CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 31 maggio 2021 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza del 20 febbraio 2020 aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I.fall., la rideterminava in anni sei. 2. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla misura delle pene accessorie, sproporzionata rispetto alla durata della pena principale e per l'omessa considerazione della condotta processuale tenuta dal ricorrente dopo i fatti per avere egli risarcito il danno ed avere ottenuto il proscioglimento dal reato di omessa dichiarazione di imposta per speciale tenuità del fatto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici e manifestamente infondati. 1.La vicenda processuale all'odierno esame viene devoluta a questa Corte limitatamente al punto riguardante la durata delle pene accessorie fallimentari, stabilita nei confronti del ricorrente in anni sei in conseguenza della pronuncia di condanna per fatti di bancarotta fallimentare, già divenuta irrevocabile all'esito del precedente giudizio di legittimità. 1.1 Nel caso di specie, la Corte distrettuale si è attenuta scrupolosamente ai principi enunciati dalla giurisprudenza e ha dato conto delle ragioni della commisurazione della durata delle pene accessorie. Ha valorizzato la condotta continuata e articolata, assunta dapprima quale consigliere delegato, poi come liquidatore di un'impresa di natura familiare, volta a spogliare di ogni risorsa l'azienda in dissesto. Ha apprezzato la gravità oggettiva dei plurimi fatti di bancarotta e l'entità dei pregiudizi arrecati ai creditori, motivo per il quale era stata inflitta pena principale superiore al minimo edittale con riduzione per le circostanze attenuanti generiche inferiore al massimo possibile, ma ha altresì tenuto conto della successiva commissione di altro illecito, realizzato sempre nell'ambito dell'attività di impresa. Anche il dedotto risarcimento del danno è stato valutato a ragione, da un lato della mancata dimostrazione, dall'altro dell'avvenuta richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale che il ricorrente è stato condannato a pagare e comunque dell'obbligatorietà di tale adempimento, privo di spontaneità e di valenza significativa di reale resipiscenza per gli illeciti commessi. 1.2 Quella del provvedimento in verifica, per quanto sintetica, è dunque motivazione palesemente congrua ed immune da vizi logici poichè tiene conto dei plurimi fatti di reato ascritti all'imputato e delle valutazioni negative già espresse nei gradi precedenti sulla loro gravità, sulle complesse modalità di consumazione e sui pregiudizi arrecati ai creditori, oltre che delle condotte successive, ossia dei criteri legali dettati ai nn. 2) e 3) del comma 1 dell'art. 133 cod. pen., per cui la doglianza difensiva risulta generica e palesemente infondata. Del pari le obiezioni sull'avvenuto risarcimento del danno non superano la considerazione della sua imposizione per effetto di statuizione già divenuta irrevocabile e quindi dell'assenza di spontaneità e di valenza significativa di rivisitazione critica degli illeciti commessi. 1.3 Né ha fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di ottenere una risposta adeguatrice alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216 I. fall., contenuta nella sentenza della Consulta n. 222 del 2018, che preveda l'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale. Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, che si ritiene di recepire e ribadire nella piena condivisibilità dei relativi principi, il giudizio commisurativo delle pene accessorie che, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216 ult. parte I. fall., contengono la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, resta svincolato dall'obbligatoria replicazione della durata della pena principale detentiva. Spetta, invece, al giudice stabilirla in via discrezionale in modo da adeguare la risposta punitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del caso specifico. Al giudice è consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta. Né può costituire eccezione al principio dell'autonoma determinazione delle pene accessorie la situazione in cui la forbice tra minimo e massimo sia molto ampia, come nel caso in esame, richiedendo sempre e comunque la relativa commisurazione un'operazione delibativa discrezionale da giustificare in modo effettivo e congruo. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro AV 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a