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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06996/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da Solex soc. coo.

Sri. relative all'anno 2013, fatto commesso il 29/09/2014.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di censura di merito volte a richiedere una rivalutazione delle prove che non è consentita in questa sede.

Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la

I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).

È sufficiente e qui rilevare che la sentenza della Corte di appello reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente ed esente da violazioni di legge, laddove ritiene provati la materialità dei fatti ovvero la sovrafatturazione delle prestazioni indicate nelle fatture e ciò in quanto mancava la corrispondenza tra gli importi fatturati e i bonifici di gran lunga inferiori, cfr. pag. 5, elemento questo che è rimasto privo di censura, appuntandosi il ricorrente su questione fattuali con richiesta di rivalutazione delle testimonianze.

Quanto al trattamento sanzionatorio la corte territoriale ha evidenziato la genericità del motivo di appello, sicchè il denunciato difetto di motivazione della sentenza di appello, che aveva già rilevato la genericità del motivo, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 262700).

In ogni caso, la sentenza impugnata dà atto che la pena è stata determinata con minino scostamento dal limite minimo edittale in ragione della gravità del fatto in ragione dell'ammontare delle imposte evase.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da Solex soc. coo. Sri. relative all'anno 2013, fatto commesso il 29/09/2014. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di censura di merito volte a richiedere una rivalutazione delle prove che non è consentita in questa sede. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). È sufficiente e qui rilevare che la sentenza della Corte di appello reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente ed esente da violazioni di legge, laddove ritiene provati la materialità dei fatti ovvero la sovrafatturazione delle prestazioni indicate nelle fatture e ciò in quanto mancava la corrispondenza tra gli importi fatturati e i bonifici di gran lunga inferiori, cfr. pag. 5, elemento questo che è rimasto privo di censura, appuntandosi il ricorrente su questione fattuali con richiesta di rivalutazione delle testimonianze. Quanto al trattamento sanzionatorio la corte territoriale ha evidenziato la genericità del motivo di appello, sicchè il denunciato difetto di motivazione della sentenza di appello, che aveva già rilevato la genericità del motivo, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 262700). In ogni caso, la sentenza impugnata dà atto che la pena è stata determinata con minino scostamento dal limite minimo edittale in ragione della gravità del fatto in ragione dell'ammontare delle imposte evase. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre
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