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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 26724/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00YF9QM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione a realizzare l'evento perseguito dall'autore per carenza di offensività - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, attesa l'indubbia sussistenza del reato e il non irrilevante valore della condotta criminosa posta in essere; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa nella determinazione del reato - è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, caratterizzate da particolare genericità, volte ad ottenere un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alle doglianze avanzate con l'atto di appello - è altresì inammissibile in quanto costituito da censure versate in fatto, caratterizzate da estrema genericità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere este ore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00YF9QM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione a realizzare l'evento perseguito dall'autore per carenza di offensività - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, attesa l'indubbia sussistenza del reato e il non irrilevante valore della condotta criminosa posta in essere; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa nella determinazione del reato - è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, caratterizzate da particolare genericità, volte ad ottenere un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alle doglianze avanzate con l'atto di appello - è altresì inammissibile in quanto costituito da censure versate in fatto, caratterizzate da estrema genericità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere este ore Il P
Sentenza Cassazione n. 26724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris