CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 33467/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14230-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2499 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2417/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/02/2015 R.G.N. 903/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. Gen. N. 14230/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 241/2014, in sede di riassunzione a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 5489/2014 dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario senza alcuna distinzione del rapporto tra il periodo antecedente al 1° Luglio 1998 e quello successivo essendosi in presenza di una fattispecie sostanzialmente unitaria, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Custonaci, volta ad ottenere l'inquadramento nel VII livello, anziché nel VI livello in cui era stata collocata, per essere transitata, ai sensi dell'art. 3 della I.r. n. 93/1982, quale [OSCURATO:PERSONA], dal Patronato scolastico (soppresso) ai ruoli del Comune di Custonaci con ogni consequenziale pronuncia sulle differenze retributive spettanti e sulla regolarizzazione della posizione contributiva-previdenziale. 2. La Corte territoriale riteneva che la qualifica funzionale della ricorrente (Segretaria economa) rientrasse nel VII livello dell'allegato A del d.P.R. n. 347/83, nel quale espressamente si menzionava il profilo di "Segretario ragioniere economo" mentre non vi era alcun riferimento, nei profili della VI qualifica funzionale, alla figura del Segretario economo. 3. Considerava, perciò, illegittima la collocazione della Basiricò nella VI qualifica funzionale nonché, per derivazione, quella nei successivi inquadramenti avvenuti in forza dei c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sempre sull'erronea premessa dell'inquadramento nella VI. 4. Evidenziava che la ricorrente doveva essere inquadrata nella VII qualifica funzionale e successivamente collocata nell'area D del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannava il Comune resistente a corrispondere alla Basiricò le differenze retributive nei limiti prescrizionali, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino alla data di cessazione del rapporto (31/12/2008), con regolarizzazione della posizione previdenziale. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. 6. Il Comune di Custonaci è rimasto intimato. 7. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.R. Gen. N. 14230/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su una domanda di parte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.. Lamenta la mancata pronuncia della Corte d'appello di Palermo sulla domanda di riconoscimento della progressione economica e così sulla richiesta di attribuzione della posizione economica D5. Rileva che la Corte territoriale ha solo genericamente inquadrato la ricorrente nell'area professionale D, senza alcun riferimento alla ulteriore domanda di ricostruzione della carriera, utilmente coltivata in ogni grado di giudizio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 36 Cost. e degli artt. 3, comma 7, 5 e 13, comma 2, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Lamenta l'errore della Corte territoriale per aver violato i principi in materia di progressione orizzontale previsti dalla contrattazione collettiva. Evidenzia, inoltre, che il Comune era rimasto contumace e che quindi nessuna eccezione era stata avanzata alla richiesta di inquadramento nella posizione economica DS; d'altra parte, sottolinea che tale richiesta era stata sempre sostenuta dalla ricorrente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'atteggiamento del Comune in sede stragiudiziale di esecuzione della sentenza impugnata, chiedendo che le spese siano per tal motivo poste a carico dell'Ente. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delle restanti censure. 5. Va preliminarmente rilevato che, nel rispetto del principio di specificità, il ricorso per cassazione riporta il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di quelli di secondo grado e di riassunzione, così da offrire a questa Corte di legittimità una chiara contezza del petitum sottoposto al giudice di merito e, quindi, delle doglianze in questa sede proposte.R. Gen. N. 14230/2015 6. Dai suddetti atti risulta con ogni evidenza che la richiesta formulata dalla ricorrente era stata di accertamento non solo dell'originario inquadramento nel VII livello funzionale, ma anche, in relazione ai successivi atti di inquadramento ed alle progressioni orizzontali medio tempore intervenute all'interno dell'Ente locale, del diritto all'inquadramento nell'area professionale D con posizione economica D5, con conseguente ordine al Comune di Custonaci di ricostruire in tali sensi la carriera della ricorrente e di attribuirle le relative differenze retributive. 7. Orbene, la Corte territoriale non si è pronunciata sulla complessiva domanda della Basiricò e sul preteso successivo sviluppo di carriera, essendosi limitata ad affermare il diritto della predetta ad essere inquadrata, all'atto dell'assunzione nei ruoli del Comune, nella VII qualifica funzionale e successivamente nell'area D del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pronuncia, sul punto, non impugnata dal Comune di Custonaci). 8. Vi è, dunque, stata la lamentata omessa pronuncia per la quale si impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo e del terzo), con rinvio alla Corte d'appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà all'esame della richiesta di progressione economica successiva al già disposto inquadramento in D, verificando, sulla base della disciplina contrattuale tempo per tempo vigente, se tale progressione economica potesse essere attribuita con l'asserito carattere automatico o se, invece, occorressero ulteriori condizioni (v. Cass. 3 maggio 2011, n. 9701; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20418; Cass. 2 gennaio 2017, n. 7 sull'ineludibile principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria affermato con riferimento al c.c.n.l. comparto [OSCURATO:PERSONA] locali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al passaggio all'interno della categoria D) alla cui ricorrenza deve essere subordinato l'accoglimento di una domanda, come nella specie, di carattere solamente retributivo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 9. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002.R. Gen. N. 14230/2015 P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2021. Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]