CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 34040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 5956/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'ex Usl n. 33 di Codigoro presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3297/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 5956 /20 2 1 Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2005 l'Azienda USL di Ferrara e la [OSCURATO:PERSONA] della ex USL n. 33 di C odigoro convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] cooperativa, per ottenerne il pagamento di prestazioni di servizio veterinario dal 1 gennaio 1990 al 28 febbraio 1997 in relazione al mercato ittico da essagestito a P orto Garibaldi. La convenuta si costituiva resistendo e negando la propria legittimazione passiva. Il Tribunale con sentenza del 2 agosto 2007 rigettava. Le due soccombenti proponevano appello, c ui resisteva controparte , e che la Corte d'appello di Bologna rigettava con sentenza del 19 novembre 2014. Le due soccombenti proponevano ricorso per cassazione, e Cass. 11248 / 2018 accoglieva“i motivi del ricorso principale” (così dichiara il dispositivo) e rinviava alla Corte d'appello. E’opportuno fin d’ora rilevare che nella motivazione centrale della pronuncia , pagine 9- 10 , questa Suprema Corte afferma va che “ il nucleo centrale attiene all'interpretazione letterale della norma che prevede l'onere delle prestazioni … veterinarie… sono a carico dei richiedenti ” e che quindi “ il profilo rilevante è la individuazione del soggetto che richiede”dette prestazioni, onde il giudice di rinvio avrebbe dovuto“verificare di volta in volta chi richiede”, mentre non incideva né la qualità di proprietario della merce(qualità che avevanoi pescatori) né quella di gestore del mercato ittico(qualità che aveva la cooperativa); la ratio della norma erala “ tutela dei consumatori finali ”. Dopo queste affermazioni,la pronuncia entrava nella su a motivazione centrale : “il testo dell'art. 14 è in linea con il nucleo centrale delle tesi delle ricorrenti riguardo alla presenza di due fasi, la prima precedente la commercializzazione che individua quale protagonista il conferente, cioè il pescatore, e la seconda che riguarda la commercializzazione e fa capo alla C ooperativa quale commissionario”.Si ribadisce quindi che l'onere del pagamento “ è a carico dei soggetti che richiedono le prestazioni veterinarie”,e si aggiunge che “ l'interesse è quello alla tutela della salute dei consumatori,compratori finali, non l'interesse del richiedente”.Dunque il giudice di rinvio “ avrebbe dovuto verificare ch i era il soggetto richiedente anche con riferimento alle concrete modalità di controllo”, profilo questo sollevato con il secondo motivo del ricorso deciso in detta precedente pronuncia ; “ sotto tale profilo il ricorso principale deve trovare accoglimento ed il giudice del rinvio provvederà a verificare le modalità con le quali veniva espletato il controllo,con riferimento alle visite veterinarie svolte a favore della Cooperativa, al fine di accertare se si trattava di un secondo ed autonomo controllo presso il mercato ittico , ulteriore rispetto ad un primo controllo svolto nel porto in banchina( come sostenuto dalle ricorrenti ) e ciò al fine di individuare il soggetto richiedente il controllo sanitario”. La Corte d'appello nella sentenza del 23 dicembre 20 ha confermato la sua sentenza che era stata cassata (n. 2349 / 2014 ) in quanto “ n é le allegazioni effettuate… dalle attrici , né le prove … permettono di individuare il soggetto richiedente”e quindi obbligato a pagare il corrispettivo ( così nelle pagine 7 s. della sentenza ora impugnata). Idue enti sanitari hanno nuovamente proposto ricorso, articola to in tre motivi , dal quale la cooperativa si difende con controricorso . Sia le ricorrenti, sia la controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice di rinvio ai sensi degli articoli 384cpv. e 394 c.p.c. n onché nullità della sentenza di rinvio per non essersi uniformata al principio di diritto dato dal giudice di legittimità e per una indebita rinnovazione del vaglio su parti coperte dal giudicato ex articoli 2909c.c. e 324 c.p.c. Il giudice di rinvio, ad avviso delle ricorrenti,“contrasta con l'accertamento che il servizio veterinario è stato svolto in favore della Cooperativa prima della vendita del prodotto nel mercato ittico da lei gestito, dopo un solo sommario controllo del pesce in banchina al momento dello sbarco” per cui avrebbe effettuato“cognizione in ambito eccedente”. Si richiama la precedente pronuncia di questa Suprema Corte- con ampi stralci - per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe violato il giudicato “ quando afferma che si svolgeva un unico controllo”,e quindi in una unica fase , mentre la “Cassazione ha statuito che si verificava in due fasi”,la seconda al mercato gestito dalla cooperativa.Pertanto il giudice di rinvio avrebbe illegittimamente compiuto“un nuovo e diverso accertamento dei fatti rispetto a quelli sui quali è stata fondata l'ordinanza di annullamento”e che “ formano oggetto di giudicato implicito interno”. 1.2 Dalla sintesi del contenuto, ut supragià offerta , della precedente pronuncia di questa Suprema Corte che ha disposto la cassazione con rinvio della prima sentenza d'appello emerge senza alcun dubbio che , nonostante quanto dichiarato nel dispositivo, tale pronuncia ha conferito al giudice di rinvio il compitodi accertare chi chiese i controlli veterinari. Ne consegue cheil presente motivo è manifestamente infondato: come si è sopra riportato appuntosul contenuto della precedente decisione di legittimità, non vi siera stato accertato che vi fossero due fasi, bensì vi si era chiesto al giudice di rinvio di accertare tutto, per individuare il richiedente dei servizi, cioè chi è tenuto a pagarli. 2.Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 360 n.5 c.p.c. p er omesso esame di fatto discusso e decisivo. Ancora non seguendo l'effettivo contenuto della precedente pronuncia, con questo motivoictu oculi si costruisce un amplissimo ( pagine 17 - 32 del ricorso) terzo grado di merito, “riprendendo” vari dati istruttori dal complessivo compendio dell'accertamento di merito. È pertanto evidente l'inammissibilità di questa censura. 3.Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e92 c.p.c. 3.1 In primo luogo si sostiene che la condanna alla rifusione delle spese è “generica e omnicomprensiva,senza specificazione delle varie voci”, per cui “ non consente un controllo sulla correttezza della liquidazione”. La censura è inammissibile,a tacer d'altro, in quanto si presenta estremamente generica,non indicando perché la liquidazione non consentirebbe il controllo di correttezza una volta noti il valore della causa e i parametri forensi da applicarvi, non sostenendo neppure che siano stati superati i limiti minimi o massimi nella determinazione delle spese. 3.2 In secondo luogo viene lamentata la mancata compensazione delle spese. La compensazione è una valutazione discrezionale, per cui se non si effettua non si commette violazione di legge in riferimento all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. Pure questosubmotivo non ha consistenza. 4. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, con condanna delle ricorrenti -in solido per il comune interesse processuale - a rifondere alla controricorrente le spese di lite,liquidate come in dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente l e ricorrent i a rifondere a l la controricorrentele spese processuali, liquidate in un totale di € 5000 , oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del le ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica