CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di cui agli artt. 337-582 in relazione all'art. 576 n.1 e 5-bis cod. pen.; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si è censurata la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen.,-è manifestamente infondato, avendo il Giudice dell'appello dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto de quo; rilevato che il secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa valutazione di una circostanza idonea a fondare l'applicazione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive considerate irrilevanti; ritenuto altresì che il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione dell'aumento di pena per la continuazione di reati, non si confronta con la considerazione del giudice di merito sulla congruità dell'aumento effettuato in ragione della gravità del fatto e dell'inclinazione negativa dell'imputata che mostrava quantomeno indifferenza rispetto all'ordine costituito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso