CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 26863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avverso la sentenza del 06/07/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari; visti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Letto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanusei. udito il difensore dell'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 marzo 2019 il Tribunale di Lanusei ha pronunciato sentenza con la quale ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/90 ed ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero «per quanto di competenza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la rapina commessa a Nuoro il 14 ottobre 2013».[OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza emessa il 6 luglio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla richiesta rinvio a giudizio dell'[OSCURATO:PERSONA], sostenendo la competenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Nuoro. 2. La Procura della Repubblica di Cagliari propone ricorso immediato per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza. Il ricorso è articolato in un unico motivo: violazione delle norme processuali di cui agli articoli 16, 51 comma 3 bis e 328 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 51 comma 1 bis cod. proc. pen., nel definire le attribuzioni della Procura della Repubblica distrettuale, crea una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio e con l'ulteriore dictum della Suprema Corte in base al quale, secondo il principio della perpetuati° iurisdictionis, una volta determinata la competenza funzionale del Tribunale distrettuale, la stessa rimane insensibile alle eventuali vicende successive, non mutando al venir meno della originaria imputazione riguardante il reato che radicava la competenza del giudice d istrettua le. La parte pubblica conclude, pertanto, affermando che la decisione del Giudice dell'udienza preliminare si pone in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, avendo la sentenza impugnata individuato la competenza territoriale sulla base di criteri legali diversi da quelli previsti dagli articoli 51 e 328 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni, che non consentono al Collegio di affrontare la questione di diritto posta dal ricorrente. 2. E' escluso il ricorso per cassazione avverso le sentenze con le quali il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen., la propria incompetenza territoriale, come espressamente sancito dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. Tale esclusione trova fondamento nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e nel fatto che le pronunce in materia di competenza non soffrono di alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, potendo dar luogo a conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., strumento processuale di verifica che corrisponde ad una scelta del legislatore basata sui criteri di razionalità, speditezza ed opportunità processuale (vedi Sez. 6 n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468, Sez. 3 n. 4367 del 11/12/1995, Scopetti, Rv. 203416 - 01- e Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv. 267722 - 01). L'espressa esclusione delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che la declaratoria di incompetenza, rientra nei poteri tipici del giudice di merito e, pertanto, non può nemmeno essere considerato abnorme (vedi Sez. 5, n. 1509 del 30/09/1992, Bartolomucci, Rv. 192278-01-) con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso oggetto di scrutinio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri