CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 47080/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n,137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 28.5.2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed a numerosi reati-fine. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione degli arti. 297, comma 3, 303, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omessa declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare conseguente alal chiesta retrodatazione dei suoi effetti alla data del 18 dicembre 2018 in cui è stato affettuato l'arresto del ricorrente, frutto della medesima indagine e, quindi, pertinente ai medesimo procedimento originariamente iscritto al n. 9779/2018 R.G.N., così non rilevando il requisito della desumibilità dagli atti sul quale l'ordinanza impugnata fonda il proprio ragionamento, trattandosi - comunque - di reati avvinti dal vincolo della continuazione. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato rispetto alla assorbente ragione che ha fondato il rigetto della deduzione difensiva che caveva chiesto la retrodatazione degli effetti della ordinanza cautelare emessa il 28.5.2021 alla data dell'arresto del ricorrente il 18.12.2018, essendosi correttamente sostenuto da parte del Giudice di merito della insussistenza del fondamentale requisito della commissione del fatto oggetto della seconda ordinanza rispetto alla emissione della prima ordinanza, correttamente negandosi che il delitto associativo ascritto con la seconda ordinanza fosse stato anteriormente commesso rispetto alla ordinanza, emessa il 20.12.2018, relativa al fatto che ha dato luogo al predetto arresto. A tal riguardo rileva correttamente il Tribunale che trattasi di contestazione associativa c.d. "aperta" essendosi riscontrata la prosecuzione della attività sulla piazza di spaccio anche dopo l'arresto del ricorrente e considerate le emergenze captative in carcere dalle quali non emerge la rescissione del vincolo associativo da parte dei ricorrente (v. pg. 8 della ordinanza impugnata). La conclusione cui è pervenuta la ordinanza impugnata è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso sì sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511) a meno che gli elementi acquisiti non consentano dì ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2 n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare n euro tremila in favore della cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancellarla di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc peli. Così deciso il 11/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] F Oelbo i. ,