CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 22145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3347/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che in data 8 marzo 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege; Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato - sono manifestamente infondati e ripropongono le censure già avanzate in sede cli appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata, rappresentando che il debitore esecutato aveva comunque l'obbligo di rendere una risposta, pur se negativa, circa la presenza di ulteriori beni pignorabili, tanto da avere sottoscritto il verbale contenente l'espresso avviso in tal senso, così palesandosi anche la sussistenza dell'elemento psicologico; Ritenuto, con riferimento al terzo motivo con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, né può usufruire della sospensione condizionale di cui risulta avere beneficiato addirittura oltre i limiti di legge; Ritenuto infine che il quarto motivo, attinente alla tardività della querela sporta il 12 settembre 2014, è manifestamente infondato, dal momento che il termine doveva considerarsi scadente alla data del 24 settembre 2014, essendosi il reato consumato alla scadenza dei quindici giorni entro cui rendere la dichiarazione e non dalla data del pignoramento;Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co