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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34645/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della pena dell'ergastolo, irrogatagli in via definitiva, con quella di anni trenta di reclusione, giudicando manifestamente infondata la dedotta "illegittimità" della pena perpetua e rappresentando che la giurisprudenza costituzionale, richiamata a sostegno della richiesta, non involge la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto "ergastolo ostativo"; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce l'insufficienza della motivazione sul punto della non perpetuità della pena dell'ergastolo e il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - svolge deduzioni che, prive di alcun pregio in diritto per il palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale, riproducono gli argomenti prospettati nella richiesta introduttiva, del tutto infondatamente dolendosi del coerente e corretto discorso giustificativo della decisione; Ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della pena dell'ergastolo, irrogatagli in via definitiva, con quella di anni trenta di reclusione, giudicando manifestamente infondata la dedotta "illegittimità" della pena perpetua e rappresentando che la giurisprudenza costituzionale, richiamata a sostegno della richiesta, non involge la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto "ergastolo ostativo"; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce l'insufficienza della motivazione sul punto della non perpetuità della pena dell'ergastolo e il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - svolge deduzioni che, prive di alcun pregio in diritto per il palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale, riproducono gli argomenti prospettati nella richiesta introduttiva, del tutto infondatamente dolendosi del coerente e corretto discorso giustificativo della decisione; Ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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