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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 17972/2026

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rte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cuiall'art. 4 legge n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di una pluralità dioggetti atti a offendere; ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata declaratoria di prescrizionedel reato poiché il reato è stato commesso il 21 luglio 2019 sicché, all’ordinario termine diprescrizione, deve aggiungersi l’ulteriore sospensione di cui alla l. n. 103 del 2017, cd leggeOrlando.

Va infatti qui richiamato il principio espresso da Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovverodal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021); del pari inammissibile è il motivo con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto dimancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità che, al contrario, la Corteterritoriale ha correttamente escluso sulla base della personalità negativa del l’imputato (siveda sul punto Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242);rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, conil quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego dellacausa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la censura sipone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – conriferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuiall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per laparticolare tenuità del danno –«il mancato riconoscimento della predetta circostanzafatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata),essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito nonpuò essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento delbeneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925);considerato che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territorialeper la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso di specie la pena è stata parametrata nel minimo edittale;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cuiall'art. 4 legge n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di una pluralità dioggetti atti a offendere; ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata declaratoria di prescrizionedel reato poiché il reato è stato commesso il 21 luglio 2019 sicché, all’ordinario termine diprescrizione, deve aggiungersi l’ulteriore sospensione di cui alla l. n. 103 del 2017, cd leggeOrlando. Va infatti qui richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovverodal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021); del pari inammissibile è il motivo con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto dimancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità che, al contrario, la Corteterritoriale ha correttamente escluso sulla base della personalità negativa del l’imputato (siveda sul punto Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242);rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, conil quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego dellacausa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la censura sipone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – conriferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuiall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per laparticolare tenuità del danno –«il mancato riconoscimento della predetta circostanzafatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata),essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito nonpuò essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento delbeneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925);considerato che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territorialeper la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso di specie la pena è stata parametrata nel minimo edittale;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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