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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38813/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I—LLICIfHtZ - il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo 12 K435119 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 15 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che aveva colpito con un coltello alla clavicola, durante una discussione, avuta sull'uscio della sua abitazione.

All'esito del celebrato giudizio abbreviato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, il Giudice per le indagini preliminari lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione.

La Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione impugnata, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e rideterminava la pena di anni dodici di reclusione.

La Corte territoriale escludeva la legittima difesa annotando, ricostruita in diritto la struttura della scriminante, che nella specie non vi era alcun elemento che potesse collegare il fatto ad un'aggressione improvvisa della vittima verso l'imputato.

Gli stessi parenti e l'imputato avevano affermato che [OSCURATO:PERSONA] quella mattina si era presentato calmo per riscuotere un credito legato allo spaccio della cocaina dal genero, Hatilem, marito della figlia di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver impedito l'accesso intorno alle 7:30 di [OSCURATO:PERSONA] all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era ripresentato bussando in maniera irruenta, atteggiamento che aveva indotto la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a suggerire di non aprire la porta e di chiamare la polizia.

Al contrario, [OSCURATO:PERSONA] apriva la porta, armandosi di un coltello e ciò per affrontare [OSCURATO:PERSONA] che intendeva parlare con Hatilem.

La dinamica, poi confermata anche da [OSCURATO:PERSONA], teste che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA], escludeva la causa di giustificazione, specie in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione di aggredire [OSCURATO:PERSONA], non avendo con costui nessun tipo di serio contrasto.

Nella specie sarebbe mancata "l'inevitabilità del pericolo"; il "pericolo attuale di un'offesa"; "la necessità della difesa" e la "proporzione tra essa e l'offesa".

Quanto alla violazione di domicilio legata alla legittima difesa, nella specifica vicenda non ricorrevano i presupposti dell'esimente, poiché non vi era stata violazione di domicilio con violenza o minaccia. [OSCURATO:PERSONA] aveva bussato e gli era stata aperta la porta e, dunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della scriminante.

L'assenza della legittima difesa escludeva che si potesse prefigurare una ipotesi di eccesso colposo.

Era, poi, respinto il terzo motivo sulla possibilità di prefigurare un omicidio preterintenzionale per essersi munito l'imputato in via preventiva di un coltello oltre che per la dinamica commissiva del fatto, in cui ai fini della provocazione faceva, tra l'altro, difetto il fatto ingiusto altrui e un conseguente stato d'ira nell'imputato.Era stata, poi, esaminata la questione sulla recidiva attraverso il collegamento dei fatti del passato del 2007 e del 2017 con quello attualmente commesso e quella sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, così giungendo al giudizio di prevalenza di esse attenuanti sulle contestate e ritenute aggravanti.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite e, con il ministero del difensore di fiducia, Roberto d'Errico, lamentano il vizio nella determinazione e quantificazione del danno riconosciuto.

Si assume la mancanza di motivazione sulla richiesta di rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ritenuta adeguata con espressioni di stile.

Lamentano che risulta, in particolare, omessa ogni valutazione sul danno sofferto, sia per il profilo morale che dinamico-relazionale, oltre ad essere omesso ogni riferimento in ordine al grado di parentela e all'età del soggetto.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue.

3.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione e la ritenuta attendibilità della dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in relazione al fatto che nella telefonata al 118 aveva affermato di aver trovato un ragazzo accoltellato, in strada e a terra, e di non conoscerlo.

Ciò anche rispetto alle dichiarazioni rese il 28 agosto 2019, circostanza in cui affermava di aver incrociato la vittima e di aver appreso in strada che era stata accoltellata; in quella circostanza essa aveva indicato con il capo gli appartamenti al civico n. 11 di via Frati, per indicare il luogo da cui proveniva l'aggressore.

Nell'impugnazione della sentenza si era evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la vittima e come avesse interesse a sminuire e a escludere ogni sua partecipazione al fatto.

La sentenza di merito, dunque, non aveva vagliato con attenzione l'attendibilità del teste che in diversi momenti aveva reso versioni contraddittorie e in contrasto le une con le altre.

Si era pacificamente ammesso il mendacio sulla costruzione iniziale e sulle dichiarazioni rese al 118, per poi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse teste attendibile, specie per quanto dichiarato il 28/8/2019 e il 13/9/2019, nonostante le contraddizioni e le omissioni, là dove egli prima aveva affermato di essersi incontrato con l'amico [OSCURATO:PERSONA] e di averlo accompagnato a casa del [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di un credito legato allo smercio di sostanze stupefacenti.

D'altro canto, ciò aveva fatto nonostante si esponesse personalmente e anche se quel dato non autorizzava la Corte di merito a ritenerne la credibilità.

Le dichiarazioni del teste, poi, erano in contrasto con quanto avevano affermato la moglie e la figlia del [OSCURATO:PERSONA], presenti in casa e che avevano avuto percezione diretta della scena.3.2.

Con il secondo motivo di doglianza si censura la violazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52, comma 1, cod. pen. anche nella forma domiciliare o l'eccesso colposo, con correlato vizio di motivazione.

In particolare la necessità di difendersi da parte di [OSCURATO:PERSONA] era subentrata solo nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], aggredendolo, aveva tentato di fare accesso all'abitazione chiedendo del debitore, Hatilem.

Né aveva rilievo l'argomento posto a fondamento della decisione relativo alla circostanza che l'imputato aveva colpito con un'arma in un punto letale del corpo, là dove avrebbe potuto colpire in altro distretto corporeo e senza usare il coltello.

Questi argomenti non tenevano conto di quello che era stato indicato nell'atto d'appello e del grave turbamento che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] aveva indotto oltre che della condizione fisica di assunzione di droga e alcool.

La Corte d'assise d'appello non aveva applicato poi correttamente la regola in materia di legittima difesa domiciliare.

Era indiscutibile il volere di [OSCURATO:PERSONA] di fare accesso all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 584 cod. pen. e il non aver ritenuto l'omicidio preterintenzionale, in luogo di quello volontario.

In questa logica militavano una serie di elementi insussistenti.

In primo luogo si era ritenuto che avere aperto una porta armato di un coltello valesse ad escludere il dolo dell'omicidio preterintenzionale, dato non compatibile con la preterintenzione.

Infatti, aprendo la porta non si rappresentava né decideva di accettare la causa dell'evento morte, ma si poneva in una situazione che aveva lo scopo di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] facesse accesso all'abitazione.

L'intera dinamica dei fatti escludeva ogni forma di dolo eventuale.

La Corte d'assise d'appello ha ritenuto esistente il dolo dell'omicidio in ragione delle modalità dell'accoltellamento.

Esso era stato improvviso e nei confronti di un uomo a mani nude.

La sentenza impugnata pur richiamando questo aspetto non aveva tenuto presente l'origine violenta e aggressiva dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] che si era scagliato contro l'imputato e la di lui moglie, così determinando la reazione del [OSCURATO:PERSONA].

Infine era stata esclusa la preterintenzione per il distretto corporeo attinto dal fendente inferto da [OSCURATO:PERSONA] oltre che per la forza del colpo.

Sul punto vi era stato un travisamento da parte della sentenza d merito.

In primo luogo mai si era indicato che la zona subclaveare sinistra fosse sede di organi vitali e in secondo luogo il decesso era avvenuto per dissanguamento a seguito della recisione di un vaso sanguigno.

Questi dati dimostravano l'erroneità del ragionamento della decisione di merito e ad essi si univa la forza di penetrazione del fendente che era stata di appena 5 centimetri così escludendosi una pressione rilevante di ingresso.

La natura del tessuto indicata come il termine "poco comprimibile" non significava "poco /Q) trapassabile" e, dunque, la valutazione a ben vedere si era svolta non sulla forza di penetrazione, ma sulla profondità del tramite.

3.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e il relativo vizio di motivazione.

L'attenuante della provocazione era concedibile ed era stata richiesta con una memoria conclusiva depositata il 15/1/2021.

La sentenza di merito aveva escluso il fatto ingiusto altrui in maniera incoerente non considerando correttamente l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva bussato e afferrato [OSCURATO:PERSONA] dal collo, condotta idonea a realizzare l'elemento obiettivo della circostanza attenuante.

Quanto al nesso di causalità psicologica tra offesa e reazione generata la motivazione era assente e contraddittoria nel momento in cui in sede di determinazione della pena aveva operato un riferimento alla condotta aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] ad armarsi di coltello.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma II cod. pen.

La Corte d'assise d'appello aveva ritenuto applicabile una recidiva mai contestata e una motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla connessione qualificata tra i fatti a carico.

La decisione di merito aveva posto a fondamento della recidiva un fatto del 2007 non entrato a fondare la recidiva aggravata di cui all'art. 99 comma 2 cod. pen. e legato essenzialmente ad una vicenda del 14/10/2017 in materia di cessione di sostanze stupefacenti.

3.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva.

Si era senza una adeguata spiegazione ridotta la pena di soli tre anni di reclusione aspetto che strideva con l'intera dinamica del fatto che era stata accertata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre il difensore del [OSCURATO:PERSONA] adducendo sei motivi di impugnazione: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] nonchè degli altri testimoni; 2) sussistenza della scriminante della legittima difesa, della c.d. legittima difesa domiciliare, dell'eccesso colposo di legittima difesa, anche putativa.

In ogni caso motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica sotto tali profili; 3) sussistenza di una ipotesi di omicidio preterintenzionale e non doloso; 4) applicabilità della attenuante della provocazione; 5) insussistenza della recidiva così come ritenuta in sentenza; 6) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 69, 62 bis e 133 cp. 5 5k V'è, poi, il ricorso delle parti civili in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello concernente la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per omessa motivazione.

Procedendo dal ricorso delle anzidette parti civili esso non merita accoglimento.

Con l'impugnazione, invero, si propongono i medesimi argomenti oggetto del gravame in secondo grado e si riprendono le doglianze già avanzate nel corso del primo processo celebratosi innanzi al GUP del Tribunale di Bologna.

Il ricorso risulta di estrema genericità e non si sofferma sull'ammontare del danno del quale lamenta l'omessa valutazione, evocando il profilo morale e quello dinamico-relazionale, senza, tra l'altro, soffermarsi sull'incidenza del grado di parentela e sull'età della parte lesa.

Queste ragioni rendono inammissibile la doglianza avanzata dalle parti civili.

2. Per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deve osservare quanto segue. 2.1 n primo motivo sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri testimoni è inammissibile.

La sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna ha affrontato la questione relativa alla asserita non genuinità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], assumendo come la ricostruzione operata dallo stesso sia veritiera, anche e, soprattutto, in quanto suffragata dalle dichiarazioni testimoniali della coniuge e della figlia dell'imputato.

In fatto la decisione impugnata si sofferma sull'atteggiamento tenuto dal ricorrente all'atto dell'apertura della porta dell'abitazione, spiegando come egli avesse già la disponibilità, del coltello a serramanico in mano.

Si tratta, dunque, di un portato dichiarativo che, depurato delle iniziali dichiarazioni volte ad escludere un suo coinvolgimento nella vicenda, è in linea con quello degli altri testimoni (la moglie e la figlia) e offre una ricostruzione logica e coerente che risulta priva di vizi motivazionali.

D'altro canto le false dichiarazioni iniziali di [OSCURATO:PERSONA] erano tese a non coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] (tanto che indicava un luogo diverso dal civico in cui si erano svolti i fatti) e si rivelava inutile il cambio della maglietta prima che giungessero le forze dell'ordine.

Il relativo portato dichiarativo, dunque, era legato ad evitare di essere coinvolto in una vicenda da cui era derivata la morte di [OSCURATO:PERSONA] e in una successione di eventi connessa al traffico di cocaina.

Né si è ritenuto rilevante che [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato il numero di telefono da cui lo aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] o che lo scontro con [OSCURATO:PERSONA] si fosse svolto con modalità che non avevano in immediato attuato il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Era, infatti, emerso che, secondo quanto riferito dai parenti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto accesso all'abitazione e che per ottenere il pagamento del debito relativo alla cessione di droga si era generato il contrasto con [OSCURATO:PERSONA], nonostante la frizione non fosse con costui, ma tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA] (f11. 16-19).

Alla luce di quanto premesso si intende come non ricorra alcun vizio di motivazione o contraddittorietà nello sviluppo logico del ragionamento operato dalla Corte territoriale.

Piuttosto, con il motivo di ricorso si tende a ottenere una diversa valutazione sul risultato della prova, con un distinto apprezzamento sul portato dichiarativo, tale da incidere sull'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], secondo un meccanismo inammissibile in questa sede.

2.2. Con il secondo motivo si deduce sussistenza della scriminante della legittima difesa, della c.d. legittima difesa domiciliare, dell'eccesso colposo di legittima difesa, anche putativa.

Ancora lamenta il ricorrente il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell'iter logico giuridico seguito nella decisione impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale ha affrontato il punto chiarendo che la legittima difesa richiede un'aggressione ingiusta ed una reazione che, perciò solo, diviene legittima.

L'ingiustizia dell'aggressione si risolve anche nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, produrrebbe la lesione dell'altrui diritto.

Ancora deve concretizzarsi una situazione che determina un pericolo che ha i caratteri della inevitabilità e che induce la necessità di una reazione difensiva retta da un rapporto di stretta proporzione.

Essa proporzione viene meno quando il male inflitto al soggetto aggredito abbia un'intensità decisamente superiore rispetto a quello minacciato.

È una comparazione da compiere con una valutazione ex ante sia concentrandosi sui mezzi commissivi sia paragonando i beni giuridici in conflitto.

Discende da premesse siffatte che l'esimente non sarebbe configurabile laddove all'aggredito si prospettino possibilità alternative di azione e al cospetto di una situazione di pericolo cui egli, in qualche misura, abbia dato causa.

Così giammai potrebbe invocare la scriminante chcì abbia accettato una sfida, e si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo per la sua incolumità.

Nel caso di specie non può ritenersi che il fatto si sia tradotto in un'aggressione improvvisa verso [OSCURATO:PERSONA].

Le deposizioni dei soggetti presenti, invero, (moglie, figlio e figlia), confermano, in maniera pacifica, che anche quella mattina [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere un debito connesso alla spaccio di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] che il fratello [OSCURATO:PERSONA] lo avevano confermato e [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, pur ignorando la causale del debito aveva convalidato il portato dichiarativo. [OSCURATO:PERSONA], invero, reclamava da [OSCURATO:PERSONA] marito della figlia di [OSCURATO:PERSONA], quella corresponsione.

La mattina dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che non aveva dissidi con [OSCURATO:PERSONA] era stato cacciato via da quest'ultimo e il primo aveva replicato che avrebbe fatto ritorno quella stessa mattina (anche se [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che era stato il marito ad invitarlo a tornare più tardi perché Haitem stava dormendo).

Dopo qualche ora, comunque, [OSCURATO:PERSONA], sentendo alla porta di casa, [OSCURATO:PERSONA], che bussava energicamente, era al corrente della idea di riscuotere il credito connesso allo spaccio di droga.

Questa consapevolezza aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare il marito affinché non aprisse e chiamasse la polizia.

Egli non solo aveva aperto la porta ma si era armato di un coltello, perché stanco di essere minacciato.

Questo particolare era stato confermato da [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto, da [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro aveva dichiarato che il padre girava da tempo in casa armato di coltello.

In fatto, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tenere la porta chiusa e, al contrario, aveva inteso armarsi ed affrontare [OSCURATO:PERSONA].

Con detta sequenza di avvenimenti non si è ritenuta affatto incompatibile la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] che, presente, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse aggredito immediatamente [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che si erano lì presentati solo per parlare.

Quanto premesso ha correttamente indotto la Corte territoriale ad escludere la presenza della scriminante (reale o putativa), per insussistenza di un'ingiusta aggressione e di un pericolo attuale di un'offesa alla incolumità fisica dell'imputato.

L'imputato non aveva chiamato la polizia ed aveva provocato lo scontro con l'avversario armandosi di coltello ed aprendo la porta.

L'accettazione dello scontro nonostante la presenza di altre persone in casa, che potessero supportarlo evitando l'impiego del coltello, escludeva in fatto l'esimente ed il colpo sferrato in un punto letale del corpo laddove avrebbe potuto reagire a mani nude, dimostravano l'insussistenza della legittima difesa.

La motivazione, dunque, è coerente e non sussiste la dimostrazione positiva sul fatto che la situazione obiettiva abbia convinto [OSCURATO:PERSONA] di trovarsi di fronte al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

Da ciò si sono ritenuti insussistenti anche i presupposti per ritenere operativa una forma di legittima difesa putativa.

Quanto alla difesa domiciliare, introdotta dalle modifiche apportate dalla legge 26 aprile 2019, 36, si è correttamente ritenuto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n. 21794 del 2020 rv 279340) che l'esimente postula il requisito aggiuntivo della violazione di domicilio da parte dell'aggressore.

Del resto, deve ricorrere comunque il requisito della proporzione .

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione di domicilio con violenza o minaccia e la porta è stata aperta direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; ciò ha indotto la conclusione che costui non avesse in animo la violazione del domicilio altrui e che per recuperare il denaro aveva afferrato il ricorrente al collo essendo armato di coltello.

La motivazione dunque (foll. 22-23) deve ritenersi corretta, facendo difetto attualità dell'offesa, inevitabilità del pericolo e dell'uso dell'arma come mezzo di difesa.

L'insussistenza dell'esimente esclude che possa in diritto configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 55 del codice penale.

Ciò posto il motivo va ritenuto manifestamente infondato e dichiarato, pertanto, inammissibile.

2.3. Con la terza censura manifestamente infondate si rivelano le relative deduzioni finalizzate ad una qualificazione di omicidio preterintenzionale e non doloso.

La Corte territoriale ha chiarito (fli. 25 e ss.) l'ambito di operatività della preterintenzione.

Essa postula assenza completa di volontà omicida, esclusa anche nei casi in cui l'autore si rappresenti l'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte.

La differenza tra le due forme di omicidio risiede, pertanto, nella struttura dell'elemento psicologico, facendo difetto in caso di azione "oltre l'intenzione" un dolo sia diretto che indiretto (eventuale o alternativo).

Nella specie è corretto l'incedere logico della Corte d'assise d'appello che ha escluso la preterintenzione per essersi [OSCURATO:PERSONA] intenzionalmente premunito di un coltello a serramanico ed aver aperto la porta dell'abitazione generando una precondizione dello scontro con il suo antagonista, che colpiva con un fendente in zona letale, nonostante costui fosse a mani nude.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'erroneità del ragionamento posto a fondamento del diniego della circostanza attenuante della provocazione.

Ai fini della sussistenza della circostanza anzidetta occorre uno stato di ira che derivi da un fatto ingiusto altrui.

La prima condizione costituisce una situazione psicologica che porta ad una emotività impulsiva incontenibile, con conseguente difetto di autocontrollo e prevalenza di un'aggressività soverchiante.

La seconda realizza fatto ingiusto altrui non solo se coincide con un comportamento antigiuridico, ma anche nei casi in cui il fatto si risolva nella violazione di regole sociali che governano il vivere civile.

Così anche comportamenti assunti per iattanza, sconvenienti o comunque inadatti al contesto fattuale, ben possono integrare essa condizione.

Occorre infine che tra il fatto ingiusto e lo stato di ira si sviluppi nesso di derivazione causale.

Ha correttamente ritenuto la Corte territoriale che l'affermazione dell'imputato di essere stato aggredito fosse mendace, in quanto smentita dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dai familiari dello stesso [OSCURATO:PERSONA], presenti sul posto. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che la presa al collo era derivata da una grave offesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto al [OSCURATO:PERSONA]; anche i rapporti pregressi tra [OSCURATO:PERSONA] e tgi( [OSCURATO:PERSONA] non erano stati mai di contrasto, ma la vittima aveva preteso di incontrare [OSCURATO:PERSONA] per ricevere il denaro dovutogli.

In questo scenario faceva, pertanto, difetto un fatto ingiusto altrui e uno stato di ira nei termini sopra indicati.

La deduzione è manifestamente infondata e va dichiarata inammissibile.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce insussistenza della recidiva così come ritenuta in sentenza.

Deve osservarsi che l'applicazione di un aumento di pena per effetto della recidiva integra esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito.

Si deve cioè apprezzare se la nuova condotta criminosa riveli maggiore pericolosità o capacità a delinquere.

Ciò va fatto attraverso una valutazione del fatto che si giudica e le condanne precedenti, verificando se ricorra un'inclinazione al delitto perdurante.

La Corte territoriale ha efficacemente annotato come al momento dell'omicidio l'imputato avesse già commesso (nel 2007) un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni volontarie e di rapina oltre che una detenzione di sostanze stupefacenti.

Il fatto che costui avesse commesso delitti contro la persona ed un fatto legato alla violazione della legge sugli stupefacenti (identico dunque a quello che costituiva scaturigine dello scontro con Iassoui per il recupero del denaro derivante dalla cessione di cocaina) segnava una continuità deviante che si accentuava nel tempo e dava conto di pericolosità criminale.

Da ciò una motivazione coerente sulla recidiva a fronte del motivo di ricorso intrinsecamente generico e fortemente aspecifico che inducono a ritenerlo inammissibile. 2.6 La deduzione sviluppata con il sesto motivo di ricorso è inammissibile; si deducono elementi che riguardano il merito sanzionatorio, esclusivamente riservati al giudice territoriale.

La deduzione sulla mancata riduzione della pena inflitta nel massimo edittale, per effetto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti è correttamente motivata avendo il giudice di merito fatto riferimento alla gravità del fatto, alla intensità dell'elemento psicologico ed alla modalità commissiva, elementi tutti che escludevano si potesse ridurre la pena nel massimo edittale.

3. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende e delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I—LLICIfHtZ - il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo 12 K435119 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 15 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che aveva colpito con un coltello alla clavicola, durante una discussione, avuta sull'uscio della sua abitazione. All'esito del celebrato giudizio abbreviato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, il Giudice per le indagini preliminari lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione. La Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione impugnata, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e rideterminava la pena di anni dodici di reclusione. La Corte territoriale escludeva la legittima difesa annotando, ricostruita in diritto la struttura della scriminante, che nella specie non vi era alcun elemento che potesse collegare il fatto ad un'aggressione improvvisa della vittima verso l'imputato. Gli stessi parenti e l'imputato avevano affermato che [OSCURATO:PERSONA] quella mattina si era presentato calmo per riscuotere un credito legato allo spaccio della cocaina dal genero, Hatilem, marito della figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver impedito l'accesso intorno alle 7:30 di [OSCURATO:PERSONA] all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era ripresentato bussando in maniera irruenta, atteggiamento che aveva indotto la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a suggerire di non aprire la porta e di chiamare la polizia. Al contrario, [OSCURATO:PERSONA] apriva la porta, armandosi di un coltello e ciò per affrontare [OSCURATO:PERSONA] che intendeva parlare con Hatilem. La dinamica, poi confermata anche da [OSCURATO:PERSONA], teste che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA], escludeva la causa di giustificazione, specie in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione di aggredire [OSCURATO:PERSONA], non avendo con costui nessun tipo di serio contrasto. Nella specie sarebbe mancata "l'inevitabilità del pericolo"; il "pericolo attuale di un'offesa"; "la necessità della difesa" e la "proporzione tra essa e l'offesa". Quanto alla violazione di domicilio legata alla legittima difesa, nella specifica vicenda non ricorrevano i presupposti dell'esimente, poiché non vi era stata violazione di domicilio con violenza o minaccia. [OSCURATO:PERSONA] aveva bussato e gli era stata aperta la porta e, dunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della scriminante. L'assenza della legittima difesa escludeva che si potesse prefigurare una ipotesi di eccesso colposo. Era, poi, respinto il terzo motivo sulla possibilità di prefigurare un omicidio preterintenzionale per essersi munito l'imputato in via preventiva di un coltello oltre che per la dinamica commissiva del fatto, in cui ai fini della provocazione faceva, tra l'altro, difetto il fatto ingiusto altrui e un conseguente stato d'ira nell'imputato.Era stata, poi, esaminata la questione sulla recidiva attraverso il collegamento dei fatti del passato del 2007 e del 2017 con quello attualmente commesso e quella sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, così giungendo al giudizio di prevalenza di esse attenuanti sulle contestate e ritenute aggravanti. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite e, con il ministero del difensore di fiducia, Roberto d'Errico, lamentano il vizio nella determinazione e quantificazione del danno riconosciuto. Si assume la mancanza di motivazione sulla richiesta di rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ritenuta adeguata con espressioni di stile. Lamentano che risulta, in particolare, omessa ogni valutazione sul danno sofferto, sia per il profilo morale che dinamico-relazionale, oltre ad essere omesso ogni riferimento in ordine al grado di parentela e all'età del soggetto. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue. 3.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione e la ritenuta attendibilità della dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in relazione al fatto che nella telefonata al 118 aveva affermato di aver trovato un ragazzo accoltellato, in strada e a terra, e di non conoscerlo. Ciò anche rispetto alle dichiarazioni rese il 28 agosto 2019, circostanza in cui affermava di aver incrociato la vittima e di aver appreso in strada che era stata accoltellata; in quella circostanza essa aveva indicato con il capo gli appartamenti al civico n. 11 di via Frati, per indicare il luogo da cui proveniva l'aggressore. Nell'impugnazione della sentenza si era evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la vittima e come avesse interesse a sminuire e a escludere ogni sua partecipazione al fatto. La sentenza di merito, dunque, non aveva vagliato con attenzione l'attendibilità del teste che in diversi momenti aveva reso versioni contraddittorie e in contrasto le une con le altre. Si era pacificamente ammesso il mendacio sulla costruzione iniziale e sulle dichiarazioni rese al 118, per poi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse teste attendibile, specie per quanto dichiarato il 28/8/2019 e il 13/9/2019, nonostante le contraddizioni e le omissioni, là dove egli prima aveva affermato di essersi incontrato con l'amico [OSCURATO:PERSONA] e di averlo accompagnato a casa del [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di un credito legato allo smercio di sostanze stupefacenti. D'altro canto, ciò aveva fatto nonostante si esponesse personalmente e anche se quel dato non autorizzava la Corte di merito a ritenerne la credibilità. Le dichiarazioni del teste, poi, erano in contrasto con quanto avevano affermato la moglie e la figlia del [OSCURATO:PERSONA], presenti in casa e che avevano avuto percezione diretta della scena.3.2. Con il secondo motivo di doglianza si censura la violazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52, comma 1, cod. pen. anche nella forma domiciliare o l'eccesso colposo, con correlato vizio di motivazione. In particolare la necessità di difendersi da parte di [OSCURATO:PERSONA] era subentrata solo nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], aggredendolo, aveva tentato di fare accesso all'abitazione chiedendo del debitore, Hatilem. Né aveva rilievo l'argomento posto a fondamento della decisione relativo alla circostanza che l'imputato aveva colpito con un'arma in un punto letale del corpo, là dove avrebbe potuto colpire in altro distretto corporeo e senza usare il coltello. Questi argomenti non tenevano conto di quello che era stato indicato nell'atto d'appello e del grave turbamento che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] aveva indotto oltre che della condizione fisica di assunzione di droga e alcool. La Corte d'assise d'appello non aveva applicato poi correttamente la regola in materia di legittima difesa domiciliare. Era indiscutibile il volere di [OSCURATO:PERSONA] di fare accesso all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 584 cod. pen. e il non aver ritenuto l'omicidio preterintenzionale, in luogo di quello volontario. In questa logica militavano una serie di elementi insussistenti. In primo luogo si era ritenuto che avere aperto una porta armato di un coltello valesse ad escludere il dolo dell'omicidio preterintenzionale, dato non compatibile con la preterintenzione. Infatti, aprendo la porta non si rappresentava né decideva di accettare la causa dell'evento morte, ma si poneva in una situazione che aveva lo scopo di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] facesse accesso all'abitazione. L'intera dinamica dei fatti escludeva ogni forma di dolo eventuale. La Corte d'assise d'appello ha ritenuto esistente il dolo dell'omicidio in ragione delle modalità dell'accoltellamento. Esso era stato improvviso e nei confronti di un uomo a mani nude. La sentenza impugnata pur richiamando questo aspetto non aveva tenuto presente l'origine violenta e aggressiva dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] che si era scagliato contro l'imputato e la di lui moglie, così determinando la reazione del [OSCURATO:PERSONA]. Infine era stata esclusa la preterintenzione per il distretto corporeo attinto dal fendente inferto da [OSCURATO:PERSONA] oltre che per la forza del colpo. Sul punto vi era stato un travisamento da parte della sentenza d merito. In primo luogo mai si era indicato che la zona subclaveare sinistra fosse sede di organi vitali e in secondo luogo il decesso era avvenuto per dissanguamento a seguito della recisione di un vaso sanguigno. Questi dati dimostravano l'erroneità del ragionamento della decisione di merito e ad essi si univa la forza di penetrazione del fendente che era stata di appena 5 centimetri così escludendosi una pressione rilevante di ingresso. La natura del tessuto indicata come il termine "poco comprimibile" non significava "poco /Q) trapassabile" e, dunque, la valutazione a ben vedere si era svolta non sulla forza di penetrazione, ma sulla profondità del tramite. 3.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e il relativo vizio di motivazione. L'attenuante della provocazione era concedibile ed era stata richiesta con una memoria conclusiva depositata il 15/1/2021. La sentenza di merito aveva escluso il fatto ingiusto altrui in maniera incoerente non considerando correttamente l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva bussato e afferrato [OSCURATO:PERSONA] dal collo, condotta idonea a realizzare l'elemento obiettivo della circostanza attenuante. Quanto al nesso di causalità psicologica tra offesa e reazione generata la motivazione era assente e contraddittoria nel momento in cui in sede di determinazione della pena aveva operato un riferimento alla condotta aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] ad armarsi di coltello. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma II cod. pen. La Corte d'assise d'appello aveva ritenuto applicabile una recidiva mai contestata e una motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla connessione qualificata tra i fatti a carico. La decisione di merito aveva posto a fondamento della recidiva un fatto del 2007 non entrato a fondare la recidiva aggravata di cui all'art. 99 comma 2 cod. pen. e legato essenzialmente ad una vicenda del 14/10/2017 in materia di cessione di sostanze stupefacenti. 3.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. Si era senza una adeguata spiegazione ridotta la pena di soli tre anni di reclusione aspetto che strideva con l'intera dinamica del fatto che era stata accertata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre il difensore del [OSCURATO:PERSONA] adducendo sei motivi di impugnazione: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] nonchè degli altri testimoni; 2) sussistenza della scriminante della legittima difesa, della c.d. legittima difesa domiciliare, dell'eccesso colposo di legittima difesa, anche putativa. In ogni caso motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica sotto tali profili; 3) sussistenza di una ipotesi di omicidio preterintenzionale e non doloso; 4) applicabilità della attenuante della provocazione; 5) insussistenza della recidiva così come ritenuta in sentenza; 6) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 69, 62 bis e 133 cp. 5 5k V'è, poi, il ricorso delle parti civili in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello concernente la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per omessa motivazione. Procedendo dal ricorso delle anzidette parti civili esso non merita accoglimento. Con l'impugnazione, invero, si propongono i medesimi argomenti oggetto del gravame in secondo grado e si riprendono le doglianze già avanzate nel corso del primo processo celebratosi innanzi al GUP del Tribunale di Bologna. Il ricorso risulta di estrema genericità e non si sofferma sull'ammontare del danno del quale lamenta l'omessa valutazione, evocando il profilo morale e quello dinamico-relazionale, senza, tra l'altro, soffermarsi sull'incidenza del grado di parentela e sull'età della parte lesa. Queste ragioni rendono inammissibile la doglianza avanzata dalle parti civili. 2. Per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deve osservare quanto segue. 2.1 n primo motivo sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri testimoni è inammissibile. La sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna ha affrontato la questione relativa alla asserita non genuinità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], assumendo come la ricostruzione operata dallo stesso sia veritiera, anche e, soprattutto, in quanto suffragata dalle dichiarazioni testimoniali della coniuge e della figlia dell'imputato. In fatto la decisione impugnata si sofferma sull'atteggiamento tenuto dal ricorrente all'atto dell'apertura della porta dell'abitazione, spiegando come egli avesse già la disponibilità, del coltello a serramanico in mano. Si tratta, dunque, di un portato dichiarativo che, depurato delle iniziali dichiarazioni volte ad escludere un suo coinvolgimento nella vicenda, è in linea con quello degli altri testimoni (la moglie e la figlia) e offre una ricostruzione logica e coerente che risulta priva di vizi motivazionali. D'altro canto le false dichiarazioni iniziali di [OSCURATO:PERSONA] erano tese a non coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] (tanto che indicava un luogo diverso dal civico in cui si erano svolti i fatti) e si rivelava inutile il cambio della maglietta prima che giungessero le forze dell'ordine. Il relativo portato dichiarativo, dunque, era legato ad evitare di essere coinvolto in una vicenda da cui era derivata la morte di [OSCURATO:PERSONA] e in una successione di eventi connessa al traffico di cocaina. Né si è ritenuto rilevante che [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato il numero di telefono da cui lo aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] o che lo scontro con [OSCURATO:PERSONA] si fosse svolto con modalità che non avevano in immediato attuato il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Era, infatti, emerso che, secondo quanto riferito dai parenti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto accesso all'abitazione e che per ottenere il pagamento del debito relativo alla cessione di droga si era generato il contrasto con [OSCURATO:PERSONA], nonostante la frizione non fosse con costui, ma tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA] (f11. 16-19). Alla luce di quanto premesso si intende come non ricorra alcun vizio di motivazione o contraddittorietà nello sviluppo logico del ragionamento operato dalla Corte territoriale. Piuttosto, con il motivo di ricorso si tende a ottenere una diversa valutazione sul risultato della prova, con un distinto apprezzamento sul portato dichiarativo, tale da incidere sull'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], secondo un meccanismo inammissibile in questa sede. 2.2. Con il secondo motivo si deduce sussistenza della scriminante della legittima difesa, della c.d. legittima difesa domiciliare, dell'eccesso colposo di legittima difesa, anche putativa. Ancora lamenta il ricorrente il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell'iter logico giuridico seguito nella decisione impugnata. Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale ha affrontato il punto chiarendo che la legittima difesa richiede un'aggressione ingiusta ed una reazione che, perciò solo, diviene legittima. L'ingiustizia dell'aggressione si risolve anche nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, produrrebbe la lesione dell'altrui diritto. Ancora deve concretizzarsi una situazione che determina un pericolo che ha i caratteri della inevitabilità e che induce la necessità di una reazione difensiva retta da un rapporto di stretta proporzione. Essa proporzione viene meno quando il male inflitto al soggetto aggredito abbia un'intensità decisamente superiore rispetto a quello minacciato. È una comparazione da compiere con una valutazione ex ante sia concentrandosi sui mezzi commissivi sia paragonando i beni giuridici in conflitto. Discende da premesse siffatte che l'esimente non sarebbe configurabile laddove all'aggredito si prospettino possibilità alternative di azione e al cospetto di una situazione di pericolo cui egli, in qualche misura, abbia dato causa. Così giammai potrebbe invocare la scriminante chcì abbia accettato una sfida, e si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo per la sua incolumità. Nel caso di specie non può ritenersi che il fatto si sia tradotto in un'aggressione improvvisa verso [OSCURATO:PERSONA]. Le deposizioni dei soggetti presenti, invero, (moglie, figlio e figlia), confermano, in maniera pacifica, che anche quella mattina [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere un debito connesso alla spaccio di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] che il fratello [OSCURATO:PERSONA] lo avevano confermato e [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, pur ignorando la causale del debito aveva convalidato il portato dichiarativo. [OSCURATO:PERSONA], invero, reclamava da [OSCURATO:PERSONA] marito della figlia di [OSCURATO:PERSONA], quella corresponsione. La mattina dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che non aveva dissidi con [OSCURATO:PERSONA] era stato cacciato via da quest'ultimo e il primo aveva replicato che avrebbe fatto ritorno quella stessa mattina (anche se [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che era stato il marito ad invitarlo a tornare più tardi perché Haitem stava dormendo). Dopo qualche ora, comunque, [OSCURATO:PERSONA], sentendo alla porta di casa, [OSCURATO:PERSONA], che bussava energicamente, era al corrente della idea di riscuotere il credito connesso allo spaccio di droga. Questa consapevolezza aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare il marito affinché non aprisse e chiamasse la polizia. Egli non solo aveva aperto la porta ma si era armato di un coltello, perché stanco di essere minacciato. Questo particolare era stato confermato da [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto, da [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro aveva dichiarato che il padre girava da tempo in casa armato di coltello. In fatto, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tenere la porta chiusa e, al contrario, aveva inteso armarsi ed affrontare [OSCURATO:PERSONA]. Con detta sequenza di avvenimenti non si è ritenuta affatto incompatibile la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] che, presente, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse aggredito immediatamente [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che si erano lì presentati solo per parlare. Quanto premesso ha correttamente indotto la Corte territoriale ad escludere la presenza della scriminante (reale o putativa), per insussistenza di un'ingiusta aggressione e di un pericolo attuale di un'offesa alla incolumità fisica dell'imputato. L'imputato non aveva chiamato la polizia ed aveva provocato lo scontro con l'avversario armandosi di coltello ed aprendo la porta. L'accettazione dello scontro nonostante la presenza di altre persone in casa, che potessero supportarlo evitando l'impiego del coltello, escludeva in fatto l'esimente ed il colpo sferrato in un punto letale del corpo laddove avrebbe potuto reagire a mani nude, dimostravano l'insussistenza della legittima difesa. La motivazione, dunque, è coerente e non sussiste la dimostrazione positiva sul fatto che la situazione obiettiva abbia convinto [OSCURATO:PERSONA] di trovarsi di fronte al pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Da ciò si sono ritenuti insussistenti anche i presupposti per ritenere operativa una forma di legittima difesa putativa. Quanto alla difesa domiciliare, introdotta dalle modifiche apportate dalla legge 26 aprile 2019, 36, si è correttamente ritenuto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n. 21794 del 2020 rv 279340) che l'esimente postula il requisito aggiuntivo della violazione di domicilio da parte dell'aggressore. Del resto, deve ricorrere comunque il requisito della proporzione . Nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione di domicilio con violenza o minaccia e la porta è stata aperta direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; ciò ha indotto la conclusione che costui non avesse in animo la violazione del domicilio altrui e che per recuperare il denaro aveva afferrato il ricorrente al collo essendo armato di coltello. La motivazione dunque (foll. 22-23) deve ritenersi corretta, facendo difetto attualità dell'offesa, inevitabilità del pericolo e dell'uso dell'arma come mezzo di difesa. L'insussistenza dell'esimente esclude che possa in diritto configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 55 del codice penale. Ciò posto il motivo va ritenuto manifestamente infondato e dichiarato, pertanto, inammissibile. 2.3. Con la terza censura manifestamente infondate si rivelano le relative deduzioni finalizzate ad una qualificazione di omicidio preterintenzionale e non doloso. La Corte territoriale ha chiarito (fli. 25 e ss.) l'ambito di operatività della preterintenzione. Essa postula assenza completa di volontà omicida, esclusa anche nei casi in cui l'autore si rappresenti l'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte. La differenza tra le due forme di omicidio risiede, pertanto, nella struttura dell'elemento psicologico, facendo difetto in caso di azione "oltre l'intenzione" un dolo sia diretto che indiretto (eventuale o alternativo). Nella specie è corretto l'incedere logico della Corte d'assise d'appello che ha escluso la preterintenzione per essersi [OSCURATO:PERSONA] intenzionalmente premunito di un coltello a serramanico ed aver aperto la porta dell'abitazione generando una precondizione dello scontro con il suo antagonista, che colpiva con un fendente in zona letale, nonostante costui fosse a mani nude. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'erroneità del ragionamento posto a fondamento del diniego della circostanza attenuante della provocazione. Ai fini della sussistenza della circostanza anzidetta occorre uno stato di ira che derivi da un fatto ingiusto altrui. La prima condizione costituisce una situazione psicologica che porta ad una emotività impulsiva incontenibile, con conseguente difetto di autocontrollo e prevalenza di un'aggressività soverchiante. La seconda realizza fatto ingiusto altrui non solo se coincide con un comportamento antigiuridico, ma anche nei casi in cui il fatto si risolva nella violazione di regole sociali che governano il vivere civile. Così anche comportamenti assunti per iattanza, sconvenienti o comunque inadatti al contesto fattuale, ben possono integrare essa condizione. Occorre infine che tra il fatto ingiusto e lo stato di ira si sviluppi nesso di derivazione causale. Ha correttamente ritenuto la Corte territoriale che l'affermazione dell'imputato di essere stato aggredito fosse mendace, in quanto smentita dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dai familiari dello stesso [OSCURATO:PERSONA], presenti sul posto. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che la presa al collo era derivata da una grave offesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto al [OSCURATO:PERSONA]; anche i rapporti pregressi tra [OSCURATO:PERSONA] e tgi( [OSCURATO:PERSONA] non erano stati mai di contrasto, ma la vittima aveva preteso di incontrare [OSCURATO:PERSONA] per ricevere il denaro dovutogli. In questo scenario faceva, pertanto, difetto un fatto ingiusto altrui e uno stato di ira nei termini sopra indicati. La deduzione è manifestamente infondata e va dichiarata inammissibile. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce insussistenza della recidiva così come ritenuta in sentenza. Deve osservarsi che l'applicazione di un aumento di pena per effetto della recidiva integra esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito. Si deve cioè apprezzare se la nuova condotta criminosa riveli maggiore pericolosità o capacità a delinquere. Ciò va fatto attraverso una valutazione del fatto che si giudica e le condanne precedenti, verificando se ricorra un'inclinazione al delitto perdurante. La Corte territoriale ha efficacemente annotato come al momento dell'omicidio l'imputato avesse già commesso (nel 2007) un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni volontarie e di rapina oltre che una detenzione di sostanze stupefacenti. Il fatto che costui avesse commesso delitti contro la persona ed un fatto legato alla violazione della legge sugli stupefacenti (identico dunque a quello che costituiva scaturigine dello scontro con Iassoui per il recupero del denaro derivante dalla cessione di cocaina) segnava una continuità deviante che si accentuava nel tempo e dava conto di pericolosità criminale. Da ciò una motivazione coerente sulla recidiva a fronte del motivo di ricorso intrinsecamente generico e fortemente aspecifico che inducono a ritenerlo inammissibile. 2.6 La deduzione sviluppata con il sesto motivo di ricorso è inammissibile; si deducono elementi che riguardano il merito sanzionatorio, esclusivamente riservati al giudice territoriale. La deduzione sulla mancata riduzione della pena inflitta nel massimo edittale, per effetto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti è correttamente motivata avendo il giudice di merito fatto riferimento alla gravità del fatto, alla intensità dell'elemento psicologico ed alla modalità commissiva, elementi tutti che escludevano si potesse ridurre la pena nel massimo edittale. 3. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende e delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
Sentenza Cassazione n. 38813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris