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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04502/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini in data 5/10/2020, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 474 cod.pen. di cui al capo c); confermava la penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il residuo addebito di ricettazione e rideterminava la pena; -rilevato che le censure proposte in punto di dosimetria della pena sono del tutto generiche e prive di correlazione con l'ampia motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata a pag. 3, che contiene la specifica confutazione degli elementi addotti dalla difesa; -considerato che risulta manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il difensore omesso di considerare che al termine ordinario di anni dieci, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., si deve sommare il periodo di anni uno, mesi nove e giorni dieci di sospensioni sicché il termine non era spirato alla data della pronunzia d'appello; che, inoltre, la mancata instaurazione del rapporto processuale in sede di legittimità a causa della inammissibilità dell'impugnazione osta alla possibilità di rilevare la causa estintiva in questa sede; -ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini in data 5/10/2020, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 474 cod.pen. di cui al capo c); confermava la penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il residuo addebito di ricettazione e rideterminava la pena; -rilevato che le censure proposte in punto di dosimetria della pena sono del tutto generiche e prive di correlazione con l'ampia motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata a pag. 3, che contiene la specifica confutazione degli elementi addotti dalla difesa; -considerato che risulta manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il difensore omesso di considerare che al termine ordinario di anni dieci, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., si deve sommare il periodo di anni uno, mesi nove e giorni dieci di sospensioni sicché il termine non era spirato alla data della pronunzia d'appello; che, inoltre, la mancata instaurazione del rapporto processuale in sede di legittimità a causa della inammissibilità dell'impugnazione osta alla possibilità di rilevare la causa estintiva in questa sede; -ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04502/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris