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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32151/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp.

Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello.

Considerato che il motivo di ricorso è fondato, poiché il reato è stato compiuto 1'11 Giugno 2012 ed il termine prescrizionale è compiuto al 11 Dicembre 2019, in assenza di segnalate sospensioni, e la sentenza impugnata è stata emessa il 26.11.2020, mentre la Corte di appello neppure ha dato risposta alla concorde richiesta delle parti di estinzione del reato per prescrizione.

Ritenuto che il Collegio, in accoglimento della doglianza difensiva deve rilevare la prescrizione dei reati, essendo decorso il relativo termine, prima della sentenza di secondo grado e la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [l Presidente Dr.

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].St3ì norTa.D E POSITATA31 AGO 2 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello. Considerato che il motivo di ricorso è fondato, poiché il reato è stato compiuto 1'11 Giugno 2012 ed il termine prescrizionale è compiuto al 11 Dicembre 2019, in assenza di segnalate sospensioni, e la sentenza impugnata è stata emessa il 26.11.2020, mentre la Corte di appello neppure ha dato risposta alla concorde richiesta delle parti di estinzione del reato per prescrizione. Ritenuto che il Collegio, in accoglimento della doglianza difensiva deve rilevare la prescrizione dei reati, essendo decorso il relativo termine, prima della sentenza di secondo grado e la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [l Presidente Dr. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].St3ì norTa.D E POSITATA31 AGO 2 I
Sentenza Cassazione n. 32151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris