Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15420/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11972-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Nola per la custodia di un container in area scoperta; - Il Tribunale, con ordinanza del 23.2.2021, accolse per quanto di ragione l’opposizione; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ritenne che la TIN non aveva dimostrato l’esistenza degli usi locali per la determinazione dei compensi, da intendersi come una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all'esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia; - non rientrando il container in nessuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2000, il Tribunale fece riferimento, in via analogica, ai criteri stabiliti per la custodia di autocarri in area scoperta e, considerata l’esiguità degli importi stabiliti da citato Decreto Ministeriale, applicò la tabella per la custodia degli natanti di misura superiore a dieci metri, compensando le spese di lite; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del terzo motivo di ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.132, comma 4 c.p.c., 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., 101 e 111 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c.; il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale nella parte in cui afferma che non vi fosse documentazione attestante la lunghezza e l’ingombro del container, che, invece, sarebbero desumibili dalla relazione tecnica in atti e dall’istanza di liquidazione.

Inoltre vi sarebbe un insanabile contrasto nella motivazione poiché il Tribunale, pur dando atto che non era noto l’ingombro, aveva liquidato l’indennità di custodia, facendo riferimento alla tabella dei natanti superiori a dieci metri mentre avrebbe dovuto sottoporre al questione alle parti; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 58 e 59 del DPR 115/2002, art.5 del DM 365/2005, art.132, comma 4 c.p.c., art.118 disp. att c.p.c., art.101 c.p.c., art. 1 e 4 delle preleggi e art. 111 Cost., per omesso esame della documentazione prodotta relativa alle tariffe operate dagli operatori di settore per l’attività di custodia dei container e, segnatamente le Tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sistema del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare quelle praticate nel Porto di Napoli e nel Porto di Salerno; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati; - a seguito dell'emanazione del d.m. giustizia n. 265 del 2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 276 d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo il quale l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali).

La determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali.

L'uso locale, al quale rinviano l'art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e l'art. 5 d.m. n. 265 del 2006, va individuato nel corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe.

Dato che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla "opinio iuris" (Cass., sez.

II, 14/10/2020, n.22188; Cass.2933/2020; 1205/2020, Cass. 24933/2020; 11553/2019; Cass.22966/2011); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - nel caso di specie, il Tribunale, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dato prova degli usi da intendersi come “una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all'esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia” nel luogo in cui l’attività si è svolta, ovvero nell’interporto di Nola; - la documentazione attestante l’esistenza degli usi non è pertinente in quanto i tariffari prodotti si riferiscono all’[OSCURATO:PERSONA] di Sistema del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento al Porto di Napoli e di Salerno e non al Porto di Nola, ove si è svolta l’attività di custodia; - inoltre, il ricorrente, nel dedurre l’assenza di prova relativa alle dimensione del container, omette di allegare e trascrivere i documenti su cui il ricorso si fonda, facendo generico riferimento al ricorso all’art. 702 bis c.p.c. ed all’allegata relazione tecnica, della quale trascrive un passaggio non chiaro relativo all’unità di misura standard dei contenitori; - la motivazione del provvedimento è quindi immune da censure quanto all’esistenza della motivazione (Cass. Sez.

Unite n. 8054/2014), né il Tribunale aveva l’obbligo di sottoporre la questione dei criteri applicabili alla liquidazione, trattandosi di questione di diritto inerente la regola iuris applicabile nel caso di specie; - il Tribunale, non rientrando il container in nessuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2000, ha fatto riferimento, in via analogica, ai criteri stabiliti per la custodia di autocarri in area scoperta e, considerata l’esiguità degli importi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 stabiliti da citato Decreto Ministeriale, ha applicato la tabella per la custodia degli natanti di misura superiore a dieci metri; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese di lite, facendo generico riferimento alla “particolarità della materia” e quindi con motivazione apparente; - il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; - con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate; - le ragioni per la compensazione delle spese non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 motivazione della sentenza (Cassazione civile sez.

III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez.

VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez.

VI, 4 ottobre 2013 n. 22763); - il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte ed ha “compensato” le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, in assenza dei presupposti di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c.; - infatti, la TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era vittoriosa nel giudizio di opposizione ed il Tribunale non ha spiegato quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni che legittimavano la compensazione delle spese, posto che la questione relativa all’indennità di custodia di beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006, era stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità con pronunce antecedenti al ricorso per opposizione; - il motivo di ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata in ordine al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Nola in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, in data 11 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11972-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Nola per la custodia di un container in area scoperta; - Il Tribunale, con ordinanza del 23.2.2021, accolse per quanto di ragione l’opposizione; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ritenne che la TIN non aveva dimostrato l’esistenza degli usi locali per la determinazione dei compensi, da intendersi come una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all'esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia; - non rientrando il container in nessuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2000, il Tribunale fece riferimento, in via analogica, ai criteri stabiliti per la custodia di autocarri in area scoperta e, considerata l’esiguità degli importi stabiliti da citato Decreto Ministeriale, applicò la tabella per la custodia degli natanti di misura superiore a dieci metri, compensando le spese di lite; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del terzo motivo di ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.132, comma 4 c.p.c., 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., 101 e 111 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c.; il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale nella parte in cui afferma che non vi fosse documentazione attestante la lunghezza e l’ingombro del container, che, invece, sarebbero desumibili dalla relazione tecnica in atti e dall’istanza di liquidazione. Inoltre vi sarebbe un insanabile contrasto nella motivazione poiché il Tribunale, pur dando atto che non era noto l’ingombro, aveva liquidato l’indennità di custodia, facendo riferimento alla tabella dei natanti superiori a dieci metri mentre avrebbe dovuto sottoporre al questione alle parti; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 58 e 59 del DPR 115/2002, art.5 del DM 365/2005, art.132, comma 4 c.p.c., art.118 disp. att c.p.c., art.101 c.p.c., art. 1 e 4 delle preleggi e art. 111 Cost., per omesso esame della documentazione prodotta relativa alle tariffe operate dagli operatori di settore per l’attività di custodia dei container e, segnatamente le Tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sistema del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare quelle praticate nel Porto di Napoli e nel Porto di Salerno; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati; - a seguito dell'emanazione del d.m. giustizia n. 265 del 2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 276 d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo il quale l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali). La determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali. L'uso locale, al quale rinviano l'art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e l'art. 5 d.m. n. 265 del 2006, va individuato nel corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. Dato che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla "opinio iuris" (Cass., sez. II, 14/10/2020, n.22188; Cass.2933/2020; 1205/2020, Cass. 24933/2020; 11553/2019; Cass.22966/2011); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - nel caso di specie, il Tribunale, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dato prova degli usi da intendersi come “una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all'esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia” nel luogo in cui l’attività si è svolta, ovvero nell’interporto di Nola; - la documentazione attestante l’esistenza degli usi non è pertinente in quanto i tariffari prodotti si riferiscono all’[OSCURATO:PERSONA] di Sistema del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento al Porto di Napoli e di Salerno e non al Porto di Nola, ove si è svolta l’attività di custodia; - inoltre, il ricorrente, nel dedurre l’assenza di prova relativa alle dimensione del container, omette di allegare e trascrivere i documenti su cui il ricorso si fonda, facendo generico riferimento al ricorso all’art. 702 bis c.p.c. ed all’allegata relazione tecnica, della quale trascrive un passaggio non chiaro relativo all’unità di misura standard dei contenitori; - la motivazione del provvedimento è quindi immune da censure quanto all’esistenza della motivazione (Cass. Sez. Unite n. 8054/2014), né il Tribunale aveva l’obbligo di sottoporre la questione dei criteri applicabili alla liquidazione, trattandosi di questione di diritto inerente la regola iuris applicabile nel caso di specie; - il Tribunale, non rientrando il container in nessuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2000, ha fatto riferimento, in via analogica, ai criteri stabiliti per la custodia di autocarri in area scoperta e, considerata l’esiguità degli importi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 stabiliti da citato Decreto Ministeriale, ha applicato la tabella per la custodia degli natanti di misura superiore a dieci metri; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese di lite, facendo generico riferimento alla “particolarità della materia” e quindi con motivazione apparente; - il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; - con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate; - le ragioni per la compensazione delle spese non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763); - il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte ed ha “compensato” le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, in assenza dei presupposti di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c.; - infatti, la TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era vittoriosa nel giudizio di opposizione ed il Tribunale non ha spiegato quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni che legittimavano la compensazione delle spese, posto che la questione relativa all’indennità di custodia di beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006, era stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità con pronunce antecedenti al ricorso per opposizione; - il motivo di ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata in ordine al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Nola in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, in data 11 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11972/2021 Numero sezionale 2881/2022 Numero di raccolta generale 15420/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Decreto Cassazione n. 15420/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris