Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08017/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: minimale contributi vo RGN Cron.

Rep.

CC 8.3.23 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolzanon.36/18, depositata il 25.10.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione da [OSCURATO:SOCIETA]. ad un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a lavoratori destinatari di licenziamento collettivo e firmatari di accordi in sede sindacale in cui rinunciavano a detta indennità ottenendo una somma a titolo di incentivo all’esodo.

L’Inps aveva a sua volta svolto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento dei contributi omessi; domanda accolta dal tribunale.

Riteneva la Corte che la rinuncia all’indennità sostitutiva non fosse opponibile all’Inps e che la contribuzione fosse dovuta nonostante la contribuzione figurativa accreditata agli stessi lavoratori a seguito della loro iscrizione alle liste di mobilità, né vi era violazione dell’art.53 Cost. per il fatto di assoggettare a contribuzione somme non effettivamente percepite dai lavoratori.

Confermava la Corte che era ammissibile la domanda riconvenzionale dell’Inps non essendo l’ente obbligato a ottenere un titolo esecutivo mediante l’iscrizione a ruolo o l’avviso di addebito.

Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. per tre motivi, illustrati da memoria.

Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2118, 1372, co.1, 1418 e 2077 c.c., 4, co.9 l. n.223/91, 4, co.2 bis d.l. n.173/88, conv. in l. n.291/88, 17, co.4-bis d.P.R. n.917/86, nonché 6 d. lgs. n.314/97 e 12 l. n.153/69.

Il motivo riprende gli argomenti già svolti in appello, in particolare asserendo che non può essere assoggettato a contribuzione un diritto, all’indennità sostitutiva di preavviso, che è sorto solo al tempo dell’accordo transattivo concluso in sede sindacale e contestualmente rinunciato in quella sede.

Inoltre, l’obbligo contributivo era escluso ai sensi dell’art.6 d. lgs. n.314/97, che esonera dalla contribuzione tutte le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo dei lavoratori, come avvenuto con gli accordi sindacali e relativa previsione di pagamento di somme a titolo di incentivo all’esodo.

Infine, ammettere la contribuzione sull’indennità sostitutiva di preavviso avrebbe significato duplicare la contribuzione per il medesimo periodo temporale, beneficiando il lavoratore della contribuzione figurativa dal momento dell’iscrizione nelle liste di mobilità.

Con il secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2118 c.c., nonché degli artt.1372, co.1, 1418 e 2077 c.c., 4, co.9 l. n.223/91, 4, co.2 bis d.l. n.173/88, conv. in l. n.291/88, 17, co.4-bis d.P.R. n.917/86, nonché 6 d. lgs. n.314/97 e 12 l. n.153/69, in riferimento all’art.53Cost.

I l motivo mira a sollevare questione di legittimità costituzionale di un’interpretazione della normativa di settore nel senso voluto dalla Corte d’appello, ovvero di obbligare alla contribuzione anche quando non sia stata versata alcuna somma al lavoratore per indennità sostitutiva di preavviso e quindi manchi un fatto espressivo di capacità contributiva.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 d. lgs. n.124/04.

La Corte non avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale, poiché si trattava di azione di accertamento negativo avverso un verbale di accertamento, cui deve seguire l’iter previsto dalla legge per l’ottenimento di un titolo impositivo quale l’ordinanza-ingiunzione, l’iscrizione al ruolo o l’avviso di addebito.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La regola del minimale contributivo, posta dall’art.1 d. l. n.338/89, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi.

La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore.

Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione.

Così, ad esempio, questa Corte ha affermato che accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione e conseguente omessa retribuzione, non sono opponibili all’Inps (Cass.15120/19, Cass.13650/19), essendo il rapporto previdenziale autonomo da quello di lavoro e presidiato dalla regola del minimale contributivo, per cui rileva, ai fini della contribuzione, la retribuzione dovuta per legge.

Lo stesso la Corte ha affermato per gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, i quali sono inopponibili all’Inps, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale (Cass.8662/19).

Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggette alla regola del minimale contributivo, ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti (Cass.41021/21, Cass.17495/09).

La Corte territoriale ha rettamente applicato detti principi.

In particolare, è da respingere – come già respinto dalla sentenza d’appello – l’argomento per cui l’inopponibilità all’Inps non potrebbe riguardare quei diritti non sorti prima della transazione, ma solo con essa e poi rinunciati, come il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

Al contrario, il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso nasce in dipendenza del rapporto di lavoro e non della successiva transazione in sede sindacale.

Esso nasce al tempo stesso in cui, ai sensi dell’art.2118 c.c., viene intimato il recesso dal datore, recesso da comunicare con preavviso, nonostante il datore pretenda di recedere immediatamente.

Esattamente, dunque, la Corte ha affermato che il diritto era già sorto in capo ai lavoratori al tempo della transazione che ne formalizzò la rinuncia; rinuncia, come detto, inopponibile all’Inps.

La Corte ha ancora rettamene negato che si potesse applicare l’art.6 l. n.314/97, poiché nel caso di specie l’Inps non fa valere la contribuzione sulle somme concordate dalle parti come incentivo all’esodo e rinvenienti il proprio titolo non nel rapporto di lavoro, bensì nel contratto di transazione.

Il fondamento della pretesa dell’Inps è bensì l’indennità sostitutiva del preavviso, che trova titolo nel rapporto di lavoro e che non fu pagata, sebbene avrebbe dovuto esserlo per legge (art.2118 c.c.), in forza di un accordo transattivo tra datore e lavoratore inopponibile all’ente.

Infine, nemmeno ha pregio l’argomento della duplicazione di contribuzione, posto che nel caso di specie non si assiste ad alcuna duplicazione bensì all’accreditamento di contributi sulla base di due presupposti distinti.

Da un lato vi è la contribuzione sulle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva,il cui titolo è quindi un rapporto di lavoro ancora in essere, a prescindere dal fatto (inopponibile all’ente) che le parti l’abbiano inteso risolto anzi tempo.

La contribuzione è dovuta indipendentemente dal motivo per cui si sia voluto rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso, e quindi resta irrilevante che, a seguito della immediata rinuncia, il lavoratore abbia potuto iscriversi nelle liste di mobilità e ottenere poi l’accredito di contributi figurativi in quanto lavoratore in mobilità.

Qui l’accredito figurativo dei contributi ha un diverso titolo, ovvero la cessazione del rapporto pregresso di lavoro.

La coincidenza di periodo temporale enfatizzata dal ricorrente, tra quello che sarebbe dovuto essere il periodo di preavviso e quello che in effetti è stato periodo di già avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità, è un elemento affatto irrilevante nei confronti dell’Inps, poiché dipende solo dall’accordo transattivo, cui l’Inps rimane terzo, in forza del quale i lavoratori hanno deciso di anticipare il collocamento in mobilità rinunciando al preavviso.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Già questa Corte (Cass.16762/02) ha avuto modo di pronunciarsi sulla paventata illegittimità costituzionale della norma sul minimale contributivo, che obbliga al versamento contributivo sulle somme dovute per legge a titolo retributivo, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso, e di fatto non erogate (qui in forza di un accordo transattivo inopponibile all’Inps).

In particolare, si è precisato che i n tema di retribuzione imponibile ai fini deicontributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1 d.l. n.338 / 89, sollevata -in relazione agli artt. 23 e 53 Cost. - sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, poiché detto principio concerne solo i tributi in senso proprio e non qualsiasi prestazione dovuta da pri vati ad enti pubblici, come i contributi previdenziali (v.

C. Cost. 16 aprile 1987 n.135).

Il terzo motivo è parimenti infondato.

Questa Corte (Cass.18007/14) ha già avuto modo di affermare che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’Inps per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie, ovvero con domanda riconvenzionale, come accaduto nel caso di specie, a fronte di una domanda di accertamento negativo.

In tale pronuncia si è aggiunto che un’opzione interpretativa che negasse la facoltà dell’Inps di agire nelle forme ordinarie per ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale, sarebbe contrastante con l’art.24 Cost.

Conclusiva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: minimale contributi vo RGN Cron. Rep. CC 8.3.23 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolzanon.36/18, depositata il 25.10.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione da [OSCURATO:SOCIETA]. ad un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a lavoratori destinatari di licenziamento collettivo e firmatari di accordi in sede sindacale in cui rinunciavano a detta indennità ottenendo una somma a titolo di incentivo all’esodo. L’Inps aveva a sua volta svolto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento dei contributi omessi; domanda accolta dal tribunale. Riteneva la Corte che la rinuncia all’indennità sostitutiva non fosse opponibile all’Inps e che la contribuzione fosse dovuta nonostante la contribuzione figurativa accreditata agli stessi lavoratori a seguito della loro iscrizione alle liste di mobilità, né vi era violazione dell’art.53 Cost. per il fatto di assoggettare a contribuzione somme non effettivamente percepite dai lavoratori. Confermava la Corte che era ammissibile la domanda riconvenzionale dell’Inps non essendo l’ente obbligato a ottenere un titolo esecutivo mediante l’iscrizione a ruolo o l’avviso di addebito. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. per tre motivi, illustrati da memoria. Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2118, 1372, co.1, 1418 e 2077 c.c., 4, co.9 l. n.223/91, 4, co.2 bis d.l. n.173/88, conv. in l. n.291/88, 17, co.4-bis d.P.R. n.917/86, nonché 6 d. lgs. n.314/97 e 12 l. n.153/69. Il motivo riprende gli argomenti già svolti in appello, in particolare asserendo che non può essere assoggettato a contribuzione un diritto, all’indennità sostitutiva di preavviso, che è sorto solo al tempo dell’accordo transattivo concluso in sede sindacale e contestualmente rinunciato in quella sede. Inoltre, l’obbligo contributivo era escluso ai sensi dell’art.6 d. lgs. n.314/97, che esonera dalla contribuzione tutte le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo dei lavoratori, come avvenuto con gli accordi sindacali e relativa previsione di pagamento di somme a titolo di incentivo all’esodo. Infine, ammettere la contribuzione sull’indennità sostitutiva di preavviso avrebbe significato duplicare la contribuzione per il medesimo periodo temporale, beneficiando il lavoratore della contribuzione figurativa dal momento dell’iscrizione nelle liste di mobilità. Con il secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2118 c.c., nonché degli artt.1372, co.1, 1418 e 2077 c.c., 4, co.9 l. n.223/91, 4, co.2 bis d.l. n.173/88, conv. in l. n.291/88, 17, co.4-bis d.P.R. n.917/86, nonché 6 d. lgs. n.314/97 e 12 l. n.153/69, in riferimento all’art.53Cost. I l motivo mira a sollevare questione di legittimità costituzionale di un’interpretazione della normativa di settore nel senso voluto dalla Corte d’appello, ovvero di obbligare alla contribuzione anche quando non sia stata versata alcuna somma al lavoratore per indennità sostitutiva di preavviso e quindi manchi un fatto espressivo di capacità contributiva. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 d. lgs. n.124/04. La Corte non avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale, poiché si trattava di azione di accertamento negativo avverso un verbale di accertamento, cui deve seguire l’iter previsto dalla legge per l’ottenimento di un titolo impositivo quale l’ordinanza-ingiunzione, l’iscrizione al ruolo o l’avviso di addebito. Il primo motivo è manifestamente infondato. La regola del minimale contributivo, posta dall’art.1 d. l. n.338/89, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione. Così, ad esempio, questa Corte ha affermato che accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione e conseguente omessa retribuzione, non sono opponibili all’Inps (Cass.15120/19, Cass.13650/19), essendo il rapporto previdenziale autonomo da quello di lavoro e presidiato dalla regola del minimale contributivo, per cui rileva, ai fini della contribuzione, la retribuzione dovuta per legge. Lo stesso la Corte ha affermato per gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, i quali sono inopponibili all’Inps, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale (Cass.8662/19). Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggette alla regola del minimale contributivo, ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti (Cass.41021/21, Cass.17495/09). La Corte territoriale ha rettamente applicato detti principi. In particolare, è da respingere – come già respinto dalla sentenza d’appello – l’argomento per cui l’inopponibilità all’Inps non potrebbe riguardare quei diritti non sorti prima della transazione, ma solo con essa e poi rinunciati, come il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Al contrario, il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso nasce in dipendenza del rapporto di lavoro e non della successiva transazione in sede sindacale. Esso nasce al tempo stesso in cui, ai sensi dell’art.2118 c.c., viene intimato il recesso dal datore, recesso da comunicare con preavviso, nonostante il datore pretenda di recedere immediatamente. Esattamente, dunque, la Corte ha affermato che il diritto era già sorto in capo ai lavoratori al tempo della transazione che ne formalizzò la rinuncia; rinuncia, come detto, inopponibile all’Inps. La Corte ha ancora rettamene negato che si potesse applicare l’art.6 l. n.314/97, poiché nel caso di specie l’Inps non fa valere la contribuzione sulle somme concordate dalle parti come incentivo all’esodo e rinvenienti il proprio titolo non nel rapporto di lavoro, bensì nel contratto di transazione. Il fondamento della pretesa dell’Inps è bensì l’indennità sostitutiva del preavviso, che trova titolo nel rapporto di lavoro e che non fu pagata, sebbene avrebbe dovuto esserlo per legge (art.2118 c.c.), in forza di un accordo transattivo tra datore e lavoratore inopponibile all’ente. Infine, nemmeno ha pregio l’argomento della duplicazione di contribuzione, posto che nel caso di specie non si assiste ad alcuna duplicazione bensì all’accreditamento di contributi sulla base di due presupposti distinti. Da un lato vi è la contribuzione sulle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva,il cui titolo è quindi un rapporto di lavoro ancora in essere, a prescindere dal fatto (inopponibile all’ente) che le parti l’abbiano inteso risolto anzi tempo. La contribuzione è dovuta indipendentemente dal motivo per cui si sia voluto rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso, e quindi resta irrilevante che, a seguito della immediata rinuncia, il lavoratore abbia potuto iscriversi nelle liste di mobilità e ottenere poi l’accredito di contributi figurativi in quanto lavoratore in mobilità. Qui l’accredito figurativo dei contributi ha un diverso titolo, ovvero la cessazione del rapporto pregresso di lavoro. La coincidenza di periodo temporale enfatizzata dal ricorrente, tra quello che sarebbe dovuto essere il periodo di preavviso e quello che in effetti è stato periodo di già avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità, è un elemento affatto irrilevante nei confronti dell’Inps, poiché dipende solo dall’accordo transattivo, cui l’Inps rimane terzo, in forza del quale i lavoratori hanno deciso di anticipare il collocamento in mobilità rinunciando al preavviso. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Già questa Corte (Cass.16762/02) ha avuto modo di pronunciarsi sulla paventata illegittimità costituzionale della norma sul minimale contributivo, che obbliga al versamento contributivo sulle somme dovute per legge a titolo retributivo, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso, e di fatto non erogate (qui in forza di un accordo transattivo inopponibile all’Inps). In particolare, si è precisato che i n tema di retribuzione imponibile ai fini deicontributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1 d.l. n.338 / 89, sollevata -in relazione agli artt. 23 e 53 Cost. - sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, poiché detto principio concerne solo i tributi in senso proprio e non qualsiasi prestazione dovuta da pri vati ad enti pubblici, come i contributi previdenziali (v. C. Cost. 16 aprile 1987 n.135). Il terzo motivo è parimenti infondato. Questa Corte (Cass.18007/14) ha già avuto modo di affermare che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’Inps per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie, ovvero con domanda riconvenzionale, come accaduto nel caso di specie, a fronte di una domanda di accertamento negativo. In tale pronuncia si è aggiunto che un’opzione interpretativa che negasse la facoltà dell’Inps di agire nelle forme ordinarie per ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale, sarebbe contrastante con l’art.24 Cost. Conclusiva
Sentenza Cassazione n. 08017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris