CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cal- tanisetta che ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanisetta che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di detenzione di circa 18 kg di sostanza stupe- facente del tipo marijuana e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impron- tata al minimo edittale, tenuto altresì conto della scarsa qualità dello stupefacente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medi edittali, evi- denziando la particolare gravità e pericolosità della condotta in ragione della rile- vante quantità di sostanza stupefacente detenuta. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adegua- mento e di correzione del giudice di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente r al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ann- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno