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di insufficienza delladeduzione ai fini dello scrutinio di legittimità della decisione.17.2 Del tutto suggestiva, oltre che errata in diritto, è poi l’affermazionedel ricorrente secondo cui il terzo acquirente (sas, che ha laproprietà del 99,75% della società) corrisponderebbe allo stessodante causa (s.r.l.) e che pertanto “non può sussistere neanche unterzo soggetto consapevole del pregiudizio”.

Sotto il profilo dellascientia damni, immune da ogni censura è la valutazione della Cortedi merito riposta sul corretto rilievo in iure che l’atto di disposizioneè successivo al sorgere del credito (Cass. civ. n. 16221/2019) e che,nella fattispecie, è stato posto in essere il 19.5.2015 a distanza dipochi mesi dalla notifica dell’atto di precetto, eseguita il 30.1.2015,e di circa un mese dalla notifica dell’atto di pignoramento da partedella Banca creditrice, avvenuta il 20.4.2015, con l’ulterioreprecisazione che all’atto costitutivo della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva partecipato il solo [OSCURATO:PERSONA], intervenutosia in proprio che quale legale rappresentante della società ( poifallita) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., socia accomandataria e titolare dellamaggior parte del capitale sociale della nuova società costituita, incui il socio accomandante è, ancora, il sig. [OSCURATO:PERSONA].17.3 Pertanto, sul piano soggettivo del tutto distinte sono le due società,anche se il soggetto persona fisica che ha operato per loro conto è ilmedesimo, per tale motivo ritenuto del tutto consapevole dellasituazione debitoria della società disponente.18 Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laparte ricorrente censura l’ “omesso esame di circostanze storiche”Numero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026deducendo che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sucircostanze, fatte oggetto di capitoli di prova all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori), tese aprovare che la originaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto la definizionedel giudizio con l’esborso da parte della s.a.s. di poco più di unmilione e mezzo di euro per cui erano pendenti trattative, cui erapresente personalmente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore dellesocietà.

Tale circostanza dimostrerebbe, in tesi, l’assenza deipresupposti oggettivi (importo del credito ben inferiore di quantopreteso mediante la revocatoria) e soggettivi (assenza di consiliumfraudis).18.1 Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile conricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di meritorilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermil'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano dauna valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controversoed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonchéper vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che èinammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzodi prova di cui si lamenta la mancata ammissione ( Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023).18.2 Il motivo, in quanto dedotto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. èprima facie inammissibile, dato che lamenta non l’omesso esame difatti, bensì la mancata ammissione di prove da parte del primogiudice; fra l’altro – se lo si apprezzasse come deduttivo dellaviolazione di alcuna delle norme regolatrici delle istanze istruttorie –si dovrebbe rilevare che manca l’indicazione di esse e che ladoglianza che si fa, comunque, non rispetta l’onere dell’art. 366 n. 6Numero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026c.p.c. quanto alla loro indicazione e quanto alla deduzione di avereriproposto le prove in sede di precisazione delle conclusioni in primogrado.

Inoltre, si omette di dire se in appello le istanze erano stateriproposte ec art. 346 c.p.c., il che preclude di per sé che ci si possalamentare in questa sede processuale di tale omissione.18.3 In disparte, vale il rilievo che non viene spiegata neanche la ragioneper la quale, ai fini del decidere, dovrebbero assumere rilievo lecircostanze relative al procedimento endo-fallimentare intercorso trale parti in causa, così come ogni circostanza relativa a eventualitrattative intercorse coi creditori, posto che è nozione di comuneesperienza che, nel corso delle trattative, le parti assumonoposizioni diverse e prospettano soluzioni varie, svolgendo leargomentazioni che ritengono più idonee ai fini del conseguimento diun accordo transattivo comunque non raggiunto ( cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 Sez. 3, Sentenza n. 27338 del12/12/2005.18.4 In sintesi, il motivo non espone la capitolazione della provatestimoniale, né dice se essa sia stata riportata in sede diprecisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte di Appello, e ancoranulla riferisce sulla idoneità della prova non ammessa a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non dimera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modoche la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.19 Si deve, in fine, rilevare che la memoria difensiva di parte ricorrenteeccede i limiti propri dell’atto, risolvendosi non già in una mera replicaalle difese avversarie e nella sola attività illustrativa di quanto dedottocon il ricorso, bensì in una articolata e autonoma rinnovazione delquadro assertivo e argomentativo ai fini dell’esercitata impugnazione.Ciò emerge con particolare evidenza in relazione al primo motivo, oveNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026la difesa non si limita a contrastare le deduzioni della Curatela, masviluppa un ampio e dettagliato percorso difensivo incentrato sulladedotta carenza di legittimazione attiva, sulla asserita mancanza diprova della titolarità del credito e della validità delle operazioni dicessione, nonché sulla contestazione della sussistenza dei presuppostidell’azione revocatoria, attraverso diffuse allegazioni in fattoconcernenti, tra l’altro, la documentazione prodotta, le modalità diformazione e pubblicità delle cessioni, la consistenza del patrimoniosociale e l’assenza di un concreto pregiudizio per la massa deicreditori.

La memoria si spinge, inoltre, a ricostruire in modo analiticovicende fattuali relative alla gestione del credito, ai rapporti tra isoggetti coinvolti, alle iniziative esecutive intraprese dalla banca,nonché alle scelte e alla condotta della Curatela nel corso delprocedimento, introducendo così un complesso di elementi chetravalicano il perimetro del contraddittorio già definito.19.1 Tali deduzioni, per ampiezza, contenuto e grado di dettaglio, nonrispettano certamente il principio di diritto consolidato secondo cui la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione dichiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il qualesi esaurisce il relativo diritto di impugnazione. (così, ex multis,Cass. n. 8949 del 2023).20 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo aisensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.MNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi € 31.200,00, di cui € 31.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e oneri di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il25/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Squadroni-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 569/2024depositata il 10/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO12 La società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società Le [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., affinché venisse accertata e dichiaratal’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., delle disposizioni patrimoniali contenute nell’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rep.35098/15681, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Macerata il22.05.2015, trascritto a Macerata il 25.05.2015 con formalità 4005,con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva conferito un ramo d'azienda allaLe 5 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s. ( d’ora in poi le 5vele Yachting) , con i relativi cespiti immobiliari ivi indicati. Leconvenute si costituivano in giudizio con un unico atto chiedendo ilrigetto delle domande attoree. Nelle more, il Tribunale di Macerata,con sentenza n. 51/2018, emessa in un separato procedimento,dichiarava il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, pertanto,la [OSCURATO:PERSONA] della predetta società interveniva nelpresente giudizio chiedendo che venisse accertata l’inopponibilitàdegli atti di disposizione nei confronti del fallimento a beneficio dellamassa dei creditori, previa dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art.2901 c.c. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Macerata, consentenza n. 567/2021, dichiarava improcedibile la domanda propostadall’attrice per l’intervenuto fallimento della società debitrice Lecinque vele s.r.l. e rigettava nel merito la domanda proposta dallaCuratela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dellaacquirente dei suddetti cespiti.13 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello. LaCorte di Appello di Ancona, costituitasi la società Le 5 [OSCURATO:PERSONA] enella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] e per essa della [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello e dichiaraval’inefficacia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delledisposizioni patrimoniali contenute nell’atto impugnato, condannandola società Le 5 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondereal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di entrambi i gradi digiudizio.14 Con ricorso notificato il 10/06/2024, affidato a quattro motivi, Le [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato percassazione la sentenza n. 569/2024 della Corte d’Appello di Anconapubblicata il 10/04/2024. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha depositato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memorienell’imminenza dell’adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE15 Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laparte ricorrente lamenta la “mancanza di qualità di creditore ai finidell’azione revocatoria e/o per non avere il giudice di appelloconsiderato la mancanza di legittimazione ad agire del creditore LinkAsi Ltd rispetto al creditore originario Banca delle Marche”, in quanto,nella comparsa conclusionale depositata il 14.10.2021 nel giudizio diprimo grado, era stata eccepita la carenza di legittimazione ad agiredella [OSCURATO:PERSONA], per non avere la stessa dato prova certa dellaregolarità della cessione del credito.15.1 Il motivo è inammissibile anzitutto per difetto di specificità ai sensidell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto parte ricorrente non trascrive ilcontenuto della pretesa eccezione svolta nella conclusionale di primogrado e nemmeno localizza detto atto. Inoltre, anche reputandoirrilevante tale carenza e ipotizzando – sulla base di quanto affermatoda Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016 – che non fosse necessarioNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026riproporre detta eccezione in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e cheparte ricorrente, che non ha allegato di averla riproposta in appello,potesse reintrodurla in questa sede, si deve rilevare che a pagina 15del ricorso si indicano come atti probanti i documenti 8, 9 e 10 dell’attodi citazione e si dichiara di produrli, ma senza anche in tal casoriprodurne il contenuto rilevante né direttamente né indirettamente,con indicazione – in questo secondo caso - della parte oggetto diindiretta riproduzione.15.2 In ogni caso, secondo Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016, la titolaritàdella posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è unelemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione,sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o losvolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte delconvenuto. . Ebbene, parte ricorrente omette di precisare di nonavere tenuto simili atteggiamenti difensivi, sicché non dimostra diavere svolto la contestazione che indica di avere compiuto nellaconclusionale e qui ribadisce in una situazione difensiva compatibile conla sua formulazione.15.3 Si rileva, anzi, che parte resistente ha allegato che nella comparsa dicostituzione di primo grado la cessione era stata riconosciuta ed hariprodotto la parte dell’atto che conterrebbe tale riconoscimento elocalizzato come prodotta detta comparsa. In effetti tale produzione siriscontra effettuata e la lettura della comparsa di risposta evidenziapienamente l’assoluta non contestazione ed anzi il riconoscimentotacito della cessione e ciò anche al di là di quanto riprodotto da parteresistente. Si legge, infatti, nella comparsa, alle pagg. 3-4, quantosegue: In tale contesto i crediti di tali banche sono stati ceduti afondi italiani o stranieri nella percentuale dal 15 al 20% circa. Nel casoche ci riguarda il credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti dellasocietà le 5 [OSCURATO:SOCIETA] è stato ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] spv [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026quel momento sono stati allacciati contatti per tentare di ricercare unasoluzione ed una definizione. La società le 5 [OSCURATO:SOCIETA] è stata convocatapresso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Ancona ove l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) incaricato da [OSCURATO:PERSONA] si è incontrato con ilsottoscritto ed ha prospettato la possibile definizione dell’interaproblematica ipotizzando: 1) 24 mesi per la cessione della proprietà; 2)La sospensione dell’esecuzione; 3) Un apporto collaborativo per laricerca di acquirenti (lady Moon è società facente parte del FondoCerberus , uno dei maggiori fondi speculativi mondiali ed avrebbemesso a disposizione la rete vendita internazionale di tale fondo); 4)All’esito la suddivisione tra le parti del ricavato della vendita. .Appare così, dalla lettura di quanto appena riprodotto, di tutta evidenzache la cessione era stata riconosciuta e dunque anche la legittimazionedella [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, se pure si reputasse ammissibile edesaminabile nella sua prospettazione, sarebbe, dunque, privo difondamento.16 Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laparte ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione di normadi diritto in merito all’art. 2901 c.c. per aver ritenuto sussistenti irequisiti oggettivi richiesti dalla norma a fondamento della domandarevocatoria”. La ricorrente censura gli accertamenti compiuti dallaCorte di merito secondo cui il conferimento impugnato harappresentato un danno o (anche solamente) un pericolo di danno,sul rilievo che la srl conferente, in quanto socia accomandataria,sarebbe rimasta proprietaria di quelli gravati da ipoteca e che a srlben conosceva l'attività nautica, avendola svolta per anni, mentre lacreazione della società di scopo (sas) aveva l'obiettivo diincrementare il fatturato. Pertanto, le variazioni di valore sarebberostate sicuramente migliori rispetto a quelle fino a quel momentoottenute. Deduce altresì che errato è l'assunto della Corte di AppelloNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026di Ancona secondo cui non risulta che la società, poi fallita, avessealtri beni immobili a garanzia dei creditori.16.1 Il motivo è inammissibile.16.2 Secondo un costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione efalsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3,cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4,cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedottomediante la specifica indicazione delle affermazioni in dirittocontenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenticonsentito a questa Corte di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione(Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il puntod'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio dicui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazionegiuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito ilgiudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispeciee nell'interpretarle.16.3 Il motivo, di contro, non contiene altro che una critica intesa a farvalere la non rispondenza della ricostruzione e valutazione dei fattioperata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivodella parte, non riferendosi neanche alle argomentazioni spese dallaCorte di merito nell’ assumere integrati i presupposti oggettividell’azione pauliana intrapresa dal creditore originario e coltivata, exart. 66 l.f., dal curatore del fallimento. Sul punto, è sufficientesottolineare che la Corte di merito, dopo avere richiamatosedimentata giurisprudenza sull’eventus damni ai fini dell’eserciziodella revocatoria ordinaria, ha ritenuto, con valutazioneNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026insindacabile, che detto conferimento ha comportato una rilevanteriduzione della garanzia patrimoniale, avendo determinato unavariazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della societàconferente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia perché i beni conferiticostituiscono il patrimonio sociale della società conferitaria (Le [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.a.s.), distinto da quellodei singoli conferenti che non possono disporre di tali beni dei qualiè esclusiva titolare la società conferitaria, sia perché la quota socialeacquisita dalla società poi fallita è più facilmente trasferibile ed èsoggetta a variazioni di valore connesse all’andamento economicodella società. La sostituzione, nel patrimonio del debitore, dinumerosi beni immobili di rilevante valore (quali sono, nella specie, ibeni conferiti), con una partecipazione societaria (per sua natura dipiù incerta realizzabilità) ha certamente comportato unamodificazione peggiorativa della consistenza patrimoniale, conconseguente effettivo indebolimento delle garanzie del debitore,idonea a giustificare l'esperimento della revocatoria. Il patrimonioimmobiliare residuo (già ipotecato e poi pignorato), inoltre, è statoritenuto insufficiente a garantire la realizzazione del creditodell’istituto bancario.16.4 Il motivo, pertanto, per come formulato, non è idoneo a dimostrarela violazione di legge dedotta, mettendo inammissibilmente indiscussione l’esito della ricostruzione dei fatti e atti rilevantiosservati dal giudice del merito in maniera del tutto congrua elineare, e per tale ragione insindacabile in tale sede di giudizio dilegittimità.17 Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laparte ricorrente invoca la “violazione e falsa applicazione di norma didiritto, in particolare dell’art. 2901 c.c. per aver ritenuto sussistenti irequisiti soggettivi richiesti dalla norma a fondamento della domandaNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026revocatoria”, in quanto non vi sarebbe stata alcuna vendita a terzi,né un terzo soggetto consapevole del pregiudizio, atteso che lasocietà conferente e la società beneficiaria erano di proprietà dellostesso soggetto.17.1 Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di insufficienza delladeduzione ai fini dello scrutinio di legittimità della decisione.17.2 Del tutto suggestiva, oltre che errata in diritto, è poi l’affermazionedel ricorrente secondo cui il terzo acquirente (sas, che ha laproprietà del 99,75% della società) corrisponderebbe allo stessodante causa (s.r.l.) e che pertanto “non può sussistere neanche unterzo soggetto consapevole del pregiudizio”. Sotto il profilo dellascientia damni, immune da ogni censura è la valutazione della Cortedi merito riposta sul corretto rilievo in iure che l’atto di disposizioneè successivo al sorgere del credito (Cass. civ. n. 16221/2019) e che,nella fattispecie, è stato posto in essere il 19.5.2015 a distanza dipochi mesi dalla notifica dell’atto di precetto, eseguita il 30.1.2015,e di circa un mese dalla notifica dell’atto di pignoramento da partedella Banca creditrice, avvenuta il 20.4.2015, con l’ulterioreprecisazione che all’atto costitutivo della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva partecipato il solo [OSCURATO:PERSONA], intervenutosia in proprio che quale legale rappresentante della società ( poifallita) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., socia accomandataria e titolare dellamaggior parte del capitale sociale della nuova società costituita, incui il socio accomandante è, ancora, il sig. [OSCURATO:PERSONA].17.3 Pertanto, sul piano soggettivo del tutto distinte sono le due società,anche se il soggetto persona fisica che ha operato per loro conto è ilmedesimo, per tale motivo ritenuto del tutto consapevole dellasituazione debitoria della società disponente.18 Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laparte ricorrente censura l’ “omesso esame di circostanze storiche”Numero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026deducendo che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sucircostanze, fatte oggetto di capitoli di prova all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori), tese aprovare che la originaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto la definizionedel giudizio con l’esborso da parte della s.a.s. di poco più di unmilione e mezzo di euro per cui erano pendenti trattative, cui erapresente personalmente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore dellesocietà. Tale circostanza dimostrerebbe, in tesi, l’assenza deipresupposti oggettivi (importo del credito ben inferiore di quantopreteso mediante la revocatoria) e soggettivi (assenza di consiliumfraudis).18.1 Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile conricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di meritorilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermil'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano dauna valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controversoed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonchéper vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che èinammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzodi prova di cui si lamenta la mancata ammissione ( Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023).18.2 Il motivo, in quanto dedotto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. èprima facie inammissibile, dato che lamenta non l’omesso esame difatti, bensì la mancata ammissione di prove da parte del primogiudice; fra l’altro – se lo si apprezzasse come deduttivo dellaviolazione di alcuna delle norme regolatrici delle istanze istruttorie –si dovrebbe rilevare che manca l’indicazione di esse e che ladoglianza che si fa, comunque, non rispetta l’onere dell’art. 366 n. 6Numero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026c.p.c. quanto alla loro indicazione e quanto alla deduzione di avereriproposto le prove in sede di precisazione delle conclusioni in primogrado. Inoltre, si omette di dire se in appello le istanze erano stateriproposte ec art. 346 c.p.c., il che preclude di per sé che ci si possalamentare in questa sede processuale di tale omissione.18.3 In disparte, vale il rilievo che non viene spiegata neanche la ragioneper la quale, ai fini del decidere, dovrebbero assumere rilievo lecircostanze relative al procedimento endo-fallimentare intercorso trale parti in causa, così come ogni circostanza relativa a eventualitrattative intercorse coi creditori, posto che è nozione di comuneesperienza che, nel corso delle trattative, le parti assumonoposizioni diverse e prospettano soluzioni varie, svolgendo leargomentazioni che ritengono più idonee ai fini del conseguimento diun accordo transattivo comunque non raggiunto ( cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 Sez. 3, Sentenza n. 27338 del12/12/2005.18.4 In sintesi, il motivo non espone la capitolazione della provatestimoniale, né dice se essa sia stata riportata in sede diprecisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte di Appello, e ancoranulla riferisce sulla idoneità della prova non ammessa a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non dimera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modoche la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.19 Si deve, in fine, rilevare che la memoria difensiva di parte ricorrenteeccede i limiti propri dell’atto, risolvendosi non già in una mera replicaalle difese avversarie e nella sola attività illustrativa di quanto dedottocon il ricorso, bensì in una articolata e autonoma rinnovazione delquadro assertivo e argomentativo ai fini dell’esercitata impugnazione.Ciò emerge con particolare evidenza in relazione al primo motivo, oveNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026la difesa non si limita a contrastare le deduzioni della Curatela, masviluppa un ampio e dettagliato percorso difensivo incentrato sulladedotta carenza di legittimazione attiva, sulla asserita mancanza diprova della titolarità del credito e della validità delle operazioni dicessione, nonché sulla contestazione della sussistenza dei presuppostidell’azione revocatoria, attraverso diffuse allegazioni in fattoconcernenti, tra l’altro, la documentazione prodotta, le modalità diformazione e pubblicità delle cessioni, la consistenza del patrimoniosociale e l’assenza di un concreto pregiudizio per la massa deicreditori. La memoria si spinge, inoltre, a ricostruire in modo analiticovicende fattuali relative alla gestione del credito, ai rapporti tra isoggetti coinvolti, alle iniziative esecutive intraprese dalla banca,nonché alle scelte e alla condotta della Curatela nel corso delprocedimento, introducendo così un complesso di elementi chetravalicano il perimetro del contraddittorio già definito.19.1 Tali deduzioni, per ampiezza, contenuto e grado di dettaglio, nonrispettano certamente il principio di diritto consolidato secondo cui la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione dichiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il qualesi esaurisce il relativo diritto di impugnazione. (così, ex multis,Cass. n. 8949 del 2023).20 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo aisensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.MNumero registro generale 13842/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 16709/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi € 31.200,00, di cui € 31.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e oneri di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il25/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris