CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza resa in data 23 gennaio 2026 la Corte di Cassazionedichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa in data 16 dicembre 2025 dalla Corte d’appello diLecce con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cuiall’art. 372 cod. pen. e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale ordinanza della Suprema Corte proponeva ricorsostraordinario per errore di fatto il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore,chiedendo che venisse disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanzaimpugnata, quantomeno fino alla pubblicazione della sentenza della CorteCostituzionale relativa al giudizio promosso a seguito della questione dilegittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Lecce conprovvedimento reso in data 11 luglio 2025, e chiedendo altresì che, all’esito delgiudizio davanti alla Corte Costituzionale, l’ordinanza impugnata venisserevocata.Assumeva che questa conteneva un errore di fatto in relazione alla mancatadeclaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.Rassegnava che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] era stato commesso il 19ottobre 2017 e che nel corso del procedimento non erano intervenute cause disospensione del corso della prescrizione, così che il reato si era prescritto indata 19 aprile 2025.Deduceva che nella specie non era applicabile la disciplina della sospensionedel corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., neltesto introdotto dalla legge n. 103 del 2017, poiché l’art. 2, comma 1, lett. a)della legge 27 settembre 2021, n. 134, aveva espressamente abrogato taledisciplina, contenuta nel primo e nel secondo comma dell’art. 159 cod. pen., eche, trattandosi di disciplina – quella abrogativa - più favorevole, la stessa, aisensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., era applicabile a tutti i processi incorso aventi ad oggetto reati commessi nell’arco di tempo fra il 3 agosto 2017 eil 31 dicembre 2019, fra i quali il presente procedimento.Deduceva, inoltre, che si era in attesa della definizione del giudizio aventead oggetto la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il regimedi applicabilità della disciplina della sospensione del processo di cui all’art. 159,secondo, terzo e quarto comma cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Con la sentenza n. 38/2026 la Corte Costituzionale, nell’affermare che lavalutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplinapenale – tanto ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., quanto a quelli dellaverifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio dellaretroattività in mitius della norma penale successiva – non può essereeffettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, con conseguentecreazione di una “terza legge”, ma deve necessariamente considerare l’insiemedelle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazionenel caso concreto, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimitàcostituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. prima pen., inriferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma 1, lett.a, della legge n. 134 del 2021, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2,della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione,enucleata dalle Sezioni unite, in base alla quale la disciplina della sospensionedel corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., neltesto introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anziché ritenersi definitivamente abrogataanche per tali reati.[OSCURATO:PERSONA], con la detta sentenza, ha affermato che il giudice dilegittimità non si è pronunciato sull’eventuale effetto retroattivo della riformadel 2019, bensì sull’efficacia nel tempo delle modifiche apportate con lasuccessiva legge n. 134 del 2021, chiarendo che deve escludersi qualsiasieffetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi sotto ilvigore della legge precedente.Ha precisato che, quanto al presunto contrasto con l’art. 25, secondocomma, Cost., la censura del rimettente è stata ritenuta priva di ogni datotestuale idonea a suffragarla, essendosi risolta nell’espressione di un dissenso insé legittimo, ma insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionaledel diritto vivente.Né è stato ritenuto che le Sezioni unite avessero fatto indebitamente“rivivere” la disposizione abrogata dalla riforma del 2019, mentre avevanopreso atto dell’avvenuta abrogazione a opera della riforma del 2021, al tempostesso tenendo ferma, in esito a un percorso argomentativo non incompatibilecon la littera legis di alcuna disposizione, l’applicabilità della disciplina in vigoreal tempo dei fatti commessi.Neppure è stata ritenuta fondata la censura circa l’incompatibilitàdell’interpretazione pretoria con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.,sotto il profilo dell’ingiustificata deroga all’ordinaria retroattività della leggepenale più favorevole: tale non è, infatti, secondo la richiamata sentenza dirigetto, rispetto a quella risultante dalla legge n. 103 del 2017, la disciplinaintrodotta dalla legge n. 134 del 2021, in quanto, con l’abrogazione del citatosecondo comma dell’art. 159 cod. pen., è stato contestualmente introdotto unnuovo art. 161-bis cod. pen., che dispone la «cessazione» del corso dellaprescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, con il risultatopratico, certamente sfavorevole per l’imputato, dell’arresto, in maniera di regoladefinitiva, del termie prescrizionale, dopo la sentenza di primo grado.Si è, infine, affermato che il carattere sfavorevole della disciplinasopravvenuta non muta neppure considerando il “contrappeso” rappresentatodall’introduzione, nel nuovo art. 344-bis cod. proc. pen., dell’improcedibilità delgiudizio di appello o di cassazione, per la decisiva e assorbente ragione che taleimprocedibilità non si applica ai reati commessi sotto il vigore della disciplina dicui alla legge n. 103 del 2017.Alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale trova,pertanto, applicazione nel caso di specie la disciplina della sospensione delcorso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge n. 103 del 2017 - applicabile per l’appunto ai reaticommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, fra i quali quello oggettodell’ordinanza impugnata, commesso, 19 ottobre 2017 -, che prevede lasospensione del termine di prescrizione dal termine per il deposito dellasentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza chedefinisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiorea un anno e sei mesi, nonché dal termine previsto per il deposito della sentenzadi condanna di secondo grado sino alla pronuncia della sentenza definitiva, perun tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.Non sussiste, pertanto, il denunciato errore di fatto.4. In applicazione dei suddetti principi il ricorso in esame deve esseredichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]