CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 27072/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore europeo delegato, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] BV, che ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 17 febbraio 2026, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, ha respinto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] BV avverso il provvedimento del 7 luglio 2025, con cui il Tribunale di Lecco, nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti, rispettivamente, legale rapp.te e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] BV, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni della predetta società. Il sequestro, disposto dal G.I.P. in data 16 dicembre 2022, aveva a oggetto la somma di C 10.855.593,28, qualificata come profitto dei reati tributari di cui all'art.• 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione IVA) per le annualità dal 2013 al 2018, reati ascritti agli amministratori della società. Il Tribunale ha rigettato i motivi di appello rilevando che: era legittimo il rinvio fatto dal Tribunale alla motivazione della sentenza di condanna, ancora da depositare, essendo stati gli imputati, per i medesimi reati, in relazione alle annualità 2014, 2015 e 2016, giudicati responsabili e ritenute infondate le argomentazioni difensive circa l'effettività della sede olandese della società, con conferma, quindi, della natura di costruzione fittizia dell'ente finalizzata all'evasione fiscale; la società istante non poteva ritenersi terza estranea al reato essendo il soggetto giuridico nel cui interesse erano stati commessi i reati addebitati agli imputati, nelle loro qualità di amministratori di fatto e di diritto della società; avendo l'accusa dimostrato la capienza dei conti correnti della società al momento del sequestro, sarebbe spettato alla difesa, alla luce delle coordinate interpretative fornite da questa Sezione nelle sentenze n. 30534 del 27/5/2025, [OSCURATO:PERSONA] e n. 6287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], con cui erano stati individuati alcuni correttivi ritenuti necessari per adeguare i principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] alle peculiarità del profitto dei reati tributari dichiarativi, provare l'eventuale incapienza dei medesimi conti al tempus commissi delicti o la provenienza lecita e non collegata al reato degli accrediti successivi; in tale ottica, risultavano irrilevanti gli estratti conto prodotti dalla difesa, relativi all'anno 2023, poiché non rivelavano la situazione patrimoniale della società al momento della commissione dei reati, provando unicamente "le transazioni inerenti la finestra temporale prescelta" e, quindi, incrementi sopravvenuti che si erano confusi, per la natura fungibile del denaro, con le risorse "esistenti al momento del fatto, che [erano restate] nelle casse - segnatamente sui conti correnti"; permaneva la sussistenza del pericolo di dispersione delle somme, risultando anzi aggravato dalla condanna già intervenuta a carico degli amministratori e dal conseguente ordine di confisca diretta, per l'importo di oltre C 5.000.000,00, superiore al valore dei beni sequestrati; viene anche sottolineato, come indice di tale pericolo, la "disinvoltura" con cui una parte degli utili, sottratti a tassazione, era stata trasferita agli imputati attraverso una società con sede nelle [OSCURATO:PERSONA] olandesi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] BV, a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo, con un unico, articolato, motivo la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 321 c.p.p., all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e all'art. 240c.p., alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (n. 13783/2025). Il motivo, sebbene formalmente unico, si articola in una pluralità di distinte censure analiticamente riconducibili ai profili che seguono. 2.1 In primo luogo, la difesa lamenta l'erronea inversione dell'onere della prova in ordine alla derivazione diretta dal reato delle somme sequestrate, sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente ribaltato l'onere probatorio in materia di confisca diretta, ponendolo a carico della difesa anziché dell'accusa. Secondo il ragionamento del Tribunale - dalla ricorrente censurato- sarebbe sufficiente, ai fini della legittimità del sequestro diretto, dimostrare la capienza dei conti correnti della società al momento dell'esecuzione del vincolo cautelare. Una volta accertato tale dato, graverebbe sulla difesa l'onere di provare che i conti erano incapienti al tempus commissi delicti, ossia nel momento in cui i reati tributari si consumavano (anni 2015-2017). In difetto di tale prova, secondo il Tribunale, si sarebbe dinanzi a un risparmio di spesa "relativo", assumendosi che le risorse giacenti sul conto al momento della scadenza dell'obbligazione relativa al versamento IVA, non utilizzate per il pagamento dell'impo sta, si sarebbero confuse, per la natura fungibile del denaro, con le poste attive sopravvenute. La ricorrente argomenta che tale impostazione si pone in radicale contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evince che l'onere di provare la derivazione causale diretta e materiale tra il reato e le somme oggetto di ablazione grava sull'accusa in modo pieno e rigoroso. Tale onere non si attenua, ma anzi si rafforza, per il solo fatto che il sequestro venga eseguito a distanza di.anni dalla consumazione dei reati: nel caso di specie, il sequestro ha colpito somme giacenti sui conti nel periodo aprile-dicembre 2023, a fronte di reati consumatisi tra il 2014 e il 2016, con un disallineamento temporale di diversi anni che rende ancora meno plausibile l'identificazione automatica delle somme presenti con il profitto illecito. 2.2 Si deduce, quindi, che, in forza dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni unite, non sono sequestrabili in via diretta le somme giacenti sui conti della società sopravvenute rispetto al reato tributario in tutti i casi in cui non sia provato, dall'accusa, attraverso il tracciamento delle movimentazioni bancarie, che siano derivanti materialmente dal reato. Secondo la ricorrente, le Sezioni Unite avevano affermato l'irrilevanza della fungibilità del denaro ai fini della prova del nesso causale tra reato e bene da confiscare, per cui, anche per il denaro, è necessaria una prova rigorosa della derivazione materiale delle somme sequestrate dal reato, che può essere raggiunta esclusivamente attraverso il "tracciamento" dei flussi finanziari: vale a dire, la ricostruzione documentale e logica dei passaggi attraverso cui il profitto illecito originario sia stato trasformato, reimpiegato o comunque identificato nelle somme attinte dal sequestro. 3In assenza di tale tracciamento - che l'accusa non avrebbe mai fornito nel caso concreto - la confisca diretta non sarebbe ammissibile, e il sequestro ad essa strumentale risulterebbe privo di base giustificativa. Precipitato logico di tali coordinate interpretative è la rilevanza della documentazione bancaria depositata dalla società, che dimostrerebbe che sul conto della società, dal gennaio al maggio 2023 erano stati accreditati i proventi delle vendite effettuate. A ciò si aggiunga che lo stesso Tribunale, affrontando il tema del pericolo, aveva sostenuto che parte del profitto originario dei reati tributari era stata sottratta al sequestro tramite una società avente sede nelle [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 La ricorrente sottolinea, poi, che il ragionamento del Tribunale - fondato sulla presunzione che qualsiasi liquidità disponibile sul conto della società "incorpori" il risparmio fiscale conseguito anni prima - non trova avallo neppure nelle sentenze di questa Sezione richiamate (n. 30534/2025 e 6287/2026), i cui passaggi argomentativi pertinenti vengono analizzati e utilizzati per confutare il ragionamento del Tribunale. In particolare, quanto a Cass. n. 6287/2026, la ricorrente rimarca che la sentenza riguarda la confisca per equivalente e non la confisca diretta, con la conseguenza che i principi ivi enunciati non sarebbero trasponibili al caso di specie, nel quale il sequestro è stato ab origine disposto e mantenuto, come misura finalizzata alla confisca diretta del profitto. L'utilizzo di tale precedente a sostegno della legittimità del vincolo cautelare diretto risulterebbe, quindi, fondato su un'erronea sovrapposizione di istituti distinti e non assimilabili. Quanto a Cass. n. 30534/2025, la ricorrente ne contesta la lettura operata dal Tribunale, sostenendo che anche tale pronuncia, correttamente interpretata, richiederebbe la verifica della liquidità del conto al momento della consumazione del reato e non consentirebbe la confisca diretta di accrediti derivanti da operazioni lecite successive. Il Tribunale avrebbe, quindi, selettivamente valorizzato solo alcuni passaggi di tale decisione, trascurando quelli che, al contrario, avrebbero deposto in favore della tesi della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'impugnazione ha per oggetto il sequestro anticipatorio della confisca diretta di somme di denaro giacenti sui conti della ricorrente, sull'assunto che si tratterebbe del profitto dei reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per i quali il legale rappresentante e l'amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] BV erano stati condannati. 42. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, convalidata dalle sentenze delle Sezioni unite Gubert (n. 10561 del 30/01/2014) e Lucci (n. 31617 del 26/06/2015), il profitto nei reati tributari dichiarativi deriva dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria ed è costituito dal risparmio di spesa procurato al soggetto (persona fisica o, secondo i casi, giuridica) tenuto al pagamento dell'imposta. Secondo le sentenze di questa Sezione richiamate nel ricorso, tale profitto può concretizzarsi o in un risparmio di spesa cd. relativo, costituito dalla mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, o in un risparmio di spesa cd. assoluto, costituito dal mancato aumento del passivo del soggetto tenuto al pagamento del tributo. Tale differenziazione assume rilievo ai fini della natura della confisca applicabile, ossia se diretta o per equivalente, come di seguito sarà chiarito. 3. Nel solco tracciato da tale indirizzo interpretativo si colloca l'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha rilevato che il profitto derivato dai reati ritenuti era consistito in un risparmio di spesa. Ha, quindi, richiamato la distinzione fra il risparmio di spesa relativo, sussistente nel caso in cui il patrimonio dell'obbligato è capiente, per cui il risparmio di spesa conseguito si traduce in un mancato esborso, dal risparmio di spesa assoluto, che ricorre nell'ipotesi opposta, risultando in questo caso il profitto coincidere con il mancato aumento della passività patrimoniale. Ha, quindi, ritenuto che, nel caso in esame, si fosse in presenza di un risparmio di spesa relativo, traendo la prova della disponibilità delle risorse necessarie sui conti correnti colpiti dal sequestro alle date di consumazione dei reati dalla giacenza, sui medesimi rapporti bancari, dei fondi sequestrati e dalla mancata allegazione, da parte della difesa, "dell'incapienza dei conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] BV alla data di scadenza del termine per il versamenti IVA e la conseguente natura assoluta del risparmio di spesa". 3.1 Si è, infatti, ritenuto che l'accusa avesse assolto l'onere probatorio da cui era gravata avendo provato la giacenza sui conti correnti della società dei fondi che erano stati sequestrati senza che la difesa avesse allegato "circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non fossero disponibili somme di denaro o non vi fossero sui conti correnti interessati dall'esecuzione del sequestro preventivo somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro successivamente incamerato dalla persona giuridica o confluito sul conto sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati dopo la consumazione del reato".4. Questo passaggio è attinto dalle censure difensive, che deducono, richiamando i principi enunciati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] nonché riproducendo stralci delle sentenze di questa Sezione citate nell'ordinanza, che gravava sull'accusa l'onere di provare che ricorresse un risparmio di spesa relativo, ossia che sui conti correnti, alla data di scadenza del termine per il versamento IVA, giacessero le risorse corrispondenti a quelle poi sequestrate, non spettando alla difesa di dover provare il contrario. 4.1 L'ordinanza, però, sulla confiscabilità dei fondi non è silente o assertiva in quanto la conclusione cui perviene è il risultato di un procedimento induttivo che valorizza il rinvenimento del denaro sui conti al momento del sequestro e la mancata allegazione da parte della difesa dell'inesistenza delle risorse al momento di consumazione dei reati. La qualificazione del risparmio di spesa come relativo è, quindi, fondata su un ragionamento che ha, come premesse minori, dati processuali non contestati e, come premessa maggiore, una regola inferenziale che desume dalle giacenze attuali quelle precedenti. L'apprezzabile grado di probabilità logica che lega, nel ragionamento del Tribunale, le premesse alla conclusione è sufficiente per disattendere le censure difensive. Va, infatti, ricordato che integra un vizio di illogicità manifesta "il ragionamento che non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità " (Sez. 6, n. 31706 del 7/3/2003, Rv. n. 228401; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145 - 01; Sez. 4, n. 23093 del 2/2/2017, Rappisi). La difesa, in ordine alla seconda delle premesse del ragionamento probatorio, denuncia anche l'inversione dell'onere della prova in ordine alla confiscabilità del denaro. Sennonché, l'onere di allegazione addossato alla difesa trova elementi di riscontro nel principio, noto nel processo civile, della "vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o 6quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, non massimate). [OSCURATO:PERSONA] non ignora le criticità che anche questo secondo enunciato del processo inferenziale del Tribunale presenta, avendo l'utilizzazione in sede penale del criterio della vicinanza della prova quale presupposto l'assolvimento, da parte dell'accusa, dell'onere probatorio da cui è gravata. Sennonché, il tema di indagine non è se il Tribunale abbia sviluppato un'argomentazione logica ma se sia palese l'illogicità che eventualmente la vizia, in considerazione dello standard argomentativo richiesto per i sequestri, e renda la motivazione come inesistente, mero simulacro di un ragionamento, in quanto fondato su proposizioni astratte o non pertinenti o prive di giustificazioni in termini epistemici così da integrare la violazione di legge denunciata. La risposta al quesito non può che essere negativa, dando, comunque, la motivazione conto di un ragionamento che valorizza dati specifici della vicenda processuale per ricavarne, mediante una relazione inferenziale comunque pertinente, un'informazione connotata da un grado di probabilità apprezzabile. La motivazione non è, quindi, né mancante né apparente. E' noto, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093;). 5. Una volta ritenuta non sindacabile, da questa Corte, l'affermazione del Tribunale in ordine alla natura relativa del risparmio di spesa generato dai delitti ritenuti, la verifica della restante parte della motivazione risulta più agevole seguendo il ragionamento del Tribunale l'itinerario interpretativo tracciato dalle sentenze, richiamate nel provvedimento, con cui questa Sezione ha cercato di adeguare i principi enunciati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] alla peculiarità della confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Per quanto d'interesse, punto centrale dell'elaborazione giurisprudenziale avviatasi dopo la [OSCURATO:PERSONA] è la distinzione, in relazione ai reati tributari dichiarativi, fra il risparmio di spesa relativo e quello assoluto, concordando Sez. 3, n. 30534 91 /- 7del 27/5/2025, [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 3, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], che, nel caso di risparmio di spesa assoluto, non possa procedersi alla confisca in via diretta del profitto del reato tributario, "non essendo possibile l'adozione della confisca diretta per assenza in rerum natura del bene al momento della consumazione del reato" (30534/2025 punto 2 del considerato in diritto). La disponibilità del denaro al momento di consumazione del reato costituisce il punto di partenza da cui si snoda il ragionamento che, valorizzando la fungibilità del denaro, ritiene che la giacenza, al momento del sequestro o della confisca, sul conto corrente del contribuente, delle risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate per il pagamento dell'imposta evasa instaura un rapporto di derivazione fra il reato tributario e i fondi che ne consente l'ablazione o l'imposizione del vincolo a essa prodromico. La distinzione fra risparmio di spesa assoluto e relativo è, quindi, per tale orientamento, l'elemento che permette il superamento della contrapposizione fra i principi enunciati nelle sentenze Gubert (Sez. U, n. 10561 del 30 gennaio 2014, Rv. 258647), Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437) e C. (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01) e quelli della [OSCURATO:PERSONA], adeguando i principi da quest'ultima enunciati alle peculiarità del profitto generato dai reati tributari dichiarativi, così da rimuovere le incongruenze derivanti dalla loro rigorosa applicazione. Si sostiene, infatti, che se nella ricostruzione della [OSCURATO:PERSONA] è considerata confisca diretta quella che colpisce "l'utilità economica mediata e indiretta acquisita successivamente al reato ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito" (punto 5.3 del considerato in diritto), non vi sarebbero ragioni per escludere che le somme che avrebbero dovuto essere utilizzate per il pagamento dell'imposta evasa, qualora rimangano giacenti sul conto sino all'apprensione giudiziale, seppur confuse con altre poste attive non derivanti da reato, possano essere oggetto di confisca diretta. In questi casi, infatti, per effetto del mancato pagamento delle imposte, sulle somme nella disponibilità del contribuente diviene individuabile una porzione, corrispondente all'imposta evasa, direttamente collegabile con l'attività criminosa che, pur non essendo fisicamente identificabile, per effetto della confusione, coeva o sopravvenuta, con altri attivi, rimane di diretta derivazione dal mancato esborso, così che, se rinvenuta, la misura ablativa che la colpisce -o il vincolo cautelare a essa prodromico- inciderebbero comunque sul vantaggio direttamente derivato dal reato, così da consentire di qualificare la confisca come diretta. Tale esegesi, oltre a salvaguardare l'esigenza fondamentale individuata dalla [OSCURATO:PERSONA], assicurando il rapporto di derivazione del denaro oggetto del provvedimento con il delitto di cui costituirebbe prezzo o profitto, consente, in 8effetti, di superare alcune incongruenze che una rigorosa applicazione dei principi enunciati nella sentenza determinerebbe nel campo dei reati tributari dichiarativi. [OSCURATO:PERSONA] esclude, ad esempio, che la confisca diretta possa colpire "somme preesistenti ...giacenti sul conto corrente in casi in cui, attraverso il tracciamento degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato". Nelle esemplificazioni si fa riferimento alle: "a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito;...". Si precisa, anche, che "la confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili". Tali passaggi argomentativi, tuttavia, se assurti a regole operative, renderebbero la confisca diretta del denaro impraticabile in relazione ai reati tributari dichiarativi in quanto la misura non potrebbe in nessun caso colpire i proventi dell'attività di impresa, anche se avevano concorso a determinare l'imponibile che aveva generato l'obbligazione tributaria rimasta inadempiuta. Tali proventi, infatti, anche se giacenti sul conto corrente del reo al momento dell'integrazione del reato tributario, costituendo pur sempre "somme relative a pagamenti di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato" o "somme provento di vendita di beni acquistati in epoca precedente alla commissione dell'illecito", sarebbero, secondo l'esemplificazione sopra riportata, sottratti alla confisca in via diretta in quanto non "collegati eziologicamente all'illecito". 6. A tali coordinate ermeneutiche risulta improntata l'ordinanza impugnata, tant'è che il mantenimento del vincolo cautelare prodromico alla confisca viene dal Tribunale giustificato con il fatto che il sequestro colpisce somme che si assumono giacenti sui conti correnti della società dalla consumazione dei reati e che per effetto dei reati, anziché essere impiegate per il pagamento delle imposte, sono rimaste sui conti sino all'apposizione del vincolo. In tale prospettiva, l'accredito sui conti di altro numerano, per effetto delle operazioni compiute sui conti nel 2023, provate dagli estratti conto prodotti dalla difesa, non incide sulla configurazione del rapporto pertinenziale in quanto i documenti nulla rivelano in ordine alla consistenza delle risorse giacenti sui conti al tennpus commissi delicti e alla permanenza delle medesime sino al momento del sequestro. Né il rapporto pertinenziale è escluso dai fondi che sarebbero stati trasferiti nelle [OSCURATO:PERSONA] in quanto la generica allegazione difensiva non è in grado di incidere sul nesso di derivazione, dal Tribunale configurato, fra reato tributario, 9somme giacenti sul conto al momento in cui l'obbligazione tributaria avrebbe dovuto essere adempiuta e somme sequestrate. La configurabilità del rapporto pertinenziale fra denaro sequestrato e reati accertati ha, quale immediata conseguenza, l'insussistenza delle violazioni di legge denunciate, risultando, nella motivazione del Tribunale, il vincolo contestato imposto su beni che sono diretta derivazione dei reati accertati e, come tali, suscettibili di confisca diretta e, conseguentemente, di sequestro preventivo. 7. L'esito del ricorso comporta la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del grado. P.Q.M. Rigetta P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE 3° Sezioni Penale Depositata in Cancelleria 10