CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37598/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16304/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P09 H5 0 1 D), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente ed elettivamente domiciliatoalla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo s tudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G iannini (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine delricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Iscrizione di ipoteca – Disconoscimento conformità originale copie relate di notifica cartelle di pagamento Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 3950 / 17/ 20 20 depositata dalla C TR Lazio il 10/12/2020e non notificata; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un’iscrizione di ipoteca per il mancato pagamento dell’importo complessivo di euro 1.076.859,85. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che, una volta accertata la corretta notifica delle cartelle di pagamento (non impugnate dal contribuente) prodromiche all’iscrizione ipotecaria impugnata, potevano essere oggetto di valutazione le sole contestazioni relative all’iscrizione ipotecaria, che il disconoscimento della conformità all’originale delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento prodotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato operato dal contribuente in modo del tutto generico e che l’iscrizione ipotecaria non era carente di motivazione, indicando l’allegato A, per ciascun ente creditore, la tipologia del debito, il codice tributo, l’anno di imposta, il residuo debito e l’ammontare degli interessi. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] non conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado e, con essi, delle relative doglianze. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di trascrivere (se non limitatamente a due brevi stralci decontestualizzati), almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza o meno del proprio assunto difensivo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per aver la CTR dichiarato, senza alcuna argomentazione e valutazione effettiva, che le cartelle risultavano regolarmente notificate, riportandosi ad un presunto sindacato operato in primo grado che non era mai stato effettuato. 2.1. Il motivo è inammissibile. Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (laddove non è contestato, nel caso di specie, - ed anzi è ammesso, alla luce del terzo motivo - che Equita lia abbia depositato sin dal primo grado di giudizio documentazione comprovante l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, dell’avviso di intimazione e del preavviso di iscrizione ipotecaria), e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). In ogni caso, da nessun passaggio logico della sentenza qui impugnata si evince che la CTR abbia fatto richiamo all’accertamento (in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle) operato dai giudici di primo grado né, comunque, che questi ultimi non avessero effettuato il detto accertamento, ragion per cui, in ordine a tali aspetti, le affermazioni rese dal ricorrente si traducono in mere petizioni di principio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non aver la CTR considerato che egli, dopo il deposito da parte del concessionario delle fotocopie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, aveva prontamente operato il necessario disconoscimento nel primo termine utile. 3.1. Il motivo è inammissibile. La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021). In particolare, (Cass. n. 16758/2021) il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. Sez. 5, 23.5.2018, n. 12737); peraltro in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass., Sez. L, 2.9.2016, n. 17526). Comunque, la valutazione dell'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamentemotivato (arg. da Cass., Sez. 3, 17.5.2007, n. 11460). Non è revocabile in dubbio che la contestazione delle copie riportata dalla CTR a pagina 3 della sentenza (“perché si nutrono seri dubbi sulla corrispondenza del documento tra realtà fattuale e realtà riprodotta”) sia del tutto generica ed omnicomprensiva. A fronte di tale rilievo, il contribuente si è limitato in modo apodittico a sostenere che, invece, il disconoscimento era stato preciso, senza neppure trascrivere eventuali documenti o atti di partenon presi in considerazione dai giudici di merito. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il r