Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35201/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CALOGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CALOGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris