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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34016/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'Avvocatura generale dello stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza resa il 23 settembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare inframuraria (dal 4 aprile 2007 al 10 novembre 2011) cui lo stesso era stato sottoposto con riferimento a reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; reato in relazione al quale, dopo la conferma dell'ordinanza applicativa da parte del Tribunale del Riesame prima e della Corte di cassazione poi, il Mannina era stato condannato sia in primo grado che in appello; a seguito di un primo annullamento della sentenza di secondo grado da parte della Corte di cassazione, la Corte d'appello palermitana aveva confermato la condanna in primo grado: seguiva un nuovo ricorso per cassazione, in esito al quale, a seguito di un nuovo annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la Corte palermitana assolveva il Mannina, con decisione divenuta irrevocabile.

A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, sebbene il Mannina sia stato prosciolto all'esito del giudizio di cognizione, era comprovata la sua vicinanza a soggetti risultati appartenenti al sodalizio mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte palermitana, sebbene l'intraneità dell'imputato abbia formato oggetto di propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Birrittella, risultate inattendibili, il comportamento del Mannina, come emergente da alcune intercettazioni, doveva ritenersi quanto meno come gravemente colposo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in relazione ai suoi contatti con personaggi di spicco del sodalizio e di sicura appartenenza mafiosa e al contenuto delle conversazioni captate: contatti deponenti quanto meno per la consapevolezza del Mannina dell'ambiente malavitoso attorno al quale gravitavano i predetti personaggi.

Tali elementi non risultano neppure smentiti dalla sentenza assolutoria, ragione per cui la Corte territoriale ha ravvisato la natura quanto meno gravemente colposa - e perciò ostativa all'invocato indennizzo - della condotta del Mannina.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Mannina, tramite il suo difensore di fiducia, affidando il proprio ricorso a un unico motivo di doglianza.

In estrema sintesi, il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito ha omesso di considerare che la colpa grave attribuita all'odierno ricorrente non poteva basarsi sul fatto che egli sarebbe stato soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], suo vecchio amico e collega, sebbene questi si presentasse a lui come soggetto perseguitato per un reato che non aveva commesso ed assolto dall'accusa di essere partecipe di [OSCURATO:PERSONA] (ottenendo perciò il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione); ne deriva una motivazione apodittica e illogica, in quanto riferita a condotte materiali che, di per sé, non possono ritenersi giustificative della sussistenza di dolo o di colpa grave, non essendovi la prova della consapevolezza, da parte del Mannina, che i suoi interlocutori erano soggetti coinvolti in traffici illeciti, ma solo del fatto che il Pace faceva riferimento a fatti e persone riconducibili alla mafia in virtù della sua esperienza processuale e detentiva.

La Corte palermitana, inoltre, non si sofferma sulla irrilevanza a fini indiziari attribuita nel procedimento di prevenzione alle intercettazioni delle conversazioni del Mannina con il Pace.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata in atti, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

In primo luogo, si rammenta che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039); ma quest'ultima evenienza — come si ricava dalla lettura dell'ordinanza impugnata - non si é verificata nel caso di specie, giacché le condotte scrutinate dalla Corte di merito come rilevanti ai fini della valutazione di dolo o colpa grave nel comportamento del Mannina non sono state in alcun modo escluse, ma solo diversamente valutate, dal giudice della cognizione.

Deve poi osservarsi che l'ordinanza impugnata evidenzia che la consistenza indiziaria dell'ordinanza de libertate (confermata tra l'altro anche in sede di legittimità) si fonda su circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria (come quelle relative al contenuto dei dialoghi del Mannina con il Pace e il Birrittella), in relazione alle quali é la stessa Corte di merito a riconoscerne l'opacità e la contiguità del comportamento dell'odierno ricorrente.

Eloquente é, tra tutti, l'episodio del 29 ottobre 2001 in cui il Pace, nel raccontare del suo arresto al Mannina e al Birrittella, si compiaceva con i suoi interlocutori del fatto che gli operanti non si fossero accorti delle carte compromettenti di cui il Pace era in possesso e di cui era riuscito a sbarazzarsi durante una trasferta penitenziaria.

Ciò rende evidente che la valenza dei gravi indizi alla base della predetta ordinanza non può certo ritenersi vanificata, ai fini del giudizio che ne occupa, dal sopravvenire dell'assoluzione dell'odierno ricorrente.

Al contrario deve osservarsi che la Corte palermitana, avuto riguardo all'accertata e mai smentita vicinanza del Mannina al Pace e al Birrittella (comprovata dalle conversazioni intercettate) e alla sua consapevolezza della vicinanza di costoro ad ambienti mafiosi, fa buon governo dei principi a più riprese ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme vds.

Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397).

In definitiva il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la natura gravemente colposa del suo comportamento, lungi dal doversi apprezzare in base all'esito assolutorio, deve formare oggetto di valutazione, nell'ambito del procedimento de quo, sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela: é costante sul punto l'indirizzo giurisprudenziale (espresso anche in sede apicale: vds.

Sez.

U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263) secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. inoltre, ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

2. Va perciò rigettato il ricorso, e il ricorrente va condannato alle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'Avvocatura generale dello stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza resa il 23 settembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare inframuraria (dal 4 aprile 2007 al 10 novembre 2011) cui lo stesso era stato sottoposto con riferimento a reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; reato in relazione al quale, dopo la conferma dell'ordinanza applicativa da parte del Tribunale del Riesame prima e della Corte di cassazione poi, il Mannina era stato condannato sia in primo grado che in appello; a seguito di un primo annullamento della sentenza di secondo grado da parte della Corte di cassazione, la Corte d'appello palermitana aveva confermato la condanna in primo grado: seguiva un nuovo ricorso per cassazione, in esito al quale, a seguito di un nuovo annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la Corte palermitana assolveva il Mannina, con decisione divenuta irrevocabile. A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, sebbene il Mannina sia stato prosciolto all'esito del giudizio di cognizione, era comprovata la sua vicinanza a soggetti risultati appartenenti al sodalizio mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte palermitana, sebbene l'intraneità dell'imputato abbia formato oggetto di propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Birrittella, risultate inattendibili, il comportamento del Mannina, come emergente da alcune intercettazioni, doveva ritenersi quanto meno come gravemente colposo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in relazione ai suoi contatti con personaggi di spicco del sodalizio e di sicura appartenenza mafiosa e al contenuto delle conversazioni captate: contatti deponenti quanto meno per la consapevolezza del Mannina dell'ambiente malavitoso attorno al quale gravitavano i predetti personaggi. Tali elementi non risultano neppure smentiti dalla sentenza assolutoria, ragione per cui la Corte territoriale ha ravvisato la natura quanto meno gravemente colposa - e perciò ostativa all'invocato indennizzo - della condotta del Mannina. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Mannina, tramite il suo difensore di fiducia, affidando il proprio ricorso a un unico motivo di doglianza. In estrema sintesi, il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito ha omesso di considerare che la colpa grave attribuita all'odierno ricorrente non poteva basarsi sul fatto che egli sarebbe stato soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], suo vecchio amico e collega, sebbene questi si presentasse a lui come soggetto perseguitato per un reato che non aveva commesso ed assolto dall'accusa di essere partecipe di [OSCURATO:PERSONA] (ottenendo perciò il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione); ne deriva una motivazione apodittica e illogica, in quanto riferita a condotte materiali che, di per sé, non possono ritenersi giustificative della sussistenza di dolo o di colpa grave, non essendovi la prova della consapevolezza, da parte del Mannina, che i suoi interlocutori erano soggetti coinvolti in traffici illeciti, ma solo del fatto che il Pace faceva riferimento a fatti e persone riconducibili alla mafia in virtù della sua esperienza processuale e detentiva. La Corte palermitana, inoltre, non si sofferma sulla irrilevanza a fini indiziari attribuita nel procedimento di prevenzione alle intercettazioni delle conversazioni del Mannina con il Pace. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata in atti, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. In primo luogo, si rammenta che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039); ma quest'ultima evenienza — come si ricava dalla lettura dell'ordinanza impugnata - non si é verificata nel caso di specie, giacché le condotte scrutinate dalla Corte di merito come rilevanti ai fini della valutazione di dolo o colpa grave nel comportamento del Mannina non sono state in alcun modo escluse, ma solo diversamente valutate, dal giudice della cognizione. Deve poi osservarsi che l'ordinanza impugnata evidenzia che la consistenza indiziaria dell'ordinanza de libertate (confermata tra l'altro anche in sede di legittimità) si fonda su circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria (come quelle relative al contenuto dei dialoghi del Mannina con il Pace e il Birrittella), in relazione alle quali é la stessa Corte di merito a riconoscerne l'opacità e la contiguità del comportamento dell'odierno ricorrente. Eloquente é, tra tutti, l'episodio del 29 ottobre 2001 in cui il Pace, nel raccontare del suo arresto al Mannina e al Birrittella, si compiaceva con i suoi interlocutori del fatto che gli operanti non si fossero accorti delle carte compromettenti di cui il Pace era in possesso e di cui era riuscito a sbarazzarsi durante una trasferta penitenziaria. Ciò rende evidente che la valenza dei gravi indizi alla base della predetta ordinanza non può certo ritenersi vanificata, ai fini del giudizio che ne occupa, dal sopravvenire dell'assoluzione dell'odierno ricorrente. Al contrario deve osservarsi che la Corte palermitana, avuto riguardo all'accertata e mai smentita vicinanza del Mannina al Pace e al Birrittella (comprovata dalle conversazioni intercettate) e alla sua consapevolezza della vicinanza di costoro ad ambienti mafiosi, fa buon governo dei principi a più riprese ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme vds. Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). In definitiva il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la natura gravemente colposa del suo comportamento, lungi dal doversi apprezzare in base all'esito assolutorio, deve formare oggetto di valutazione, nell'ambito del procedimento de quo, sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela: é costante sul punto l'indirizzo giurisprudenziale (espresso anche in sede apicale: vds. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263) secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. inoltre, ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 2. Va perciò rigettato il ricorso, e il ricorrente va condannato alle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mi
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